IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto l'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il Trattato per l'istituzione della European Public Law
Organization (EPLO), siglato ad Atene il 27 ottobre 2004, e in
particolare l'art. II, secondo cui «The purpose of the Organization
is the creation and dissemination of knowledge in the area of public
law lato sensu, including inter alia national, comparative and
European public law, human rights law, environmental law, etc., and
the promotion of European values through public law throughout the
world. To this effect, the Organization shall organize and support
scientific, research, educational, training, teaching, institution
building and other activities and provide assistance for democratic
institutions in Europe and worldwide»;
Vista la legge 12 luglio 2022, n. 94, di ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Organizzazione europea di diritto pubblico del 23 giugno 2021;
Visto l'art. IX, comma 5, del Trattato per l'istituzione della
EPLO, secondo cui «The Board shall issue the Rules for the detailed
objectives and governance of the Organization, in accordance with and
complementary to this agreement»;
Visto il regolamento adottato dagli organi direttivi della EPLO,
avuto particolare riguardo all'art. II, comma 4, in cui si stabilisce
che «Every member state shall recognize the titles of studies offered
by the EPLO, the ELGS, the Academies and other educational units,
etc., as equivalent to their own titles of studies of higher
education and shall take all the necessary measures to that. To that
effect, the EPLO shall organize its studies in the ELGS as well as in
the other academic units, following the best practices and policies
of the European Universities whit a structure comprising three (3)
years for undergraduate studies, one (1) year for Masters 1, one year
for Masters 2 and three (3) years for Ph.D studies, at least for each
level of studies»;
Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e in particolare la Sezione VI;
Vista la legge 1° luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto in particolare l'art. 2, secondo cui «La competenza per il
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e
dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione
superiore, del proseguimento degli studi universitari e del
conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle
universita' ed agli istituti di istruzione universitaria, che la
esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita' ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in
materia»;
Considerato il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di
studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n.
148», in particolare gli articoli 3 e 4;
Vista la risoluzione del Consiglio europeo del 18 febbraio 2021 su
un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo
dell'istruzione e oltre (2021-2030);
Tenuto conto di quanto indicato dalla raccomandazione del Consiglio
del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco
automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e
della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di
studio all'estero (2018/C 444/01), pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 10 dicembre 2018;
Vista l'istanza del 18 luglio 2022, prot. n. 22075537, con la quale
la European Public Law Organization chiede il riconoscimento
ufficiale dei titoli di studio a livello universitario e post-laurea
emessi dalla stessa EPLO;
Tenuto conto del parere del Consiglio nazionale universitario (CUN)
rilasciato in data 25 gennaio 2023 e del parere del Centro di
informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche (CIMEA)
intervenuto in data 27 gennaio 2023;
Valutata l'opportunita' di dare attuazione alle previsioni del
Trattato e del regolamento richiamati, anche in ossequio ai principi
del Processo di Bologna e alle politiche di allineamento allo Spazio
europeo della formazione superiore (EHEA), garantendo l'immediato
riconoscimento sul territorio nazionale dei titoli rilasciati dalla
EPLO e la loro conseguente equivalenza ai titoli della formazione
superiore rilasciati da istituzioni italiane;
Decreta:
Art. 1
1. La European Public Law Organization (EPLO), avente sede in
Italia, e' riconosciuta quale organizzazione internazionale operante
anche nel settore della formazione superiore ai sensi del Trattato
istitutivo sottoscritto anche dalla Repubblica italiana e di cui alle
premesse del presente decreto.
2. Per le finalita' indicate in premessa, i titoli accademici
conseguiti presso la European Public Law Organization (EPLO) nelle
sole materie d'indirizzo della medesima organizzazione e corredati
dal «Diploma Supplement», sono dichiarati equivalenti ai
corrispondenti titoli rilasciati dalle universita' italiane e tali
titoli potranno accedere alle differenti procedure di riconoscimento
vigenti all'interno dell'ordinamento italiano.
3. Le istituzioni universitarie italiane potranno sottoscrivere
apposite convenzioni al fine del rilascio in forma doppia o congiunta
di propri titoli accademici con la European Public Law Organization
(EPLO) sulla base di quanto disposto all'art. 3, comma 10, del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270.