IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e (UE) 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti
rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive nn. 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE
del Consiglio;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in
particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma
4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio
2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla
Commissione (UE) il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2017, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione
dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899 relativo a
«Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 7, comma 3, concernente la
salvaguardia dei vigneti eroici o storici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sancita nella seduta del 30 novembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle
politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n.
20, 00187 Roma;
b) Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
c) Autorita' competente: il Servizio fitosanitario nazionale e
regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05;
d) Agea: organismo di coordinamento Agea;
e) OP: organismo pagatore competente;
f) CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;
g) PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al
regolamento (UE) n. 2021/2115;
h) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato
dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
i) regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
j) regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
k) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole
presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) nn.
2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
l) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono
vigneti con varieta' di uve da vino o che abbiano ricevuto un
provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorita'
competente per motivi fitosanitari;
m) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di
estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa
superfice, o di una superficie equivalente;
n) Vigneto eroico: vigneto definito all'art. 2 comma 1 del
decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;
o) Vigneto storico: vigneto definito all'art. 2, comma 1 2 e art.
3, comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 6899.