IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e, in particolare, l'art. 1, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; Vista l'ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 2 luglio 2022); Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1/2023 concernente "Proroga delle misure di cui all'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2022, concernente "Proroga delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), punti ii e iii dell'ordinanza n. 4/2022 del 28 giugno 2022 recante: "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana"». (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 79 del 3 aprile 2023); Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, ed in particolare l'allegato 1, nel quale sono elencati comuni e territori classificati come zone soggette a restrizione parte I, parte II e parte III, ivi inclusi quelli individuati in Italia a seguito delle conferme della presenza del virus PSA; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 , comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito autorita' competenti locali (ACL) (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 213 del 12 settembre 2022); Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute; Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022; Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African swine fever for the EU»; Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»; Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del Ministero della salute; Visto il resoconto della riunione dell'Unita' centrale di crisi (UCC) del 26 gennaio 2023, nonche' le valutazioni del Gruppo operativo degli esperti, e tenuto conto altresi' che nel cluster di infezione delle Regioni Piemonte e Liguria si continua a registrare un notevole incremento di casi, con la continua revisione delle zone sottoposte a restrizione, che rende necessario mantenere e rafforzare le misure gia' poste in essere; Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravissime ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditivita' del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili pesanti ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export; Considerato che e' opportuno rendere coerenti le misure di eradicazione, controllo e prevenzione della malattia da applicarsi nelle zone infette, nelle zone di restrizione e nelle zone confinanti, istituite sul territorio nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni - allegato I, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in vista della verifica disposta dalla Commissione europea dal 12 al 27 giugno 2023; Considerato che la profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali e la sorveglianza di tali malattie rientrano tra le attivita' elencate come livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, - allegato 1, punti D5, D6 e D7, e che la PSA nei suidi (senza esclusione dei selvatici) e' compresa tra le malattie elencate del reg. (UE) n. 2016/429 e categorizzata come categoria A dal reg. (UE) n. 2018/1882; Ritenuto inoltre necessario prevedere che le autorita' competenti regionali e locali i cui territori rientrano nelle zone infette o zone di restrizione parte II e nelle zone confinanti con le zone infette o zone di restrizione parte I, possano procedere a modulare e dettagliare le misure previste e ad individuare i soggetti attuatori delle stesse; Ritenuto necessario fornire talune indicazioni per l'adozione delle misure di controllo di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687 in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti; Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione complessiva delle misure di cui alla suddetta ordinanza commissariale n. 4/2022, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, per mettere in sicurezza le province limitrofe alle zone di restrizione caratterizzate da una forte vocazione zootecnica a seguito dell'estensione dell'area di circolazione virale; Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di rispettiva competenza; Dispone: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni di seguito riportate: a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico; b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III; c) nelle zone confinanti con le zone di cui alle lettere a) e b), o zone di restrizione parte I. 2. La Struttura commissariale predispone in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano coinvolte dall'infezione e il Ministero della salute un apposito piano per le aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle regioni d'intesa con il Ministero della salute.