IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani  strategici  che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica  agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e (UE) 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2022/126  della  Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visti il regolamento delegato (UE) n.  2016/1149  e  di  esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione,  del  15  aprile  2016,  recanti
rispettivamente  integrazioni  e  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i  Paesi  terzi,  al
potenziale produttivo e  ai  controlli  nel  settore  vitivinicolo  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e  del  Consiglio  e  abroga  le  direttive  nn.  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990),  e  in
particolare l'art. 4, comma  3,  con  il  quale  si  dispone  che  il
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  nell'ambito  di  sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel  territorio  nazionale  dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante:  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.
2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo  2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma
4 del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020; 
  Visto il decreto ministeriale del  4  dicembre  2020,  n.  9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  35  dell'11  febbraio  2021,
recante individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il  piano  strategico  nazionale  2023/2027  presentato  alla
Commissione (UE) il 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2017, n.  1411  e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  23
maggio  2017,  recante  «Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di  esecuzione  (UE)  n.
2016/1150  della  Commissione  per  quanto  riguarda   l'applicazione
dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n.  6899  relativo  a
«Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art.  7,  comma  3,  concernente  la
salvaguardia dei vigneti eroici o storici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
sancita nella seduta del 30 novembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) Ministero: il  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale  -  Direzione  generale  delle
politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre  n.
20, 00187 Roma; 
    b) Regioni: le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
    c) Autorita' competente: il Servizio  fitosanitario  nazionale  e
regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05; 
    d) Agea: organismo di coordinamento Agea; 
    e) OP: organismo pagatore competente; 
    f) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda; 
    g) PSN: il  Piano  strategico  nazionale  della  Pac  di  cui  al
regolamento (UE) n. 2021/2115; 
    h) regolamento: il regolamento (UE) n.  1308/13  come  modificato
dal regolamento (UE) n. 2021/2117; 
    i) regolamento delegato:  il  regolamento  (UE)  n.  1149/2016  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    j) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    k)  dichiarazione  obbligatoria:  le  dichiarazioni  vitivinicole
presentate ai sensi  ed  in  conformita'  dei  regolamenti  (UE)  nn.
2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative; 
    l) produttori: le persone fisiche e/o  giuridiche  che  conducono
vigneti con varieta' di  uve  da  vino  o  che  abbiano  ricevuto  un
provvedimento  di  estirpo  obbligatorio  da   parte   dell'Autorita'
competente per motivi fitosanitari; 
    m) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di
estirpazione  obbligatoria  per  motivi  fitosanitari,  della  stessa
superfice, o di una superficie equivalente; 
    n) Vigneto eroico:  vigneto  definito  all'art.  2  comma  1  del
decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899; 
    o) Vigneto storico: vigneto definito all'art. 2, comma 1 2 e art.
3, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899.