IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                             DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che, all'art.  1,  comma
421, dispone la nomina con decreto del Presidente  della  Repubblica,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  di  un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  Sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo al fine  di  assicurare
gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio  di  Roma  Capitale,
come  modificato  dal  successivo  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 21 giugno 2022; 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario straordinario di Governo, limitatamente  al  periodo  del
relativo mandato e con riferimento al territorio  di  Roma  Capitale,
l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto
riguarda: 
    la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale; 
    la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  ivi
compresa  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti   urbani,   anche
pericolosi; 
    l'elaborazione e approvazione del piano  per  la  bonifica  delle
aree inquinate; 
    l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione  di
rifiuti, anche  pericolosi,  assicurando  la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
    l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario di  Governo,  ai
fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma  1,  ove  necessario,
possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione  Lazio,  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Vista la direttiva 26 aprile  1999,  n.  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018,  n.
2018/850/UE del «Pacchetto per l'Economia circolare»  che  pone  agli
Stati   membri   l'obiettivo   di   diminuire   progressivamente   il
collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere  avviati  al
riciclaggio o al recupero; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di  attuazione
della  su  richiamata  direttiva  1999/31/CE,   che   disciplina   la
costruzione,  l'esercizio   e   la   gestione   post-chiusura   delle
discariche, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020,
n. 121, di recepimento della successiva direttiva 2018/850/UE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
  Vista la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni  ed
integrazioni che, nel disciplinare la Gestione  e  la  gerarchia  dei
rifiuti e nel definire  il  «rifiuto»  come  «qualsiasi  sostanza  od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo
di disfarsi», prevede che gli  Stati  membri  realizzino,  secondo  i
principi di autosufficienza e  prossimita',  una  rete  integrata  di
impianti che permettano il completamento  delle  diverse  fasi  della
gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT  -
Best Available Techniques); 
  Visto il regolamento UE  n.  1357/2014  della  Commissione  del  18
dicembre  2014  che  sostituisce  l'allegato  III   della   direttiva
2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  «relativa  ai
rifiuti e che abroga alcune direttive»; 
  Vista la decisione 2014/955/UE della Commissione  del  18  dicembre
2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa  all'elenco  dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/997 del Consiglio, dell'8  giugno
2017, che modifica l'allegato  III  della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   la
caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»; 
  Vista  la  comunicazione  2018/C  124/01  della  UE  recante   «Gli
orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9  aprile
2018,  che  fornisce  chiarimenti  e  orientamenti   alle   autorita'
nazionali, ivi incluse le autorita' locali, e alle  imprese  riguardo
alla  corretta  interpretazione  e  applicazione   della   pertinente
normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti,  segnatamente
in merito  all'identificazione  delle  caratteristiche  di  pericolo,
valutando se i  rifiuti  presentano  una  qualche  caratteristica  di
pericolo  e,  in  ultima  analisi,  classificando  i   rifiuti   come
pericolosi o non pericolosi; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti, recepita con decreto legislativo
3 settembre 2020, n. 121; 
  Viste le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 
    2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
    2018/852 del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 
entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  116
che ha  compiuto  un'ampia  revisione  della  parte  IV  del  decreto
legislativo n. 152/2006; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147  della  Commissione
europea del 10 agosto  2018  che  stabilisce  le  «Conclusioni  sulle
migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il
trattamento dei rifiuti  ai  sensi  della  direttiva  2010/75/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  20  giugno  2019  relativo  agli  inquinanti  organici
persistenti (rifusione), che si  pone  l'obiettivo  di  «tutelare  la
salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants); 
  Visto il regolamento (UE) n.  2019/636  della  Commissione  del  23
aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V  del  regolamento
(CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti; 
  Viste  la  delibera  SNPA  (Sistema  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente) n. 67 del 6 febbraio 2020 di  approvare  delle  «Linee
guida del sistema  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente  per
l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art.  184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006» e la delibera SNPA n. 105 del 18
maggio  2021  che   approva   il   documento   «Linee   guida   sulla
classificazione dei rifiuti», integrate con il  decreto  direttoriale
n. 47 del 9 agosto 2021 del Ministero della transizione  ecologica  -
Direzione  generale  per  l'economia  circolare  che  ha  introdotto,
nell'ambito del  Capitolo  3  delle  Linee  guida  stesse,  il  sotto
paragrafo  denominato  «3.5.9 -  rifiuti  prodotti  dal   trattamento
meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; 
  Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; 
  Visto il Piano di gestione dei rifiuti di  Roma  Capitale  (PGR-RC)
approvato dal Commissario straordinario di Governo  per  il  Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 (di  seguito  Commissario  straordinario)
con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, prot. n. 227; 
  Considerato che: 
    con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 la Regione Lazio,
ha approvato il revamping impiantistico dell'impianto  integrato  per
il trattamento di  rifiuti  urbani  non  pericolosi  localizzato  nel
Comune  Roma   (RM),   via   Rocca   Cencia   n.   301,   modificando
l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla  determinazione  n.
