IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
e con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 «Riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice
del terzo settore , a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 175 «Misure urgenti di
sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto-legge
n. 144 del 2022 che, in considerazione dell'aumento dei costi
dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre
dell'anno 2022, prevede il riconoscimento di un contributo
straordinario in favore degli enti del terzo settore iscritti nel
registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54
del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa
anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime
residenziale o semiresidenziale per persone con disabilita';
Considerato che il contributo straordinario di cui medesimo art. 8,
comma 1, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, pari
a 170 milioni di euro per l'anno 2022, in proporzione all'incremento
dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021;
Rilevato che in relazione al fondo di cui all'art. 8, comma 1, del
citato decreto-legge n. 144 del 2022 viene precisato che «una quota
del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di
spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto
all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario
destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore
iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui
all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle
fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona
di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti
religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari
e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in
favore di anziani»;
Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2002
che dispone che «Per sostenere gli enti iscritti al registro unico
nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 del codice del terzo
settore , di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54
del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa
anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, per i maggiori
oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente
energia e del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per
il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il
riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in
proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre
trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021
per la componente energia e il gas naturale»;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 8, demanda ad
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto l'autorita' politica delegata in materia di
disabilita' e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, la definizione, in coerenza con i
criteri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 8, dei criteri ai
fini dell'accesso ai fondi, le modalita' e i termini di presentazione
delle richieste, nonche' i criteri di quantificazione del contributo
stesso e le procedure di controllo;
Considerato che, ai sensi del citato art. 8, comma 5, «per le
operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e
all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si
avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite
convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei
limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3. A tal fine, le risorse dei fondi di cui
ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su
appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestati alla societa' incaricata della gestione»;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle
procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui
all'art. 8, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' per
l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1
e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonche' i
criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo
anche successive all'erogazione.