IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi  18  e  19  ,  lettera  a),
del decreto-legge n. 269/2003,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 30 giugno  2023,  in
virtu' della legge 24  febbraio  2023,  n.  14  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina n. 43032 del 3  aprile  2023,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2023,
di modifica della determina n. 149886 del  22  dicembre  2021,  cosi'
come gia' modificata dalla determina  n.  26608  del  7  marzo  2022,
relativa  all'inserimento  del  medicinale  «Venetoclax»  (venclyxto)
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per  il  trattamento  di  pazienti  con   leucemia   mieloide   acuta
recidivante/refrattaria; 
  Rilevato che, per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento
viene fatto riferimento alla determina  n.  149886  del  22  dicembre
2021, cosi' come modificata dalla determina n. 26608 del 7 marzo 2022
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  60
del  12  marzo  2022,  relativa   all'inserimento   nell'elenco   dei
medicinali istituito ai sensi della legge n. 648/1996 del  medicinale
«Venetoclax» (venclyxto) per il trattamento di pazienti con  leucemia
mieloide acuta recidivante/refrattaria, anziche', come  e'  corretto,
alla determina AIFA n. 12137 del 3 febbraio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020,  relativa  all'inserimento
nel suddetto elenco del medicinale «Venetoclax» in  combinazione  con
azacitidina o decitabina, per il trattamento di pazienti  adulti  con
leucemia  mieloide  acuta  di  nuova  diagnosi  non   candidabili   a
chemioterapia intensiva di induzione o con eta' ≥75 anni, cosi'  come
modificata dalla determina n. 85821 del 30  luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del  13  agosto  2020,  relativamente
alla  sostituzione  dell'allegato  tecnico   con   il   registro   di
monitoraggio web based; 
  Considerato che l'indicazione terapeutica  per  cui  il  medicinale
«Venetoclax» (venclyxto), in combinazione con azacitidina,  e'  stato
inserito con determina AIFA n. 12137 del 3 febbraio 2020  nell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
e' «per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta
di nuova  diagnosi  non  candidabili  a  chemioterapia  intensiva  di
induzione  o  con  eta'  ≥  75  anni»  e  che  tale  indicazione   e'
sovrapponibile  con  l'indicazione  terapeutica  autorizzata  per  lo
stesso medicinale con la determina AIFA  n.  248/2023  del  27  marzo
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1°  aprile  2023,
relativa  al  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del  medicinale
«Venclyxto» (venetoclax) in  combinazione  con  azacitidina  «per  il
trattamento di pazienti adulti con leucemia  mieloide  acuta  (AML  -
acute  myeloid  leukaemia)  di  nuova  diagnosi   non   idonei   alla
chemioterapia intensiva»; 
  Rilevato che per mero errore materiale nella determina n. 43032 del
3  aprile  2023  e'  stato   escluso   il   medicinale   «Venetoclax»
(venclyxto),  in  combinazione  con  azacitidina,   dall'elenco   dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,  n.  648
per l'indicazione terapeutica «per il  trattamento  di  pazienti  con
leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria»  anziche',  come  e'
corretto,  «per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con  leucemia
mieloide acuta di nuova  diagnosi  non  candidabili  a  chemioterapia
intensiva di induzione o con eta' ≥ 75 anni»; 
  Rilevato che per mero errore materiale nella determina n. 43032 del
3  aprile  2023  e'  stato  mantenuto  il   medicinale   «Venetoclax»
(venclyxto) in combinazione con decitabina nell'elenco dei medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario  nazionale,  di  cui
alla legge 23 dicembre 1996, n. 648, «per il trattamento dei pazienti
con  leucemia  mieloide   acuta   recidivante/refrattaria   gia'   in
trattamento fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
del presente provvedimento», anziche',  come  e'  corretto,  «per  il
trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta  di  nuova
diagnosi non candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con
eta' ≥ 75 anni gia' in trattamento fino alla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento»; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  sostituire  nella   sopra   citata
determinazione n. 43032 del 3 aprile 2023  l'indicazione  terapeutica
«per  il  trattamento  di  pazienti  con  leucemia   mieloide   acuta
recidivante/refrattaria» con l'indicazione  «per  il  trattamento  di
pazienti adulti con leucemia mieloide acuta  di  nuova  diagnosi  non
candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con  eta'  ≥  75
anni»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Di rettificare gli articoli 1, 2 e 3 della determina n. 43032 del 3
aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  82  del  6  aprile  2023,  sostituendo  all'indicazione
terapeutica «per il trattamento di  pazienti  con  leucemia  mieloide
acuta recidivante/refrattaria» l'indicazione «per il  trattamento  di
pazienti adulti con leucemia mieloide acuta  di  nuova  diagnosi  non
candidabili a chemioterapia intensiva di induzione o con  eta'  ≥  75
anni».