B2519 del 31 marzo  2011,  come  riesaminata  con  determinazione  n.
G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore della AMA S.p.a., c.f.
e p.IVA n. 05445891004 con sede legale in via Calderon de la Barca n.
87 - 00142 Roma; 
    con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del
5   agosto   2022,   sono   stati   disposti   gli   interventi    di
aggiornamento/correzione/errata corrige/refusi  della  determinazione
dirigenziale n. G04876 del 26 aprile 2022, in esito alle richieste di
A.M.A. S.p.a. condivise con l'Amministrazione giudiziaria; 
  Dato atto che: 
    con deliberazione n. 52 del  25/26  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA  S.p.a.
del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della
citta' di Roma,  per  la  durata  di  quindici  anni,  e  nei  limiti
autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria
di  Roma  Capitale»,  sulla  base  del  Piano  economico  finanziario
pluriennale alla stessa allegato; 
    con deliberazione  n.  51  del  23  settembre  2015,  l'Assemblea
capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici  e  le
linee guida per la predisposizione del nuovo  Contratto  di  servizio
per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene  urbana  tra
Roma Capitale e AMA S.p.a.; 
    la Giunta capitolina, con deliberazione  n.  106  del  31  maggio
2019, ha approvato il nuovo Contratto di servizio tra Roma Capitale e
AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi  di  igiene
urbana, valevole per  gli  anni  2019-2020-2021,  sottoscritto  il  6
giugno 2019, da ultimo prorogato con determinazione dirigenziale  del
direttore  del  Dipartimento  ciclo  dei   rifiuti,   prevenzione   e
risanamento dagli inquinamenti di Roma  Capitale  n.  127/2023  prot.
NA/7383 del 31 marzo 2023, in attuazione  di  quanto  disposto  dalla
Giunta capitolina con deliberazione n. 109 del 31 marzo 2023; 
  Atteso che: 
    in data 15 giugno 2022 si e' sviluppato un  incendio  di  ingenti
proporzioni   che   ha   interessato   l'impianto   di    trattamento
meccanico-biologico  (TMB)  gestito  dalla   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2», con capacita'
di trattamento autorizzata fino a 900 ton/g; 
    il suddetto impianto, strategico  alla  chiusura  del  ciclo  dei
rifiuti urbani di Roma  Capitale,  risulta  inutilizzabile,  e,  allo
stato attuale, non e' possibile prevedere i tempi per  il  ripristino
della funzionalita'; 
    tale situazione ha  comportato  un'ulteriore  drastica  riduzione
dell'impiantistica a supporto  del  trattamento  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto  conto  della
contrazione gia' avvenuta a causa dell'indisponibilita' dell'impianto
di TMB  di  AMA  S.p.a.  sito  in  via  Salaria,  n.  981  a  seguito
dell'incendio sviluppatosi nel dicembre 2018, determinando  l'urgente
necessita' di potenziare la logistica  funzionale  al  trasporto  dei
rifiuti indifferenziati presso gli impianti di destino, ubicati anche
al di fuori del territorio di Roma Capitale, con conseguenti maggiori
percorrenze  da  effettuare,   attraverso   l'individuazione   e   la
realizzazione    di    un    sistema    adeguato    di    siti     di
trasbordo/trasferenza/stoccaggio; 
    tra le azioni intraprese nell'immediato, al fine di sopperire  in
parte al quantitativo di rifiuti urbani non piu' conferibili  al  TMB
«Malagrotta 2», il Commissario straordinario ha adottato  l'ordinanza
n. 1 del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 13 del  decreto-legge  n.
