IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa
delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  il  potenziamento  e  la
riorganizzazione delle associazioni e delle societa' a partecipazione
pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
            amministrativa delle amministrazioni centrali 
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al  31  dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per  la  copertura  dei  posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19,  comma  6,
del medesimo decreto legislativo  n.  165  del  2001,  riferite  agli
incarichi dirigenziali generali e non generali,  si  applicano  nella
misura del 12 per cento.». 
  2.  Al  fine  di   rafforzare   l'organizzazione   della   pubblica
amministrazione, sono  autorizzati  gli  incrementi  delle  dotazioni
organiche di cui  alla  tabella  A  dell'allegato  1,  che  e'  parte
integrante del presente decreto,  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono,   entro   il   30   ottobre   2023,   alla    conseguente
riorganizzazione mediante le procedure di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,
fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di
riorganizzazione delle strutture e delle unita' di  missione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. 
  3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che e'
parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad  assumere,
anche senza il previo esperimento delle procedure  di  mobilita',  le
unita' di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A
tal fine, le  predette  amministrazioni  possono  procedere  mediante
procedure   concorsuali   anche   indette   unitamente    ad    altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento  delle  graduatorie  di
concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni  per  la  medesima
area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato, per le unita' di personale  dirigenziale  di  seconda
fascia  di  cui  alla  citata  tabella  B,  a  bandire  concorsi  per
professionalita'  tecniche  in  materia  di   ingegneria   civile   e
ingegneria dei trasporti e meccanica  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  4. Per garantire la  necessaria  speditezza  del  reclutamento  del
personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: 
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
protezione civile puo' richiedere alla Commissione RIPAM  di  avviare
procedure di reclutamento mediante concorso  pubblico  per  titoli  e
prova scritta e orale. Ferme restando, a  parita'  di  requisiti,  le
riserve previste dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e  dal  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di  un  punteggio
doppio per il titolo di studio richiesto per  l'accesso,  qualora  il
predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima  del
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di reclutamento; 
    b) il Ministero dell'interno  puo'  richiedere  alla  Commissione
RIPAM di avviare procedure  di  reclutamento  per  il  personale  non
dirigenziale  dell'amministrazione   civile   dell'interno   mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale  e
svolto anche mediante l'uso di tecnologie  digitali.  Ogni  candidato
puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola
posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora   una   graduatoria
provinciale risulti incapiente rispetto ai posti  messi  a  concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione di lavoro  in  altri  ambiti  provinciali,  previo
interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,  relativamente
ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
punteggio doppio per il titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso,
qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni
prima del termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura di reclutamento. 
  5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  le  necessita'
assunzionali del  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' e' autorizzata,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire  concorsi,
per i quali con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sono stabilite procedure e requisiti  di  partecipazione,  prevedendo
una riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  destinata  ai
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  prevedendo,  in
ogni  caso,  una  adeguata  valorizzazione   della   professionalita'
specifica  dei  soggetti  ad  elevata  specializzazione  tecnica   in
possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data  del  1°
aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303,  per  almeno  un  triennio,  attivita'  di   supporto   tecnico,
specialistico e operativo in materia di  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita'. 
  6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi'
come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e  nella  tabella  B
dell'allegato  2,  i  bandi  di  concorso  per   il   personale   non
dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore  al
50 per  cento  destinata  al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso ENIT - Agenzia nazionale  per  il  turismo,  che
abbia maturato per almeno  nove  mesi  un'adeguata  esperienza  nelle
attivita'   strettamente   collegate   all'esercizio   dei    compiti
istituzionali del predetto Ministero. 
  7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 23». 
  8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Articolo  46  (Aree  funzionali).  -  1.  Il   Ministero,   in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle  seguenti
aree funzionali: 
        a) politiche sociali e previdenziali: principi  ed  obiettivi
della politica sociale, criteri generali per la programmazione  della
rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi
delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle  fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a  richiesta  degli
enti   locali   e   territoriali;   rapporti   con   gli    organismi
internazionali,  coordinamento  dei  rapporti   con   gli   organismi
dell'Unione europea; requisiti  per  la  determinazione  dei  profili
professionali degli operatori sociali e per la  relativa  formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
        b) politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela  dei
lavoratori:  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione delle politiche del lavoro e  dell'occupazione;  gestione
degli incentivi alle persone a sostegno  dell'occupabilita'  e  della
nuova occupazione;  politiche  della  formazione  professionale  come
strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
coordinamento in materia  di  collocamento  e  politiche  attive  del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari;  raccordo  con  organismi  internazionali;  conciliazione
delle controversie di lavoro  individuali  e  plurime  e  risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti
di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di  macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di  quelli  destinati
ad attivita' sanitarie e ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione
stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
italiani all'estero; 
        c)  amministrazione  generale  del  Ministero:  gestione  dei
servizi  indivisibili  e  comuni,  con  particolare   riguardo   alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita'  dei
processi  e  dell'organizzazione  e  alla  gestione  delle   risorse;
programmazione  del  fabbisogno   finanziario;   linee   generali   e
coordinamento  delle  attivita'  concernenti  il  personale;   affari
generali e attivita' di  gestione  del  personale  del  Ministero  di
carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione   generale   del
fabbisogno e reclutamento del personale;  formazione  del  personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;  gestione
della banca dati del personale, del ruolo e del  sistema  informativo
del personale; anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
gestione delle spese  e  degli  acquisti  e  conduzione  dei  sistemi
informatici di interesse comune.»; 
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i  capi  dei
dipartimenti.    All'individuazione    e    all'organizzazione    dei
dipartimenti e  delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.››. 
