IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto, in particolare, l'articolo 242-ter del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, il cui comma 3 prevede che «Per gli interventi e  le
opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle  di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13
giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese  nei
siti di interesse nazionale, e  le  regioni  per  le  restanti  aree,
provvedono all'individuazione delle categorie di interventi  che  non
necessitano della  preventiva  valutazione  da  parte  dell'Autorita'
competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto,
e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le  procedure  per  la
predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo»; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
approvazione della valutazione del Piano nazionale per la  ripresa  e
resilienza  dell'Italia,  notificata  all'Italia   dal   Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e  in  particolare,
l'articolo 1, recante «Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati»; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 1°  marzo  2019,  n.  46,  recante  regolamento
relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale  e  di
messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente,  delle  aree
destinate  alla  produzione  agricola  e  all'allevamento,  ai  sensi
dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante il «Programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale», come integrato e modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 28 novembre 2006, n. 308; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata  con  nota  27739  del  21   dicembre   2022,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                          Oggetto e ambito 
                           di applicazione 
 
  1. Per le aree  ricomprese  nei  siti  di  interesse  nazionale  il
presente regolamento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo
242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al
Capo II individua le categorie  di  interventi  che  non  necessitano
della preventiva valutazione da parte  dell'Autorita'  competente  ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto  legislativo
e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare  la
predetta valutazione, laddove prevista. 
  2. Gli interventi e le  opere,  ivi  compresi  gli  impianti  e  le
attrezzature, necessari all'attuazione del progetto di bonifica e  di
messa in  sicurezza  operativa  o  permanente,  nonche'  i  pozzi  di
emungimento per le finalita' di cui alla Parte quarta, Titolo V,  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi
dell'articolo 252, comma 6, del  medesimo  decreto  legislativo,  non
sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. 
  3. L'allegato al presente regolamento,  che  ne  costituisce  parte
integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli
interventi e le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis)». 
              -  Il  decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri) convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  242-ter,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96: 
                «Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di
          bonifica). - 1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i
          siti di interesse nazionale, possono  essere  realizzati  i
          progetti del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          interventi  e  opere  richiesti   dalla   normativa   sulla
          sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e
          straordinaria  di  impianti  e   infrastrutture,   compresi
          adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche'  opere
          lineari necessarie per l'esercizio di impianti e  forniture
          di servizi e, piu' in  generale,  altre  opere  lineari  di
          pubblico   interesse,   di   sistemazione   idraulica,   di
          mitigazione   del   rischio   idraulico,   opere   per   la
          realizzazione di impianti per la produzione  energetica  da
          fonti rinnovabili e di sistemi  di  accumulo,  esclusi  gli
          impianti   termoelettrici,   fatti   salvi   i   casi    di
          riconversione da un combustibile  fossile  ad  altra  fonte
          meno inquinante  o  qualora  l'installazione  comporti  una
          riduzione degli  impatti  ambientali  rispetto  all'assetto
          esistente, opere con le medesime  connesse,  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, nonche' le tipologie di opere e interventi
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che  detti
          interventi e opere siano  realizzati  secondo  modalita'  e
          tecniche  che  non  pregiudichino  ne'  interferiscano  con
          l'esecuzione  e  il  completamento  della   bonifica,   ne'
          determinino rischi per la salute  dei  lavoratori  e  degli
          altri   fruitori   dell'area   nel   rispetto    deldecreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              1-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche per  la  realizzazione  di  opere  che  non
          prevedono scavi ma  comportano  occupazione  permanente  di
          suolo, a condizione che il sito  oggetto  di  bonifica  sia
          gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. 
              2. La valutazione del rispetto delle condizioni di  cui
          al comma  1  e  al  comma  1-bis  e'  effettuata  da  parte
          dell'autorita' competente ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte
          quarta, del presente decreto, nell'ambito dei  procedimenti
          di approvazione e autorizzazione degli  interventi  e,  ove
          prevista, nell'ambito della  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale. 
              3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1
          e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25
          del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
          n. 120,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare  con  proprio  decreto  per  le  aree
          ricomprese nei siti di interesse nazionale,  e  le  regioni
          per le restanti aree, provvedono  all'individuazione  delle
          categorie  di  interventi   che   non   necessitano   della
          preventiva valutazione da parte  dell'Autorita'  competente
          ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente  decreto,
          e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure
          per  la  predetta  valutazione  nonche'  le  modalita'   di
          controllo. 
