IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante
l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni
urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
in corso di conversione in legge;
Considerato che il territorio nazionale a partire dai primi mesi
dell'anno in corso e' stato interessato da un eccezionale incremento
dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte
migratorie del Mediterraneo, determinando un eccezionale
accrescimento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e
l'assistenza alla popolazione interessata;
Considerato che l'eccezionale afflusso di persone migranti in
ingresso sul territorio nazionale sta determinando una situazione di
grande difficolta' derivante dalla saturazione del sistema di
accoglienza nazionale gestito dal Ministero dell'interno, con
particolare riferimento all'hotspot di Lampedusa, alle strutture di
primissima accoglienza, ai centri di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo n. 142/2015 e al Sistema di accoglienza e
integrazione (SAI);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023
con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei
mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone
migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte
migratorie del Mediterraneo;
Considerato che con la citata delibera e' stato posto a carico del
Fondo per le emergenze nazionali un primo stanziamento straordinario,
pari a 5 milioni di euro, volto all'attivazione e all'avvio delle
prime misure maggiormente urgenti, rinviando a successive
determinazioni la quantificazione delle ulteriori risorse finanziarie
necessarie i cui fabbisogni finanziari complessivi, in corso di
complessiva quantificazione, travalicano le disponibilita' del
predetto Fondo;
Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di provvedimenti
di carattere straordinario finalizzati al superamento dell'emergenza,
mediante il potenziamento, attesa l'eccezionalita' della situazione,
della capacita' operativa propria del Ministero dell'interno,
nell'ambito della materia dell'immigrazione di cui ai richiamati
decreti legislativi n. 286/1998 e n. 142/2015, e successive modifiche
e integrazioni;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari, anche in
deroga alla vigente normativa;
Sentito il Ministero dell'interno;
Acquisita, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, l'intesa delle Regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dispone:
Art. 1
Nomina del Commissario delegato,
soggetti attuatori e struttura di supporto
1. Al fine di potenziare la capacita' operativa per la gestione
dell'accoglienza delle persone migranti in ingresso sul territorio
nazionale attribuita al Ministero dell'interno dalle disposizioni
richiamate in premessa sul territorio delle Regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche,
Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo
Ministero e' nominato Commissario delegato.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle attivita'
previste dalla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche',
in qualita' di soggetti attuatori, dei prefetti titolari delle
Prefetture - uffici territoriali del Governo capoluogo di regione
limitatamente alle regioni specificate al comma 1 e dei prefetti
titolari delle Prefetture - uffici territoriali del Governo di
Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria e
Crotone.
3. Per l'efficace esercizio delle funzioni commissariali fino al
termine dello stato di emergenza, il Commissario delegato si avvale,
inoltre, di una struttura di supporto da costituire con proprio
provvedimento, composta da un massimo di quindici unita' di personale
gia' in servizio presso il Ministero dell'interno, di cui fino a
dieci unita' di personale di livello dirigenziale non generale,
appartenenti alla carriera prefettizia e all'area I del Contratto
collettivo nazionale di lavoro «Ministeri funzioni centrali» e fino a
cinque unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato
con provvedimento del Commissario delegato, nonche' da un contingente
massimo di sette unita' di personale assunte, anche avvalendosi delle
deroghe espresse previste dall'art. 4, per il tramite di una o piu'
agenzie di somministrazione di lavoro, per lo svolgimento di
prestazioni lavorative con contratto a termine.
4. Le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del
personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 3
sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte. Il
Commissario delegato e' autorizzato a riconoscere al medesimo
personale, fino al termine dello stato di emergenza, un'indennita'
mensile pari al 25 per cento della retribuzione mensile di posizione
prevista dai rispettivi ordinamenti in deroga alla contrattazione
collettiva nazionale di comparto. Il Commissario delegato puo',
altresi', autorizzare il personale del Ministero dell'interno di
livello non dirigenziale individuato ai sensi del comma 3 ad
espletare lavoro straordinario oltre i limiti vigenti fino ad un
massimo di venti ore mensili pro-capite.
5. Fino al termine dello stato di emergenza, il Commissario
delegato, per le medesime finalita', e' altresi' autorizzato ad
avvalersi, ai fini del supporto tecnico-giuridico e
amministrativo-contabile di tre esperti, ivi compresi un magistrato
amministrativo, un magistrato contabile e un procuratore o avvocato
dello Stato, il cui compenso e' determinato dal Commissario delegato
con proprio provvedimento, sentito il Dipartimento della protezione
civile, entro il limite massimo individuale complessivo di 5000 euro
lordi, tenuto conto della professionalita' richiesta e della
specificita' dell'incarico conferito.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5, entro
il limite massimo di euro 274.177, si provvede a valere sulle risorse
finanziarie di cui all'art. 6.