IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Considerato che la persistente situazione di scarsita' idrica
determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello
irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese;
Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare
gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
coordinamento di tutte le iniziative e le attivita' finalizzate alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita' idrica e
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche,
aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici
e riducendo le dispersioni di risorse idriche;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli
effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla
situazione metereologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad
individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture
idriche primarie nonche' degli interventi di ammodernamento volti al
contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del
mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il
PNRR, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Cabina di regia per la crisi idrica
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di
regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le
politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali
e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle
sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione
della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, possono essere invitati altresi' il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di
regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione degli
investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia
con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e
degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve
termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere
realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La
ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o
residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine
di priorita' di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel
settore idrico per i quali non siano gia' intervenute obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di
urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse
previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi
di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della
progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e
delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei
relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonche'
all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla
Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse
disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli
interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per
ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione
responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonche' il costo
complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5
ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il
medesimo decreto provvede altresi' a indicare la quota di risorse da
destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati
al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al
recupero della capacita' di invaso, anche attraverso la realizzazione
delle operazioni di sghiaiamento e sfangamento delle dighe, sulla
base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al
presente comma e' trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di
sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il
decreto puo' comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei
residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e
successiva riassegnazione alla spesa.
8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la
Cabina di regia:
a) svolge attivita' di impulso e coordinamento in merito alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni;
b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione
previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo,
gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto
pubblico e privato competente, anche fornendo misure di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita';
d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio svolte ai sensi
del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche' qualora sia messo a rischio,
anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;
e) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine
alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita' speciali e nei fondi destinati alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti.
9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia
acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi
periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi,
predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai
sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine il Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di tre
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un
importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno
2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i
Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i
Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2
riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la
trasmissione di una relazione sulle attivita' espletate, con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi
affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle
iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle
eventuali criticita' riscontrate. I Commissari delegati per gli
interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.