IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visti i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il regolamento (UE) 2008/2020 della Commissione dell'8 dicembre 2020 recante «Modifica dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti»; Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»; Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022 che, dichiarando compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, all'art. 28 indica altresi' l'intensita' massima di aiuto del 70% per i costi del premio assicurativo; Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022; Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresi', che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 30151, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale; Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Tenuto conto che il predetto regime di aiuti puo' essere adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) 2472/2022 del 14 dicembre 2022 ed agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali della Commissione europea del 21 dicembre 2022; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio; Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 1104 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 e successive modificazioni e integrazioni, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 di adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023; Esaminate le richieste pervenute dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento; Esaminate le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004; Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e del Piano strategico nazionale 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate, anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2023; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Piano strategico della PAC 2023 - 2027, salvo quanto previsto al comma 2 e disciplina altresi' i criteri e le modalita' d'intervento del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021. 2. Per i Fondi di mutualizzazione per eventi climatici e sanitari e i Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e del relativo decreto attuativo 7 febbraio 2019, n. 1411, il presente decreto detta la disciplina per il sostegno pubblico per la campagna 2023 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 nei limiti delle risorse disponibili. 3. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 2115/2021, e' attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.