IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267 riguardanti l'unione dei comuni  e  l'esercizio  associato  di
funzioni e servizi da parte dei comuni; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77  e  in  particolare
l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un  Fondo
per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, per normativa di settore,  ha  previsto  la  soppressione  delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello  Stato  per  le
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135   concernenti
l'esercizio delle funzioni fondamentali dei  comuni  anche  in  forma
associata; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   di
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che
la prevenzione consiste nelle attivita' di natura strutturale  e  non
strutturale,  svolte  anche  in  forma  integrata,  come  specificato
all'art. 22; 
  Visto l'art. 41 del  decreto-legge  del  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
che prevede la nullita' degli atti amministrativi,  anche  di  natura
regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano
l'esecuzione di progetti di  investimento  pubblico  in  assenza  dei
corrispondenti CUP che costituiscono  elemento  essenziale  dell'atto
stesso; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17
gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno  e  con
il Capo del Dipartimento della protezione civile,  con  il  quale  e'
stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2004  recante  «Indirizzi   operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per  il  rischio  idrogeologico  e  idraulico  ai  fini  di
protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, il punto 3  della  suddetta  direttiva,  che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della  rete  dei
Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei  Centri
di competenza; 
  Visti gli «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica»
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008; 
  Viste le «Linee guida  per  la  gestione  del  territorio  in  aree
interessate  da  Faglie  attive  e  capaci  (FAC)»  approvate   dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio  2015,
integrative degli indirizzi e criteri per la  microzonazione  sismica
approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il
13 novembre 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per
l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio del 2014, recante «Programma nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma
3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica  sia  degli  edifici  di
interesse  strategico  e  delle   opere   infrastrutturali   la   cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione civile,  sia  degli  edifici  e  opere
infrastrutturali che possono assumere  rilevanza  in  relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso, con  priorita'  per  edifici  e
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2; 
  Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274, che stabilisce che  il  Dipartimento  della  protezione  civile
provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie  degli  edifici  e
delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e  a
fornire ai soggetti  competenti  le  necessarie  indicazioni  per  le
relative verifiche tecniche che  dovranno  stabilire  il  livello  di
adeguatezza di ciascuno di essi  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
norme; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni  attuative  dell'art.
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro,  sono
state rispettivamente definite per quanto di  competenza  statale  le
tipologie  degli  edifici  di  interesse  strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza  in
relazione alle conseguenze  di  un  eventuale  collasso,  nonche'  le
indicazioni per le verifiche tecniche  da  realizzare  su  edifici  e
opere rientranti nelle predette tipologie; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'8
luglio 2004, n. 3362 che all'allegato 2 determina,  tra  l'altro,  il
costo convenzionale delle verifiche tecniche; 
  Visti gli obiettivi e i criteri per l'individuazione  delle  azioni
per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell'allegato  1
alla presente ordinanza, definiti  da  una  apposita  Commissione  di
esperti  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo  Dipartimento
della protezione civile del 28 gennaio 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5
che al comma 7 ha previsto, al fine  di  supportare  e  monitorare  a
livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri
per la microzonazione  sismica»,  l'istituzione  di  una  Commissione
tecnica, che opera a titolo gratuito  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica  di  supporto  e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a) dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 52 del 20 febbraio  2013,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 171 del 19  giugno  2014,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 293 del 26 ottobre  2015,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 344 del  9  maggio  2016,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2015 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  rep.  n.  2431  del  6
giugno 2018 recante «Nuova istituzione di un Tavolo  Tecnico  per  la
gestione  delle  attivita'  connesse  alle  ordinanze   3907/2010   e
seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77»; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  rep.  n.  348  del  16
febbraio 2021 recante «Modifica del decreto del Capo  Dipartimento  6
maggio 2018, n, 2431 recante nuova istituzione del tavolo tecnico per
la gestione delle  attivita'  connesse  alle  ordinanze  3907/2010  e
seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 532 del 12  luglio  2018,  con  la  quale  e'  stato  disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2016 ai  sensi  del
predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate o
oggetto  di  revoca  di  cui  alle  ordinanze  3907/2010,  4007/2012,
52/2013,  171/2014,  293/2015,  344/2016  e  532/2018  di  attuazione
dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 897/2022 che prevede una proroga del  termine  di  revoca  di  cui
all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 675/2020, consentendo  fino  al  25  novembre  2022
l'utilizzo delle risorse ivi previste; 
  Vista la legge n. 145 del 30 dicembre  2018  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» con la quale il Fondo  per  la
prevenzione del rischio sismico e' stato rifinanziato per 50  milioni
di euro a decorrere dal 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 780 del 2021, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo  dei
fondi disponibili per le annualita' 2019, 2020 e 2021  di  attuazione
dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77  a  seguito  del
rifinanziamento previsto dalla legge n. 145  del  30  dicembre  2018,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale il Fondo  per  la
prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le  azioni  di
prevenzione strutturale, su edifici  e  infrastrutture  di  interesse
strategico per le finalita' di protezione civile, e non  strutturale,
per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite
per l'emergenza,  e'  stato  rifinanziato  per  complessivi  duecento
milioni di euro per il periodo 2024-2029; 
  Visto in particolare il  decreto  di  ripartizione  in  capitoli  -
tabella 2, piano gestionale del bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  bilancio  per  capitoli  2022  che
prevede  per  il   Fondo   di   prevenzione   del   rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualita' 2022; 
  Vista la legge n. 197 del 29 dicembre 2022,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto in particolare il  decreto  di  ripartizione  in  capitoli  -
tabella 2, piano gestionale del bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  bilancio  per  capitoli  2023  che
prevede  per  il   Fondo   di   prevenzione   del   rischio   sismico
l'assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l'annualita' 2023; 
  Ritenuto necessario disciplinare l'utilizzo dei fondi stanziati per
le annualita'  2022  e  2023,  al  fine  di  proseguire  le  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico  avviate  con  la  citata
OPCM n. 3907/2010; 
  Acquisito il  parere della Conferenza unificata nella seduta del  2
marzo 2023; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo  delle  risorse  del
Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste  dall'art.  11
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  come  rifinanziato
dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145,  relativamente  all'annualita'
2022 e 2023. 
  2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 costituiscono  parte
integrante della presente ordinanza. 
  3. Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,  la
modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione
locale e complessiva delle azioni previste nella  presente  ordinanza
potranno  essere  specificati  in  appositi  decreti  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile. 
  4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio
e la condivisione di cui al punto 2 della  direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  14  gennaio  del  2014,  citata  in
premessa, i dati prodotti dalle regioni relativamente  alla  gestione
delle risorse assegnate dalle ordinanze di  attuazione  dell'art.  11
del decreto-legge n. 39 del 2009, anche  con  riferimento  al  quadro
completo delle informazioni sullo stato di avanzamento  lavori,  sono
corredati dai relativi metadati, redatti  in  maniera  conforme  agli
standard previsti dal repertorio nazionale dei dati  territoriali  di
cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  10
novembre 2011. La Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e  8
dell'OPCM  3907/2010,  istituita  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e  il  Tavolo  tecnico  di  cui
all'art. 3 dell'OCDPC  171/2014  definiscono  le  modalita'  per  far
confluire  i  suddetti  dati  nelle   banche   dati   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e nei sistemi informativi  territoriali
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche'  per  renderli
disponibili tramite i servizi web standard previsti  dalla  direttiva
europea  Inspire  (2007/2/CE  del  14  marzo  2007)  e  dal   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.