IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n.  29,  e,
in particolare, l'art. 1, comma 7; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a  Commissario
straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi  dell'art.  2
del  decreto-legge  17  febbraio  2022,   n.   9,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27  maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a  seguito
di conferme di casi di peste suina africana nei  selvatici  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
  Vista l'ordinanza 28 giugno 2022 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 4, concernente «Indicazioni per  l'attuazione
delle  misure  di  controllo  ed  eradicazione  della   peste   suina
africana». (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del  2  luglio
2022); 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana  n.  1/2023  concernente  "Proroga  delle  misure   di   cui
all'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana
n. 5/2022, concernente "Proroga delle misure di cui all'art. 3, comma
1, lettera b), punti ii e iii dell'ordinanza n. 4/2022 del 28  giugno
2022 recante: "Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo
ed eradicazione della peste suina africana"». (Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 79 del 3 aprile 2023); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non
si manifesta normalmente nell'Unione e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate ed, in particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/605   della
Commissione del 7 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni,
che stabilisce misure  speciali  di  controllo  per  la  peste  suina
africana, ed in particolare l'allegato 1,  nel  quale  sono  elencati
comuni e territori classificati  come  zone  soggette  a  restrizione
parte I, parte II e parte III,  ivi  inclusi  quelli  individuati  in
Italia a seguito delle conferme della presenza del virus PSA; 
  Visto il decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  136,  Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n),  o)  e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare  e  raccordare  la
normativa nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare  l'art.  3  che,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 , comma 1, lettere c)  ed  e)
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n 27, che il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 4,  punto  55)  del  regolamento  (UE)  n.
2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione  e
del coordinamento dei controlli ufficiali  e  delle  altre  attivita'
ufficiali per la prevenzione e il controllo  delle  malattie  animali
trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari  delle  AASSLL
di seguito autorita' competenti locali (ACL)  (Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale n. 213 del 12 settembre 2022); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno  2022  recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti  che  detengono  suini»
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 luglio 2022); 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
peste suina africana in Italia per il 2023 inviato  alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed  il  Manuale  delle
emergenze da peste suina africana in popolazioni di  suini  selvatici
del 12 dicembre 2022; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African swine fever for the EU»; 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Visto il resoconto della riunione  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC)  del  26  gennaio  2023,  nonche'  le  valutazioni  del  Gruppo
operativo degli esperti, e tenuto conto altresi' che nel  cluster  di
infezione delle Regioni Piemonte e Liguria si continua  a  registrare
un notevole incremento di casi, con la continua revisione delle  zone
sottoposte a restrizione, che rende necessario mantenere e rafforzare
le misure gia' poste in essere; 
  Tenuto conto che la peste  suina  africana  puo'  avere  gravissime
ripercussioni sulla salute della popolazione  animale  interessata  e
sulla redditivita' del settore  zootecnico  suinicolo,  incidendo  in
modo significativo sulla produttivita' del settore agricolo  a  causa
di  perdite  sia  dirette  che  indirette   con   possibili   pesanti
ripercussioni economiche in relazione al blocco delle  movimentazioni
delle  partite  di  suini  vivi  e  dei  relativi  prodotti  derivati
all'interno dell'Unione e nell'export; 
  Considerato  che  e'  opportuno  rendere  coerenti  le  misure   di
eradicazione, controllo e prevenzione della  malattia  da  applicarsi
nelle  zone  infette,  nelle  zone  di  restrizione  e   nelle   zone
confinanti,  istituite  sul  territorio  nazionale   ai   sensi   del
regolamento delegato (UE) n. 2020/687 e del regolamento di esecuzione
(UE)  n.  2021/605  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  -
allegato   I,   sulla   base   dell'evoluzione    della    situazione
epidemiologica  anche  in  vista  della   verifica   disposta   dalla
Commissione europea dal 12 al 27 giugno 2023; 
  Considerato che la profilassi  ai  fini  della  eradicazione  delle
malattie infettive e diffusive degli animali  e  la  sorveglianza  di
tali malattie  rientrano  tra  le  attivita'  elencate  come  livelli
essenziali di assistenza previsti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, - allegato 1, punti D5,
D6 e D7, e che la PSA nei suidi (senza esclusione dei  selvatici)  e'
compresa tra le  malattie  elencate  del  reg.  (UE)  n.  2016/429  e
categorizzata come categoria A dal reg. (UE) n. 2018/1882; 
  Ritenuto inoltre necessario prevedere che le  autorita'  competenti
regionali e locali i cui territori rientrano  nelle  zone  infette  o
zone di restrizione parte II e nelle  zone  confinanti  con  le  zone
infette o zone di restrizione parte I, possano procedere a modulare e
dettagliare le misure previste e ad individuare i soggetti  attuatori
delle stesse; 
  Ritenuto necessario fornire talune indicazioni per l'adozione delle
misure di controllo di cui  al  regolamento  (UE)  n.  2016/429  come
attuate dal regolamento delegato (UE) n. 2020/687 in caso di conferma
di peste suina africana nei suini detenuti; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla  revisione  complessiva
delle misure di cui alla suddetta ordinanza commissariale n.  4/2022,
alla  luce  dell'evoluzione  della  situazione  epidemiologica,   per
mettere in sicurezza le province limitrofe alle zone  di  restrizione
caratterizzate  da  una  forte   vocazione   zootecnica   a   seguito
dell'estensione dell'area di circolazione virale; 
  Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP)
presso  l'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  Umbria  e   Marche
(IZSUM) e  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano per gli aspetti di rispettiva competenza; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente  ordinanza  definisce  le  misure  di  eradicazione,
controllo e  prevenzione  che  devono  essere  applicate  nelle  zone
istituite in conformita' al regolamento delegato (UE) n.  2020/687  e
al  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   2021/605 e   successive
modificazioni ed integrazioni di seguito riportate: 
    a) nelle zone infette  e  nelle  zone  di  restrizione  parte  II
correlate a casi di PSA nel selvatico; 
    b) in caso di sospetto e conferma di  PSA  in  suini  detenuti  e
nelle  relative  zone  di  protezione  e  sorveglianza  e   zone   di
restrizione parte III; 
    c) nelle zone confinanti con le zone di cui alle lettere a) e b),
o zone di restrizione parte I. 
  2. La Struttura commissariale predispone in maniera coordinata  con
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  coinvolte
dall'infezione e il Ministero della salute un apposito piano  per  le
aree   territoriali    interessate    dalla    malattia    ai    fini
dell'applicazione da parte delle stesse regioni o  Province  autonome
di Trento e Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente
ordinanza  e  definite  nel  Piano  nazionale  di   sorveglianza   ed
eradicazione 2023. 
  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  applicano
le misure del  Piano  di  eradicazione  predisposto  dalla  Struttura
commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle  regioni
d'intesa con il Ministero della salute.