IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 986, commi 1, lettera a), e 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato
«codice», il quale dispone che il militare in congedo puo' essere
richiamato in servizio d'autorita', con decreto del Ministro della
difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;
Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice, che prevede la
possibilita' di richiamare in servizio il personale militare in
congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o
addestrativo delle Forze armate, nonche' l'art. 1006, comma 3, del
citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorita'
dal Ministro della difesa;
Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di
personale in congedo e, in particolare, le lettere b) e c) che
individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;
Visto l'art. 997, comma 1, lettera b), del codice che prevede
l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di
complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento
prescritti per le singole Forze armate;
Visto l'art. 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli
ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di completamento;
Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i
requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di completamento
delle varie armi e specialita' dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica nonche' dell'Arma dei carabinieri;
Considerate le consistenze numeriche in termini di anni/persona
gia' previste nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la
Difesa per l'anno 2023;
Ravvisata la necessita' di provvedere per l'anno 2023
all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in
congedo;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2023 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per
aggiornamento e addestramento:
a) per l'Esercito italiano, sette ufficiali per periodi di
novantacinque giorni ovvero sedici ufficiali per periodi di
quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti
essenziali inerenti al grado, ai corpi o alle armi di appartenenza,
tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente
a due ufficiali in ragione d'anno;
b) per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di
trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.