              4. Ai fini del rispetto delle condizioni  previste  dal
          comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono
          rispettate   le   seguenti   procedure   e   modalita'   di
          caratterizzazione,   scavo   e   gestione    dei    terreni
          movimentati: 
                a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la
          caratterizzazione  dell'area  oggetto  dell'intervento   ai
          sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta  lo
          stato di potenziale contaminazione  del  sito  mediante  un
          Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo  della
          lista  degli  analiti  da  ricercare,  e'  concordato   con
          l'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
          competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di
          trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente
          stabilendo  particolari  prescrizioni  in  relazione   alla
          specificita' del sito. In caso  di  mancata  pronuncia  nei
          termini da  parte  dell'Agenzia  di  protezione  ambientale
          territorialmente   competente,   il   Piano   di   indagini
          preliminari e' concordato  con  l'ISPRA  che  si  pronuncia
          entro i quindici  giorni  successivi  su  segnalazione  del
          proponente. Il proponente, trenta giorni  prima  dell'avvio
          delle attivita' d'indagine, trasmette agli enti interessati
          il piano con la data di inizio  delle  operazioni.  Qualora
          l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle
          CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente  ne
          da' immediata comunicazione con le forme e le modalita'  di
          cui all'articolo 245, comma 2,  con  la  descrizione  delle
          misure di prevenzione e di messa in sicurezza di  emergenza
          adottate; 
                b) in presenza di attivita'  di  messa  in  sicurezza
          operativa gia' in essere, il  proponente  puo'  avviare  la
          realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al
          comma 1  previa  comunicazione  all'Agenzia  di  protezione
          ambientale territorialmente competente da  effettuarsi  con
          almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle
          opere. Al termine dei  lavori,  l'interessato  assicura  il
          ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; 
                c) le attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le
          precauzioni  necessarie  a  non  aumentare  i  livelli   di
          inquinamento delle matrici  ambientali  interessate  e,  in
          particolare, delle acque sotterranee.  Le  eventuali  fonti
          attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto  libero,
          rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e
          gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei
          rifiuti. I terreni e i materiali  provenienti  dallo  scavo
          sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente  della
          Repubblica 13 giugno 2017, n. 120; 
                c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera
          a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato,
          per i  siti  di  interesse  nazionale  il  procedimento  si
          conclude secondo le  modalita'  previste  dal  comma  4-bis
          dell'articolo 252 e per gli  altri  siti  nel  rispetto  di
          quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242. 
              4-bis. Ai fini della definizione dei  valori  di  fondo
          naturale si applica la procedura prevista dall'articolo  11
          del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,
          n. 120. E'  fatta  comunque  salva  la  facolta'  dell'ARPA
          territorialmente    competente    di    esprimersi    sulla
          compatibilita'  delle  CSC  rilevate  nel   sito   con   le
          condizioni  geologiche,  idrogeologiche  e  antropiche  del
          contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale caso
          le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte  ai  valori  di
          fondo. 
              5.   All'attuazione   del    presente    articolo    le
          amministrazioni  interessate  provvedono  con  le   risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  della  legge  9
          dicembre  1998,  n.  426   (Nuovi   interventi   in   campo
          ambientale), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          dicembre 1998, n. 291: 
                «Art.  1  (Interventi  di   bonifica   e   ripristino
          ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di  consentire
          il concorso pubblico nella realizzazione di  interventi  di
          bonifica e ripristino ambientale dei  siti  inquinati,  ivi
          compresi  aree  e  specchi  d'acqua   marittimi,   lacuali,
          fluviali e lagunari in concessione, anche in caso  di  loro
          dismissioni,  nei  limiti  e  con  i  presupposti  di   cui
          all'articolo 17, comma 6-bis,  del  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, e successive  modificazioni,  nonche'
          per gli impegni  attuativi  del  protocollo  di  Kyoto  sui
          cambiamenti  climatici  di  cui  alla   deliberazione   del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) del  3  dicembre  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  18  del   23   gennaio   1998,   del   piano
          straordinario  di  completamento  e  razionalizzazione  dei
          sistemi di collettamento e depurazione di cui  all'articolo
          6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e  degli
          accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del
          citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati
          limiti di impegno  ventennali  di  lire  27.000  milioni  a
          decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere
          dall'anno  1999  e  di  lire  16.200  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2000.  Per  le  medesime  finalita'  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di lire  130.000  milioni  per  l'anno
          2000; per  gli  anni  successivi,  al  finanziamento  degli
          interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1 possono concorrere le  ulteriori  risorse  destinate  dal
          CIPE  al   finanziamento   di   progetti   di   risanamento
          ambientale,  nonche'   quelle   attribuite   al   Ministero
          dell'ambiente  in  sede  di  riprogrammazione   dei   fondi
          disponibili nell'ambito del quadro comunitario di  sostegno
          1994-1999. 
