IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  17  dicembre  2013,  sul  finanziamento,  gestione  e
monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativi,  rispettivamente,
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  ed  agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed  in
particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28,  relativo  agli  aiuti  per  il   pagamento   dei   premi
assicurativi; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2008/2020  della  Commissione  dell'8
dicembre 2020 recante «Modifica dei  regolamenti  (UE)  n.  702/2014,
(UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014  per  quanto  riguarda  il  loro
periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti»; 
  Visto regolamento (UE)  2220/2020  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 dicembre 2020 che  stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013  per  quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni  2021  e  2022  e  il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale -  PSRN  2014-2022,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima  modifica  approvata
con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in  particolare,  la
misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione europea,  del
14 dicembre 2022 che, dichiarando compatibili con il mercato interno,
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, all'art. 28  indica
altresi' l'intensita' massima di aiuto del 70% per i costi del premio
assicurativo; 
  Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e  nelle  zone  rurali  2022/C
485/01 del 21 dicembre 2022; 
  Visto il Piano strategico nazionale della PAC  2023-2027  approvato
dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e'
stabilito che i valori  delle  produzioni  assicurabili  con  polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e  76
del regolamento (UE) 2115/2021; 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20,  che  modificano  le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della  legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173  convertito  con
modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone  che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Considerato, in particolare, l'art.  1,  comma  515,  della  citata
legge 30 dicembre 2021, il quale nello stabilire che le  disposizioni
per  il  riconoscimento,  la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
gestione del Fondo sono definite con successivo decreto  ministeriale
dispone, altresi', che i criteri e le  modalita'  di  intervento  del
Fondo stesso siano definiti annualmente nel  Piano  di  gestione  dei
rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  n.
102/2004; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre  2014,   n.   30151,
riguardante le disposizioni di cui al decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, attuabili alla luce della normativa in materia di aiuti
di stato al settore agricolo e forestale; 
  Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale
sono  state   impartite   le   opportune   disposizioni   applicative
coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a  partire
dal primo gennaio 2015,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  -
regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); 
  Tenuto conto che il predetto regime di aiuti puo' essere  adattato,
qualora necessario, alle regole  sugli  aiuti  di  Stato  di  cui  al
regolamento (UE) 2472/2022 del 14 dicembre 2022 ed agli  orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore  agricolo  e
forestale nelle zone rurali della Commissione europea del 21 dicembre
2022; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  2015,  n.  162,  relativo
alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e,
in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI),  il  Piano  di
mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione  del
reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere  b)  ed  f),
del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 5  maggio  2016,  n.  10158,  recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.
1305/2013, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31  gennaio
2019, n. 1104 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 e successive
modificazioni e integrazioni,  recante  procedure  attuative  per  il
riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori  di  cui  al  decreto
ministeriale 5 maggio 2016; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236  che,  ai
sensi dell'art. 1, comma 515, della citata legge  30  dicembre  2021,
reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione
ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura
dei  danni  catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni   agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita'; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 di adozione del regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132, cosi' come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Considerato  che  gli  interventi  previsti  dal  regolamento  (UE)
2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76  inerente  alla
gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2023; 
  Esaminate  le   richieste   pervenute   dalle   Regioni   Campania,
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia  autonoma  di
Trento; 
  Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per
l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004; 
  Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano  la  funzione  di
indirizzo del Piano verso gli obiettivi  del  Programma  di  sviluppo
rurale  nazionale  e  del  Piano  strategico  nazionale  2023-2027  e
favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei  rischi
delle imprese agricole e un  ampliamento  delle  imprese  assicurate,
anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 26 gennaio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta la disciplina in materia  di  sostegno
pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex
ante per la campagna 2023, ai sensi di quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) n. 2115/2021,
dal Piano strategico della PAC 2023 - 2027, salvo quanto previsto  al
comma 2 e disciplina altresi' i criteri e le  modalita'  d'intervento
del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021. 
  2. Per i Fondi di mutualizzazione per eventi climatici e sanitari e
i Fondi per la stabilizzazione del reddito  settoriale,  riconosciuti
ai sensi del decreto ministeriale 5  maggio  2016,  n.  10158  e  del
relativo decreto attuativo 7 febbraio  2019,  n.  1411,  il  presente
decreto detta la disciplina per il sostegno pubblico per la  campagna
2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e  del  Programma  di
sviluppo  rurale  nazionale  2014-2022  nei  limiti   delle   risorse
disponibili. 
  3. Il sostegno pubblico di cui al comma  1  alle  misure  di  aiuto
nazionali, complementari a quelle previste dal  regolamento  (UE)  n.
2115/2021,  e'  attuato  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  in
bilancio  stanziate  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  ai
sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.