    c)  all'articolo  54-quater,  le  parole:  «e'  pari  a  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7». 
  9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  «di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge  n.  44  del  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
  10. All'articolo 17  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia  si  avvale  altresi',
sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale  nel  limite
di cinquanta unita' appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni  e
autorita' indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia  stessa  su
specifica richiesta e secondo modalita' individuate con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.  I  relativi  oneri  sono  a  carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo  si  applicano  le
disposizioni del regolamento di cui  all'articolo  12,  comma  1.  Il
citato personale puo' essere inquadrato nel ruolo  del  personale  di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui
al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni  di  cui
al comma 9, primo periodo,  nonche'  quelle  del  citato  regolamento
previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il  predetto
personale  rientra  nel  numero  dei  posti  previsti  per  la  prima
operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.». 
  11. All'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   al   comma   7,   lettera   c),   dopo   le    parole:    «e
dell'amministrazione penitenziaria» sono  inserite  le  seguenti:  «,
nonche' per  i  titolari  di  incarichi  di  vertice  e  di  funzione
dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»; 
    b) al comma 7-bis, le  parole:  «del  Ministro  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente». 
  12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA) puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15
unita' di personale collocato in posizione di fuori  ruolo,  comando,
distacco o altra analoga  posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche.  Il  predetto
personale conserva il trattamento economico in  godimento  presso  le
amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. 
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  2  e  3  e'  autorizzata  la
spesa: 
    a)  per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  euro
5.768.260 per l'anno 2023 e  di  euro  8.652.390  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di  euro  3.749.446
annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato e di euro 674.945 per l'anno  2024  e  di  euro  37.495
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento; 
    c) per il Ministero dell'interno, di euro  8.724.863  per  l'anno
2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno  2023
e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le  spese  di
funzionamento; 
    d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023
e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le  assunzioni
a tempo indeterminato e di euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro
2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    e) per il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  euro
1.135.888 per l'anno 2023 e  di  euro  1.703.832  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    f) per il Ministero delle imprese e del made in  Italy,  di  euro
175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato,  di  euro  175.391  per
l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni  2024,  2025  e
2026 per le assunzioni a tempo  determinato  e  di  euro  39.463  per
l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
di euro 2.631 annui a  decorrere  dall'anno  2027  per  le  spese  di
funzionamento; 
    g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste,  di  euro  3.558.216  per  l'anno  2023  e  di  euro
5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
indeterminato e di euro 833.733 per l'anno  2023  e  di  euro  53.374
annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    h) per il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903  a  decorrere  dall'anno  2024
annui per le spese di funzionamento; 
    i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro
2.126.117 per l'anno 2023 e  di  euro  3.189.175  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e  di  euro  2.176.061  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo  indeterminato,  e  di  euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    m) per il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  euro
561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e  di  euro  84.179  per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le
spese di funzionamento; 
    n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936  per  l'anno
2023 e di euro 2.234.904 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023  e
di euro 22.350 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023
e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026  per  le
assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e  di
euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le  spese  di
funzionamento; 
    p) per il Ministero del turismo, di  euro  4.741.284  per  l'anno
2023 e di euro 7.111.925 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno  2023
e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro  2.781.565  per
l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024  per
le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023
e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    r)  per  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di  euro  476.477  per  l'anno
2023 e di euro 714.715  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato; 
    s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  -
AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato. 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  43.234.619
euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro  per  l'anno  2024,  59.519.205
euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno  2026  e  58.817.940
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: 
    a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro  per
l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno  2025,  58.757.301  euro  per
l'anno 2026 e 58.062.980  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 822.718  euro  per  l'anno  2023  e  86.524  annui  a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
    c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,  1.312.830  euro  per
l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
«Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023  e  58.763  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024  e
37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a  5.903  euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno  2023  e  a  31.892  euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      8) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      9) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  difesa  per
26.351 euro per  l'anno  2023  e  a  2.636  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      10) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  833.733  euro  per
l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
      11) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a  decorrere  dall'anno
2024; 
      12) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
21.562 euro per  l'anno  2023  e  a  4.313  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
1.021.001 euro per l'anno 2023 e a  64.101  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024.