Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni titolari degli interventi PNRR
1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di
rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono,
altresi', prevedere, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione della struttura di
livello dirigenziale generale ovvero dell'unita' di missione di
livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 ((del decreto-legge n. 77
del 2021)), anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle
attivita' attribuite all'unita' di missione istituita ad altra
struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle
gia' esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, ((lettera e),))
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente
assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle
risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di
missione.
2. Con riferimento alle strutture e alle unita' di missione
riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi
dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita' gia' di
titolarita' delle unita' di missione, istituite ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica, si
procede alla riorganizzazione delle unita' di missione istituite
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge
n. 77 del 2021, nonche' del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo' essere limitata
ad alcune delle strutture ed unita' ivi indicate. Agli incarichi
dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle
strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le
previsioni di cui al comma 2.
4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4:
1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono
soppresse;
2) la lettera p) e' abrogata;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente
aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo
stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticita'
attuative»;
1.2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) assicura la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale secondo le modalita' previste dal comma
3-bis;»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma
capitale, nonche' rappresentanti delle parti sociali, delle categorie
produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e
assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca, della
societa' civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva,
individuati, sulla base della maggiore rappresentativita', con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione ((del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13)). Fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di
regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle
categorie produttive e sociali, ((del settore bancario, finanziario e
assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della ricerca e della
societa' civile, nonche' delle organizzazioni della cittadinanza
attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali,
delle categorie produttive e sociali, ((del settore bancario,
finanziario e assicurativo,)) del sistema dell'universita' e della
ricerca, della societa' civile e delle organizzazioni della
cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di
regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.»;
c) l'articolo 3 e' abrogato;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «((e del Tavolo)) permanente» sono
soppresse;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente
nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;
2.2) la lettera b) e' ((sostituita)) dalla seguente:
«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR,
anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;»;
2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni
centrali, nello svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 8,
degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi
del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;
2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per
materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata ai sensi della lettera
b-bis)»;
e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e
sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze
coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation
EU, ((oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il
medesimo Ministero due posizioni)) di funzione dirigenziale di
livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente
incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e
soppressione di un ((numero di posizioni)) dirigenziali di livello
non generale equivalente sul piano finanziario gia' ((assegnate)) al
medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e' istituito un ufficio
centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato
generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo
sull'attuazione, ((sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio))
del PNRR, nonche' di controllo e rendicontazione all'Unione europea
ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, ((di))
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre responsabile
della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e
dei connessi flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di
monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8, nonche' alle amministrazioni territoriali responsabili
dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non
generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo' avvalersi del
supporto di societa' partecipate dallo Stato, come previsto
all'articolo 9. ((Per gli interventi di titolarita' del Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con
le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo
periodo, 3 e 4)). L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio
delle funzioni e delle attivita' attribuite all'Autorita' politica
delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove
nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di cui al
presente comma, e' istituita presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di
livello non generale di consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate,
l'Ispettorato di cui al ((comma 2)) si raccorda con le altre
strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello
Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi
amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi
del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali
interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono
istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale
di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati
competenti.»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla
stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «((con
amministrazioni pubbliche e))»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di
livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali
titolari di inter-venti previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure
di controllo ((del)) PNRR, ispirate al principio di proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni
titolari di interventi del PNRR, nonche' con le istituzioni e gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento ((per
la rendicontazione e il controllo)) del PNRR operante presso il
medesimo Dipartimento.»;
((f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole:
«con il Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle
seguenti: «con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al secondo
periodo, le parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite
dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale».))
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in
((euro 549.980)) per l'anno 2023 e in ((euro 659.980)) annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
((programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».