IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 76 del Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa  le
condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio  a  spese  dello
Stato; 
  Visto l'art. 77 del citato Testo unico, che  prevede  l'adeguamento
ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio  a
spese  dello  Stato   in   relazione   alla   variazione,   accertata
dall'Istituto nazionale di  statistica,  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati,  verificatesi  nel
biennio precedente,  da  effettuarsi  con  decreto  dirigenziale  del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze; 
  Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 23  luglio  2020
dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  del  Ministero
della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze,  registrato  alla  Corte
dei conti in data 11 gennaio 2021, con il quale, con riferimento alla
variazione del citato indice dei prezzi al consumo  verificatasi  nel
periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018,  e'  stato  fissato  in
euro 11.746,68 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1,  del  citato
Testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
  Ritenuto di  dover  adeguare  il  predetto  limite  di  reddito  in
relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi  al  consumo
verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020; 
  Rilevato che, in tale biennio,  dai  dati  accertati  dall'Istituto
nazionale  di  statistica  risulta  una  variazione  in   diminuzione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati pari allo 0,1%; 
 
                             Decretano: 
 
  L'importo  indicato  nell'art.  76,  comma  1,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato  ad
euro 11.734,93. 
  Il presente decreto verra'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 3 febbraio 2023 
 
                                           Il Capo del Dipartimento   
                                          per gli affari di giustizia 
                                                     Russo            
Il Ragioniere generale 
      dello Stato 
        Mazzotta 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1064