IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 292/2013 del 14 marzo  2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 74, del 28 marzo 2013, recante «Classificazione ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali  per
uso umano - nuove confezioni di farmaci  precedentemente  autorizzati
con procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2021 con  la  quale
la societa' Novo Nordisk  A/S  ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «NovoSeven» (eptacog alfa); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell'8-11 febbraio 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 15 febbraio 2023; 
  Vista la  delibera  n.  7  del  29  marzo  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  NOVOSEVEN  (eptacog  alfa)  e'   rinegoziato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «NovoSeven» e' indicato per il trattamento di episodi  emorragici
e  nella  prevenzione  di  sanguinamenti   durante   gli   interventi
chirurgici a cui ci si sta  sottoponendo  o  procedure  invasive  nei
seguenti gruppi di pazienti: 
      in pazienti  con  emofilia  congenita  con  inibitori  verso  i
fattori VIII o IX della coagulazione > 5 unita' Bethesda (UB); 
      in pazienti con emofilia congenita che si prevede possano avere
una risposta anamnestica intensa  alla  somministrazione  di  fattore
VIII o fattore IX; 
      in pazienti con emofilia acquisita; 
      in pazienti con deficit del fattore VII congenito; 
      in pazienti con tromboastenia di Glanzmann  con  refrattarieta'
alla trasfusione piastrinica presente o passata o dove  le  piastrine
non sono prontamente disponibili; 
    in pazienti con emorragia postpartum severa, quando i  medicinali
uterotonici non sono sufficienti a raggiungere l'emostasi. 
  Confezioni: 
      «1 mg (50KUI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile  -
uso endovenoso - polv.: flac. (vetro) solv.: siringa (vetro) -  polv:
1 mg (50KUI); (50KUI/ml) solv.: 1  ml»  1  flac.  +  1  siringa  +  1
adattatore per flac. - A.I.C. n. 029447087/E (in base 10) - classe di
rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro  588,46  -
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 971,21; 
      «2 mg (100KUI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile -
uso endovenoso - polv.: flac. (vetro) solv.: siringa (vetro) - polv.:
2 mg (100KUI); (50KUI/ml) solv.: 2 ml»  1  flac.  +  1  siringa  +  1
adattatore per flac. - A.I.C. n. 029447099/E (in base 10) - classe di
rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.176,91 -
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.942,42; 
      «5 mg (250KUI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile -
uso endovenoso - polv.: flac. (vetro) solv.: siringa (vetro) - polv.:
5 mg (250KUI); (50KUI/ml) solv.: 5 ml»  1  flac.  +  1  siringa  +  1
adattatore per flac. - A.I.C. n. 029447101/E (in base 10) - classe di
rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2.942,28 -
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.856,05; 
      «8 mg (400KUI) - polvere e solvente per soluzione iniettabile -
uso endovenoso - polv.: flac. (vetro) solv.: siringa (vetro) - polv.:
8 mg (400KUI); (50KUI/ml) solv.: 8 ml»  1  flac.  +  1  siringa  +  1
adattatore per flac. - A.I.C. n. 029447113/E (in base 10) - classe di
rimborsabilita': H - prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 4.707,65 -
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.769,68. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Le indicazioni terapeutiche: 
    «NovoSeven» e' indicato per il trattamento di episodi  emorragici
e  nella  prevenzione  di  sanguinamenti   durante   gli   interventi
chirurgici a cui ci si sta  sottoponendo  o  procedure  invasive  nei
seguenti gruppi  di  pazienti  con  tromboastenia  di  Glanzmann  con
refrattarieta' alla trasfusione piastrinica presente o passata o dove
le piastrine non sono prontamente disponibili; 
    «NovoSeven»  e'  indicato  per  il   trattamento   dell'emorragia
postpartum  severa,  quando  i  medicinali   uterotonici   non   sono
sufficienti a raggiungere l'emostasi. 
  Non sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. 
  Accordo novativo delle condizioni negoziali come da determina  AIFA
n. 1270/2017 del 12 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 172  del  25  luglio  2017,  cosi'  come
rettificata dalla determina AIFA n. 1859/2017 del 10  novembre  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  275
del 24 novembre 2017, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.