50  del  17  maggio  2022,  autorizzando  AMA  S.p.a.   all'esercizio
dell'attivita' di  trasferenza  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati
(codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un
periodo di sessanta giorni, nei siti di: 
      AMA S.p.a., via Benedetto Luigi Montel nn.  61/63  (loc.  Ponte
Malnome  -  Mun  XI),  per  il  quale  la  su  richiamata   ordinanza
commissariale ha  disposto  l'aumento  dei  quantitativi  autorizzati
dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n.  G13960
del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300
t/g a 400 t/g; 
      AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167 (Acilia - Mun X), per
il quale la su  richiamata  ordinanza  commissariale  ha  autorizzato
l'operazione di trasferenza per un quantitativo massimo di 150 t/g; 
stante  il  perdurare  delle  condizioni  di  fragilita'  dell'intero
sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti nel territorio di  Roma
Capitale, con successiva ordinanza  n.  4  del  12  agosto  2022,  il
Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione  dell'attivita'
di  trasferenza  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  (codice   EER
200301), negli stabilimenti A.M.A. di Ponte Malnome e di Acilia  (RM)
di cui  all'ordinanza  commissariale  n.  1/2022,  per  un  ulteriore
periodo non superiore a centottanta giorni; 
    con  ordinanza  n.  6  del  31  ottobre   2022   il   Commissario
straordinario ha disposto la modifica dell'autorizzazione  in  essere
di cui alla determinazione regionale n.  G10701  del  5  agosto  2022
limitatamente ai quantitativi di rifiuto urbano indifferenziato  (EER
200301) accettati  presso  l'impianto  di  TMB  e  nell'attivita'  di
trasferenza di Rocca Cencia; 
    con  ordinanza  n.  1  del  2  gennaio   2023   del   Commissario
straordinario ha disposto la modifica ed integrazione  dell'ordinanza
commissariale n. 1 del 16 giugno 2022, prorogata con ordinanza  n.  4
del 12 agosto 2022, limitatamente allo stabilimento AMA  S.p.a.  sito
in via Benedetto Luigi Montel nn. 61/63,  Roma,  loc.  Ponte  Malnome
autorizza il passaggio da 400 a 900  t/d  e  l'installazione  di  una
pressa con successiva filmatrice; 
    con  ordinanza  n.  2  del  19  gennaio   2023   il   Commissario
straordinario ha altresi' disposto l'autorizzazione all'installazione
e all'esercizio di due linee  mobili  di  tritovagliatura  presso  lo
stabilimento AMA di viale dei Romagnoli n. 1167 Roma. 
  Rilevato che: 
    AMA S.p.a., con nota  prot.  n.  0052223.U  del  3  aprile  2023,
acquisita al protocollo  del  Commissario  straordinario  in  data  3
aprile 2023, prot. n.  RM/621,  ha  reso  noto,  ai  sensi  dell'art.
29-decies, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  il  perdurare  del  superamento  dei
limiti dei parametri odorigeni a seguito  di  ulteriori  campagne  di
verifica di efficacia dei ripetuti e sistematici interventi  attuati,
volti all'eliminazione delle suddette criticita' per quanto  concerne
il sito di Rocca Cencia (via di Rocca Cencia n.  301 -  00132  Roma),
disponendo «l'interruzione di  tutte  le  ricezioni  autorizzate,  la
contestuale  interdizione  agli  ingressi   dell'impianto   e   della
adiacente trasferenza, fatte salve le attivita' di lavorazione  volte
all'allontanamento di tutti i materiali presenti nei tempi previsti»; 
    nel territorio regionale persiste una  scarsa  disponibilita'  di
impianti di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti  dal
trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti  dal
recupero della frazione differenziata e che tale condizione  comporta
la necessita' di trovare  ulteriori  siti,  anche  in  considerazione
dell'ordinanza del Sindaco metropolitano del 15 dicembre  2022  prot.
