IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di
cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che
puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-decies), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale;
Visto l'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, la
detrazione del 19 per cento ai fini Irpef degli oneri indicati
nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a
condizione che l'onere sia sostenuto con modalita' di pagamento
tracciabili, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese
sanitarie rimborsate;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, reso in data 23 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 36,
par. 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;
Considerato che le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono
tra gli oneri detraibili che ricorrono con maggiore frequenza nelle
dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali oneri,
occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per l'acquisto
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale.
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, gli enti pubblici o i soggetti
privati affidatari del servizio di trasporto pubblico trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto
per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui
all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili
per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente
da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei
titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le
spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano
rimborsi riguardanti le spese per l'acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale,
entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli
oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all'Agenzia
delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle
spese di cui al comma 1, disposti nell'anno precedente, con
l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell'anno
nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere
comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad
abbonamenti venduti con modalita' in cui non e' prevista la
registrazione dei dati identificativi dei titolari.
4. Nelle comunicazioni di cui al comma 1 vanno indicati
esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via
facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e
obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
6. Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni
di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non
determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella
dichiarazione precompilata.