IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e
successive modificazioni, recante «Principi fondamentali per la
disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina
generale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 60 del 13 marzo 2006 in attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del
1999;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto del Ministro
della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita' durante
la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale,
vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e
qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e
istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o
temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e
successive modifiche, che prevede che fino al 31 dicembre 2024, in
relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale,
nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di
formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione
specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione
degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo
nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale;
Visto l'art. 12, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, come prorogato dall'art. 1, comma 426, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha consentito, fino al 31
dicembre 2022, ai laureati in medicina e chirurgia risultati idonei
al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale, incaricati per almeno ventiquattro mesi, anche non
continuativi, nelle funzioni previste dall'accordo collettivo
nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei dieci
anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, di accedere al corso, con
graduatoria riservata e senza borsa di studio;
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge
n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non
possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che
sono gia' titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo
nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtu' del
richiamato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo
2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero
all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21
novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai medici che
si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale
2019- 2022»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
settembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni relative ai medici che
si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale
relativo ai trienni 2020- 2023 e 2021-2024»;
Vista la nota prot. n. 1257174 del 27 dicembre u.s. con la quale il
coordinamento tecnico Area assistenza territoriale della commissione
salute presso la Regione Emilia-Romagna ha formulato la richiesta di
prevedere disposizioni analoghe a quelle previste dai citati decreti
ministeriali 28 settembre 2020 e 14 luglio 2021, persistendo le
ragioni poste a fondamento dell'emanazione dei decreti predetti;
Ritenuto pertanto di derogare anche per i medici che si iscrivono
al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al
triennio 2022-2025 alle disposizioni di cui al citato art. 11 del
decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici
che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina
generale relativo al triennio 2022-2025, e' consentito mantenere gli
incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi
inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in
essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del
cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006,
citato in premessa. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici
sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito dalla legge 11 febbraio 2021, n. 12, e successive
modifiche.
2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 1065