IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14; Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021; Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione; Visto il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022; Considerato che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che e' compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformita' del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravita', portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata; Considerata la necessita' di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano Strategico Nazionale; Considerato che il 28 aprile 2022 ed il 20 giugno 2022 si e' provveduto a consultare le pertinenti parti sociali, cosi' come stabilito all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Oggetto, definizioni e soggetti attuatori 1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115. 2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. 3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; b) riduzione non superiore a 100 euro; c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. 4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «parcella agricola»: una unita' di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC; b) «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell'ambito di piu' interventi, tale superficie e' presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi; c) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti; d) «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali; e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilita' per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione; f) «capo accertato»: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale e' previsto lo stesso importo unitario dell'intervento. Si distingue in: 1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilita'; 2) superficie che da' diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'; 3) superficie che da' diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori; 4) superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito; 5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili, e' presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate; h) «gruppo di impegni»: l'insieme di due o piu' impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o piu' infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; l) «PSP»: il Piano Strategico PAC; m) «portata» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che puo' essere limitato all'azienda oppure piu' ampio; n) «gravita'» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; o) «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. 5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni». - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31». - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»: «Art. 1 (Principio di legalita'). - Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati». - Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 dicembre 2021, n. L 435. - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 dicembre 2021, n. L 435. - Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita', e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 8 luglio 2022, n. L 183. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 8 luglio 2022, n. L 183. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 luglio 2022, n. L 199. - Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 luglio 2022, n. L 138. Note all'art. 1: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116, si veda nelle note alle premesse.