              3. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 e  per  la  utilizzazione  delle  relative  risorse
          finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  un   programma   nazionale   di
          bonifica e ripristino ambientale dei  siti  inquinati,  che
          individua  gli  interventi  di  interesse  nazionale,   gli
          interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
          finanziamento dei singoli  interventi  e  le  modalita'  di
          trasferimento delle relative risorse.  Il  programma  tiene
          conto dei limiti  di  accettabilita',  delle  procedure  di
          riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
          di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 
              4. Sono considerati primi  interventi  di  bonifica  di
          interesse nazionale quelli  compresi  nelle  seguenti  aree
          industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui  ambiti
          sono  perimetrati,  sentiti  i  comuni   interessati,   dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui
          all'articolo  18,  comma  1,  lettera   n),   del   decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni: 
                a) Venezia (Porto Marghera); 
                b) Napoli orientale; 
                c) Gela e Priolo; 
                d) Manfredonia; 
                e) Brindisi; 
                f) Taranto; 
                g) Cengio e Saliceto; 
                h) Piombino; 
                i) Massa e Carrara; 
                l) Casal Monferrato; 
                m)   Litorale   Domizio-Flegreo   e   Agro   aversano
          (Caserta-Napoli); 
                n) Pitelli (La Spezia); 
                o) Balangero; 
                p) Pieve Vergonte. 
                p-bis)  Sesto  San  Giovanni  (aree   industriali   e
          relative discariche); 
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); 
                p-quater) Pioltello e Rodano; 
                p-quinquies)  Brescia-Caffaro  (aree  industriali   e
          relative discariche da bonificare); 
                p-sexies) Broni; 
                p-septies) Falconara Marittima; 
                p-octies) Serravalle Scrivia; 
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico; 
                p-decies) Orbetello area ex Sitoco; 
                p-undecies) aree del litorale vesuviano; 
                p-duodecies) aree industriali di Porto Torres; 
                p-terdecies) area industriale della Val Basento; 
                p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 19  maggio  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122  del  27  maggio
          2005; 
                p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui
          all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679; 
                p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995. 
              5.  Il   Ministero   dell'ambiente,   nell'ambito   del
          programma  di  cui  al  comma  3,  determina  altresi'   le
          modalita' per  il  monitoraggio  e  il  controllo,  con  la
          partecipazione delle regioni interessate,  delle  attivita'
          di realizzazione delle opere e  degli  interventi  previsti
          nel programma stesso,  ivi  compresi  i  presupposti  e  le
          procedure  per  la  revoca  dei  finanziamenti  e  per   il
          riutilizzo  delle  risorse  resesi  comunque   disponibili,
          assicurando   il   rispetto   dell'originaria   allocazione
          regionale  delle  risorse.  Per  le  attivita'  di  cui  al
          presente  comma  il  Ministero  dell'ambiente   si   avvale
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente
          (ANPA)  e  delle  Agenzie  regionali  per   la   protezione
          dell'ambiente (ARPA). 
              6. Gli enti territoriali  competenti,  sulla  base  del
          programma di cui al comma 3, sono autorizzati  a  contrarre
          mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie  con  la
          Cassa depositi e prestiti e altri istituti di  credito.  Le
          regioni sono autorizzate a  corrispondere,  sulla  base  di
          apposita   rendicontazione    degli    enti    territoriali
          competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati
          le  rate  di  ammortamento  per   capitale   e   interessi,
          avvalendosi   delle   quote   di    limiti    di    impegno
          rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente. 
              7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti  oggetto
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          ripristino ambientale ovvero  di  alienazione  entro  dieci
          anni dall'effettuazione degli stessi in assenza  di  cambio
          di destinazione, il  contributo  di  cui  all'articolo  17,
          comma 6-bis, del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.
          22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
          misura adeguata all'aumento di valore conseguito  dall'area
          al momento del cambio di  destinazione,  ovvero  della  sua
          cessione, rispetto a quello dell'intervento di  bonifica  e
          ripristino   ambientale.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   verranno
          determinati i criteri e le modalita' della restituzione. 
              8.  All'articolo  17,  comma  1,  alinea,  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  dopo  le  parole:  «il
          Ministro  dell'ambiente»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          avvalendosi  dell'Agenzia  nazionale  per   la   protezione
          dell'ambiente (ANPA),». 
