La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,  recante  disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione  e  della
politica agricola comune, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 
  2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo  2023,
n.  33,  le  parole:  «che  sostituisce   il   Piano   per   la   non
autosufficienza» sono sostituite dalle  seguenti:  «che  sostituisce,
per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per  la  non
autosufficienza ». 
  3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022,  n.
71, le parole: «un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31  dicembre
2023». 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 21 aprile 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
                                  Abodi, Ministro per lo  sport  e  i
                                  giovani 
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per  le
                                  riforme    istituzionali    e    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca 
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa 
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Garnero  Santanche',  Ministro  del
                                  turismo 
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica 
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -
          n. 47 del 24 febbraio 2023. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 89. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  3, della
          legge 23 marzo 2023, n. 33, recante "Deleghe al Governo  in
          materia di politiche in favore delle persone anziane", come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2 (Oggetto,  principi  e   criteri   direttivi
          generali   di   delega   e   istituzione    del    Comitato
          interministeriale  per  le  politiche   in   favore   della
          popolazione anziana). - 1 - 2. Omissis. 
                3. E' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  il  Comitato   interministeriale   per   le
          politiche in favore della popolazione anziana  (CIPA),  con
          il  compito   di   promuovere   il   coordinamento   e   la
          programmazione  integrata  delle  politiche  nazionali   in
          favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle
          politiche per la presa in carico delle fragilita'  e  della
          non autosufficienza. In particolare, il CIPA: 
                  a) adotta, con cadenza  triennale  e  aggiornamento
          annuale, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, sentite le  parti  sociali  e  le  associazioni  di
          settore  nonche'  le  associazioni  rappresentative   delle
          persone in condizioni di disabilita', il  «Piano  nazionale
          per l'invecchiamento  attivo,  l'inclusione  sociale  e  la
          prevenzione delle fragilita' nella popolazione  anziana»  e
          il «Piano  nazionale  per  l'assistenza  e  la  cura  della
          fragilita' e della non  autosufficienza  nella  popolazione
          anziana», che  sostituisce,  per  la  parte  inerente  alla
          popolazione anziana, il Piano per la  non  autosufficienza.
          Sulla base dei suddetti Piani  nazionali  sono  adottati  i
          corrispondenti piani regionali e locali; 
                  b) promuove, acquisito il preventivo  parere  della
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208,  e  in  raccordo  con  la  Cabina  di  regia  di   cui
          all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n.
          197, e  con  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,
          lettera h), numero 2), della legge  22  dicembre  2021,  n.
          227, ferme restando le competenze  dei  singoli  Ministeri,
          l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane  non
          autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio,  con
          i LEA; 
                  c) promuove l'integrazione dei sistemi  informativi
          di  tutti  i  soggetti  competenti   alla   valutazione   e
          all'erogazione dei servizi e  degli  interventi  in  ambito
          statale e  territoriale  e  l'adozione  di  un  sistema  di
          monitoraggio nazionale, quale strumento per la  rilevazione
          continuativa delle attivita' svolte e dei servizi  e  delle
          prestazioni resi; 
                  d) monitora l'attuazione del  Piano  nazionale  per
          l'invecchiamento  attivo,   l'inclusione   sociale   e   la
          prevenzione delle fragilita' nella  popolazione  anziana  e
          del Piano  nazionale  per  l'assistenza  e  la  cura  della
          fragilita' e della non  autosufficienza  nella  popolazione
          anziana di cui alla lettera a) e  approva  annualmente  una
          relazione sullo stato di attuazione degli  stessi,  recante
          l'indicazione delle azioni, delle misure e delle  fonti  di
          finanziamento adottate, che e' trasmessa alle Camere, entro
          il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o da un Ministro da questi delegato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  della
          legge 17 giugno 2022, n. 71, recante  "Deleghe  al  Governo
          per  la  riforma   dell'ordinamento   giudiziario   e   per
          l'adeguamento   dell'ordinamento   giudiziario    militare,
          nonche'    disposizioni    in    materia     ordinamentale,
          organizzativa   e   disciplinare,   di   eleggibilita'    e
          ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione  e
          funzionamento del Consiglio superiore della  magistratura",
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Oggetto e procedimento). 1.  Il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2023, uno o piu'
          decreti legislativi recanti disposizioni  finalizzate  alla
          trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento  giudiziario,
          nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti  dal
          presente capo, in relazione: 
                  a) alla revisione dell'assetto ordinamentale  della
          magistratura, con specifico riferimento alla necessita'  di
          rimodulare,  secondo   principi   di   trasparenza   e   di
          valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione  degli
          incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il  numero
          degli incarichi semidirettivi e di ridefinire,  sulla  base
          dei medesimi principi, i criteri di accesso  alle  funzioni
          di consigliere di cassazione  e  di  sostituto  procuratore
          generale  presso  la  Corte  di  cassazione,  nonche'  alla
          riforma del  procedimento  di  approvazione  delle  tabelle
          organizzative degli uffici giudicanti; 
                  b) alla  razionalizzazione  del  funzionamento  del
          consiglio giudiziario, con riferimento alla necessita',  di
          assicurare la semplificazione, la trasparenza e  il  rigore
          nelle valutazioni di professionalita'; 
                  c) alla modifica dei presupposti per  l'accesso  in
          magistratura dei laureati in giurisprudenza; 
                  d) al riordino della  disciplina  del  collocamento
          fuori  ruolo  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili.»