IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale le autorita' amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza, di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto l'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui l'ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto l'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita'. dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche; Visto l'art. 222, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36/2023 secondo cui l'ANAC trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; Visto l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi del quale l'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicita', anche nella Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal decreto legislativo n. 36/2023; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013 e 39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione, atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione, e atti regolatori nella forma di Linee guida in diversi settori della disciplina di prevenzione della corruzione e della trasparenza; Visto il regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 155 del 6 luglio 2018; Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in particolare la parte V sullo «Svolgimento dei procedimenti», modificato da ultimo con delibera n. 187 del 5 aprile 2022; Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023 e, all'adozione di un nuovo regolamento interno per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e per la definizione di una metodologia di acquisizione e analisi qualiquantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'AIR e della VIR; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e disciplina le procedure e le modalita' di svolgimento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della regolazione (VIR). 1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorita', e' attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR quali strumenti del ciclo della regolazione considerati particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualita' e dell'efficacia degli atti adottati.