CMRC-2022-0195716 e successive modificazioni ed integrazioni, con  la
quale  e'  stato  rideterminato  in  via  conclusiva  il  termine  di
efficacia dell'ordinanza del  14  luglio  2021,  consentendo  ad  AMA
S.p.a.  il  conferimento  di  rifiuti  provenienti  dall'ATO   Citta'
metropolitana di Roma Capitale, compresi  quelli  di  Roma  Capitale,
presso la discarica della  Ecoambiente  S.r.l.  sita  nel  Comune  di
Albano Laziale, loc. Cecchina (Roncigliano), via Ardeatina km 24,640,
fino e non oltre il 27 febbraio 2023; 
    AMA S.p.a., al fine di far fronte alla  fragilita'  impiantistica
sopra richiamata ed evitare situazioni di criticita'  nella  gestione
del ciclo dei rifiuti di Roma  Capitale,  ha  adottato  un  complesso
contrattuale verso impianti  esteri  di  valorizzazione  termica  del
rifiuto, ed ulteriori soluzioni, sul territorio nazionale,  volte  ad
individuare adeguati spazi per il trattamento della quota di  rifiuti
non piu' gestiti dall'impianto TMB denominato Malagrotta 2; 
    il Commissario straordinario, ai sensi del  citato  art.  13  del
decreto-legge n. 50/2022, con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ha
approvato il Piano di gestione rifiuti di Roma  Capitale  (PGRRC),  a
seguito della procedura di Valutazione ambientale  strategica  (VAS),
avviata con decreto commissariale n. 1 del 12 agosto 2022; 
    nelle more della realizzazione nel territorio  di  Roma  Capitale
del  suddetto  impianto  di  termovalorizzazione,  allo   stato   non
sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al  fine  di  superare
l'imprevista situazione di criticita' a seguito del  verificarsi  dei
fatti   evidenziati   in   premessa   e   non   ascrivibili,    anche
indirettamente, ad una non corretta  gestione  e  programmazione  del
trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della  societa'  AMA
S.p.a.; 
    il progressivo aggravamento dello stato  di  criticita'  generale
nel territorio di Roma Capitale potrebbe determinare a seguito  della
non  operativita'  dell'impianto   TMB   di   Rocca   Cencia,   gravi
ripercussioni sul servizio di raccolta  con  conseguenti  effetti  di
carattere ambientale e igienico-sanitario; 
  Ritenuto necessario pertanto, porre in essere ogni intervento volto
a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei  rifiuti
di Roma Capitale, arginando la potenziale situazione  di  criticita',
al fine di salvaguardare  la  cittadinanza  da  rischi  per  l'igiene
pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro  e
la vivibilita' urbana; 
  Visto il  sentito  della  Regione  Lazio  richiesto  con  nota  del
Commissario straordinario in data 4 aprile 2023 prot.  n.  RM/636  ed
espresso  con  nota  Regione  Lazio,  acquisita  al  protocollo   del
Commissario straordinario in data 6 aprile 2023 al n. RM/668; 
    per le motivazioni fin qui esposte e  a  tutela  dell'ambiente  e
della salute pubblica; 
 
                               Ordina: 
 
    1) ad AMA S.p.a. di garantire la continuita' delle  attivita'  di
alimentazione delle linee impiantistiche del  TMB  in  oggetto  e  di
trasferenza dell'impianto di Rocca Cencia, al fine  di  salvaguardare
la salute pubblica, mettendo in esercizio il sistema di by-pass (come
da determina della Regione Lazio  G03019  del  19  marzo  2015)  gia'
presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione
di igienizzazione, per la  matrice  a  prevalente  frazione  organica
presente nel rifiuto indifferenziato, al fine di garantire l'avvio  a
recupero (di cui all'allegato C, parte IV del decreto legislativo  n.
152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale
ed estero come da programmazione e notifiche attualmente  in  essere,
provvedendo contestualmente  all'interruzione  dell'alimentazione  al
bacino di igienizzazione della suddetta matrice; 
    2) ad AMA S.p.a. di provvedere, entro ventuno giorni  solari,  al
completo svuotamento del  bacino  di  igienizzazione  dalla  frazione
attualmente presente, dandone comunicazione agli enti di controllo; 
    3) ad AMA S.p.a. di dare inizio, entro  ulteriori  trenta  giorni
solari dal completo svuotamento del bacino di igienizzazione, ad  una
nuova campagna  di  analisi  al  fine  di  monitorare  le  variazioni
dell'impatto odorigeno del sistema impianto, secondo le  prescrizioni
e le metodiche autorizzate; 
 
                              Dispone: 
 
    1) la conferma di tutte le prescrizioni in essere nella determina
regionale n. G10701 del  5  agosto  2022  cosi'  come  modificate  ed
integrate dall'ordinanza commissariale n.  6  del  31  ottobre  2022,
prescrizioni che si allegano alla presente; 
    2) che gli effetti del presente provvedimento  debbano  limitarsi
al tempo strettamente necessario all'avvio e al  completamento  delle
azioni previste dal Piano  di  gestione  dei  rifiuti  Roma  Capitale
(PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata
ordinanza n. 7/2022 e comunque, ad un periodo  non  superiore  ad  un
anno dall'entrata in vigore della presente  ordinanza  commissariale,
salvo proroga; 
    3)  l'immediata  efficacia   e   pubblicazione   della   presente
ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    4) la notifica della presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la
trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 - Dipartimento  di
Prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA  Lazio -  Sezione
di Roma; 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 6 aprile 2023 
 
                                              Il Commissario          
                                         straordinario di Governo     
                                                Gualtieri             

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili  sul  sito
istituzionale di Roma Capitale, nella sezione dedicata al Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica  2025
- Direzione programmazione e gestione dei rifiuti a Roma accedendo al
link
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/RM20230000669-
2023_06.04_Ordinanza_Rocca_Cencia_attivaz_by_pass_signed_firmato.pdf
(comune.roma.it).