IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 12 della legge 29 luglio 2003 n. 229, in base al quale
le autorita' amministrative indipendenti con funzioni  di  vigilanza,
di  controllo  o  regolatorie  si  dotano,  nei  modi  previsti   dai
rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della
regolamentazione per l'emanazione degli  atti  di  competenza  e,  in
particolare, di atti amministrativi  generali,  di  programmazione  o
pianificazione, e, comunque, di regolazione; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale
l'Autorita'   nazionale   anticorruzione   (di   seguito   denominata
Autorita') ha  assunto  i  compiti  e  le  funzioni  della  soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
e forniture; 
  Visto l'art. 52-quater del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art.  1,
comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
secondo cui l'ANAC definisce,  con  propri  regolamenti,  la  propria
organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed
economico del proprio personale secondo i  principi  contenuti  nella
legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Visto l'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36, ai  sensi  del  quale  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri  atti
amministrativi generali, garantisce  la  promozione  dell'efficienza,
della qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce
supporto  anche  facilitando  lo  scambio  di   informazioni   e   la
omogeneita'. dei procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo
delle migliori pratiche; 
  Visto l'art. 222, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 36/2023 secondo cui l'ANAC trasmette alle  Camere,  immediatamente
dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti
maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori
potenzialmente coinvolti, riconducibilita' a  fattispecie  criminose,
situazioni anomale o comunque sintomatiche di  condotte  illecite  da
parte delle stazioni appaltanti; 
  Visto l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto  legislativo
n. 36/2023, ai sensi del quale l'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo,
dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli  atti  amministrativi
generali, si dota, nei modi  previsti  dal  proprio  ordinamento,  di
forme e metodi di consultazione, di analisi e  verifica  dell'impatto
della regolazione, di  adeguata  pubblicita',  anche  nella  Gazzetta
Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualita' della regolazione
e il  divieto  di  introduzione  o  di  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
europee e dal decreto legislativo n. 36/2023; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e i decreti legislativi n. 33/2013  e
39/2013 secondo cui l'ANAC adotta il Piano nazionale  anticorruzione,
atto  di  indirizzo  per  le  pubbliche   amministrazioni   ai   fini
dell'adozione  dei  propri  Piani  triennali  di  prevenzione   della
corruzione, e atti regolatori nella forma di Linee guida  in  diversi
settori della disciplina di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza; 
  Visto il regolamento per  la  definizione  della  disciplina  della
partecipazione  ai   procedimenti   di   regolazione   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e  di  una  metodologia  di  acquisizione  e
analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di
impatto della regolazione (AIR) e della verifica  dell'impatto  della
regolazione (VIR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 155 del 6 luglio 2018; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in particolare
la parte V sullo «Svolgimento dei procedimenti», modificato da ultimo
con delibera n. 187 del 5 aprile 2022; 
  Ritenuto di dover provvedere, all'esito dell'entrata in vigore  del
decreto  legislativo  n.  36/2023  e,  all'adozione   di   un   nuovo
regolamento  interno  per  la  definizione  della  disciplina   della
partecipazione  ai   procedimenti   di   regolazione   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione e per la definizione di una  metodologia  di
acquisizione e analisi qualiquantitativa dei dati rilevanti  ai  fini
dell'AIR e della VIR; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.1  Il  presente  regolamento  disciplina  la  partecipazione   ai
procedimenti di regolazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
disciplina le procedure e le modalita' di svolgimento dell'analisi di
impatto della regolazione (AIR) e della  verifica  di  impatto  della
regolazione (VIR). 
  1.2 Nell'ambito del procedimento di regolazione dell'Autorita',  e'
attribuita specifica rilevanza alle consultazioni, all'AIR e alla VIR
quali   strumenti   del   ciclo   della    regolazione    considerati
particolarmente idonei a garantire il miglioramento della qualita'  e
dell'efficacia degli atti adottati.