IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che e' stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2023/512
nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023, con
il quale e' stata approvata la modifica non minore del disciplinare
di produzione dell'Aceto balsamico di Modena IGP, ai sensi dell'art.
53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
IGP «Aceto balsamico di Modena», nella stesura risultante, a seguito
della pubblicazione del regolamento (UE) n. 2023/512 nella Gazzetta
Ufficiale dell'UE - serie L 71 del 9 marzo 2023.
Il provvedimento n. 0165497 del 20 marzo 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 73
del 27 marzo 2023, e' annullato e sostituito dal presente.
I produttori che intendono utilizzare la IGP «Aceto balsamico di
Modena», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di
produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente
in materia.
Roma, 13 aprile 2023
Il dirigente: Cafiero