IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale
le autorita' amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza,
di controllo o regolatorie si dotano, nei modi previsti dai
rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della
regolamentazione per l'emanazione degli atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque, di regolazione;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale
l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata
Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture;
Visto l'art. 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 1,
comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
secondo cui l'ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria
organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed
economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella
legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto l'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione,
attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti
amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza,
della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce
supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la
omogeneita'. dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo
delle migliori pratiche;
Visto l'art. 222, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 36/2023 secondo cui l'ANAC trasmette alle Camere, immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti
maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a fattispecie criminose,
situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da
parte delle stazioni appaltanti;
Visto l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo
n. 36/2023, ai sensi del quale l'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo,
dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi
generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di consultazione, di analisi e verifica dell'impatto
della regolazione, di adeguata pubblicita', anche nella Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione
e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
europee e dal decreto legislativo n. 36/2023;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013 e
39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale anticorruzione,
atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini
dell'adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della
corruzione, e atti regolatori nella forma di Linee guida in diversi
settori della disciplina di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
Visto il regolamento per la definizione della disciplina della
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e
analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di
impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della
regolazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 155 del 6 luglio 2018;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in particolare
la parte V sullo «Svolgimento dei procedimenti», modificato da ultimo
con delibera n. 187 del 5 aprile 2022;
Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 36/2023 e, all'adozione di un nuovo
regolamento interno per la definizione della disciplina della
partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e per la definizione di una metodologia di
acquisizione e analisi qualiquantitativa dei dati rilevanti ai fini
dell'AIR e della VIR;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1.1 Il presente regolamento disciplina la partecipazione ai
procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
disciplina le procedure e le modalita' di svolgimento dell'analisi di
impatto della regolazione (AIR) e della verifica di impatto della
regolazione (VIR).
1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorita', e'
attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR
quali strumenti del ciclo della regolazione considerati
particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualita' e
dell'efficacia degli atti adottati.