IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana; 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo  2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo  modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il Trattato  per  l'istituzione  della  European  Public  Law
Organization (EPLO), siglato ad  Atene  il  27  ottobre  2004,  e  in
particolare l'art. II, secondo cui «The purpose of  the  Organization
is the creation and dissemination of knowledge in the area of  public
law lato  sensu,  including  inter  alia  national,  comparative  and
European public law, human rights law, environmental law,  etc.,  and
the promotion of European values through public  law  throughout  the
world. To this effect, the Organization shall  organize  and  support
scientific, research, educational,  training,  teaching,  institution
building and other activities and provide assistance  for  democratic
institutions in Europe and worldwide»; 
  Vista la legge 12 luglio 2022, n. 94,  di  ratifica  ed  esecuzione
dell'Accordo   tra   il   Governo   della   Repubblica   italiana   e
l'Organizzazione europea di diritto pubblico del 23 giugno 2021; 
  Visto l'art. IX, comma 5,  del  Trattato  per  l'istituzione  della
EPLO, secondo cui «The Board shall issue the Rules for  the  detailed
objectives and governance of the Organization, in accordance with and
complementary to this agreement»; 
  Visto il regolamento adottato dagli organi  direttivi  della  EPLO,
avuto particolare riguardo all'art. II, comma 4, in cui si stabilisce
che «Every member state shall recognize the titles of studies offered
by the EPLO, the ELGS, the Academies  and  other  educational  units,
etc., as  equivalent  to  their  own  titles  of  studies  of  higher
education and shall take all the necessary measures to that. To  that
effect, the EPLO shall organize its studies in the ELGS as well as in
the other academic units, following the best practices  and  policies
of the European Universities whit a structure  comprising  three  (3)
years for undergraduate studies, one (1) year for Masters 1, one year
for Masters 2 and three (3) years for Ph.D studies, at least for each
level of studies»; 
  Vista la  Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e in particolare la Sezione VI; 
  Vista la legge  1°  luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997  e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
  Visto in particolare l'art. 2, secondo cui «La  competenza  per  il
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero  e
dei titoli di studio stranieri, ai fini  dell'accesso  all'istruzione
superiore,  del  proseguimento  degli  studi   universitari   e   del
conseguimento dei titoli universitari italiani,  e'  attribuita  alle
universita' ed agli istituti  di  istruzione  universitaria,  che  la
esercitano nell'ambito della  loro  autonomia  e  in  conformita'  ai
rispettivi  ordinamenti,  fatti  salvi  gli  accordi  bilaterali   in
materia»; 
  Considerato il decreto  22  ottobre  2004,  n.  270,  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148», in particolare gli articoli 3 e 4; 
  Vista la risoluzione del Consiglio europeo del 18 febbraio 2021  su
un  quadro  strategico  per  la  cooperazione  europea  nel   settore
dell'istruzione  e  della  formazione  verso   uno   spazio   europeo
dell'istruzione e oltre (2021-2030); 
  Tenuto conto di quanto indicato dalla raccomandazione del Consiglio
del 26 novembre 2018, sulla promozione del  riconoscimento  reciproco
automatico dei titoli dell'istruzione superiore e  dell'istruzione  e
della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi  di
studio  all'estero  (2018/C  444/01),   pubblicata   sulla   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 10 dicembre 2018; 
  Vista l'istanza del 18 luglio 2022, prot. n. 22075537, con la quale
la  European  Public  Law  Organization  chiede   il   riconoscimento
ufficiale dei titoli di studio a livello universitario e  post-laurea
emessi dalla stessa EPLO; 
  Tenuto conto del parere del Consiglio nazionale universitario (CUN)
rilasciato in data 25  gennaio  2023  e  del  parere  del  Centro  di
informazione sulla mobilita' e  le  equivalenze  accademiche  (CIMEA)
intervenuto in data 27 gennaio 2023; 
  Valutata l'opportunita' di  dare  attuazione  alle  previsioni  del
Trattato e del regolamento richiamati, anche in ossequio ai  principi
del Processo di Bologna e alle politiche di allineamento allo  Spazio
europeo della formazione  superiore  (EHEA),  garantendo  l'immediato
riconoscimento sul territorio nazionale dei titoli  rilasciati  dalla
EPLO e la loro conseguente equivalenza  ai  titoli  della  formazione
superiore rilasciati da istituzioni italiane; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La European Public  Law  Organization  (EPLO),  avente  sede  in
Italia, e' riconosciuta quale organizzazione internazionale  operante
anche nel settore della formazione superiore ai  sensi  del  Trattato
istitutivo sottoscritto anche dalla Repubblica italiana e di cui alle
premesse del presente decreto. 
  2. Per le finalita'  indicate  in  premessa,  i  titoli  accademici
conseguiti presso la European Public Law  Organization  (EPLO)  nelle
sole materie d'indirizzo della medesima  organizzazione  e  corredati
dal   «Diploma   Supplement»,   sono   dichiarati   equivalenti    ai
corrispondenti titoli rilasciati dalle universita'  italiane  e  tali
titoli potranno accedere alle differenti procedure di  riconoscimento
vigenti all'interno dell'ordinamento italiano. 
  3. Le istituzioni  universitarie  italiane  potranno  sottoscrivere
apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta
di propri titoli accademici con la European Public  Law  Organization
(EPLO) sulla base di  quanto  disposto  all'art.  3,  comma  10,  del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270.