              9. All'articolo 17 del decreto legislativo  5  febbraio
          1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il  comma  15
          sono aggiunti i seguenti: 
                «15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di  concerto  con
          il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni  per  le  imprese  industriali,  consorzi   di
          imprese, cooperative, consorzi tra imprese  industriali  ed
          artigiane   che   intendano   accedere   a   incentivi    e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione. 
                15-ter.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  le  regioni
          rendono pubblica, rispettivamente, la  lista  di  priorita'
          nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare». 
              10. Il decreto del Ministro  dell'ambiente  di  cui  al
          comma 15-bis dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  5
          febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9  del  presente
          articolo, e' emanato entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              11. All'articolo 17, comma 11, del decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Le predette  spese  sono  altresi'  assistite  da
          privilegio generale mobiliare». 
              12. All'articolo 22, comma 5, lettera a),  del  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  dopo  le  parole:
          «priorita' degli interventi» sono aggiunte le seguenti:  «,
          basato su un criterio di valutazione del rischio  elaborato
          dall'ANPA». 
              13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «entro un anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «entro due anni». 
              14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «devono conformarsi alle disposizioni del  presente
          decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo  33,
          comma  6»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «devono
          conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro  e
          non oltre il 31 dicembre 1998». 
              15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai  medesimi  fini
          il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei  beni  durevoli
          da parte dei  rivenditori  firmatari,  tramite  le  proprie
          associazioni di categoria, dei citati accordi  e  contratti
          di  programma  non  sono  sottoposti  agli  obblighi  della
          comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri
          di carico  e  scarico,  della  compilazione  e  tenuta  dei
          formulari,  della   preventiva   autorizzazione   e   della
          iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15,  28  e
          30 del presente decreto». 
              16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n.  22,  e  successive  modificazioni,  sono
          soppresse   le   parole:   «derivanti   dalle   lavorazioni
          industriali e  artigianali»  e  sono  aggiunte,  alla  fine
          dell'ultimo  periodo,  le  seguenti:  «limitatamente   alla
          quantita' conferita». 
              17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5  febbraio
          1997, n. 22, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
                «5-bis. Al fine  di  consentire  l'avviamento  ed  il
          funzionamento  dell'attivita'  dell'Osservatorio  nazionale
          sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di  quanto  disposto
          al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni
          per  l'anno  1998   da   iscrivere   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'ambiente». 
              18. All'onere di cui al comma 17 si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   1998-2000,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di  parte  corrente  Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1998,  allo  scopo   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'ambiente. 
              19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997,  n.  22,  le  parole  da:  «Le  imprese  che
          svolgono»  fino  a:  «anche  se  da  essi  prodotti»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «Le  imprese   che   svolgono
          attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
          prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano
          rifiuti  pericolosi,  esclusi  i   trasporti   di   rifiuti
          pericolosi  che  non  eccedano  la  quantita'   di   trenta
          chilogrammi  al  giorno  o  di  trenta  litri   al   giorno
          effettuati dal produttore degli stessi rifiuti». 
              20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5  febbraio
          1997, n. 22, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
                «10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi  di
          cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  puo'  determinare  con  proprio  decreto
          l'entita'  dei  costi  della  raccolta  differenziata   dei
          rifiuti di imballaggio a  carico  dei  produttori  e  degli
          utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma  10,  nonche'
          le condizioni e le modalita' di ritiro dei  rifiuti  stessi
          da parte dei produttori». 
              21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata. 
              22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
          i beni di cui all'articolo 44  e  i  rifiuti  di  cui  agli
          articoli 45 e 46». 
              23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra
          enti locali e gestori del  servizio,  l'applicazione  e  la
          riscossione  del  corrispettivo  della  raccolta  e   dello
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  sono  effettuate
          dall'ente locale secondo le disposizioni  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri»  e
          le parole da: «, ovvero  effettuano»  fino  alla  fine  del
          comma. 
              25.  All'articolo  51-bis,   comma   1,   del   decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
          «Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di  cui
          al presente comma, o  con  la  decisione  emessa  ai  sensi
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  il
          beneficio della sospensione condizionale  della  pena  puo'
          essere subordinato  alla  esecuzione  degli  interventi  di
          messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale». 
              26.  Al  fine  di  consentire  il  completamento  delle
          attivita' assegnate al gruppo tecnico di  cui  all'articolo
          6, comma  7,  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800  milioni  per
          ciascuno degli anni 1999 e 2000. 
              27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole:  «,   prevedendo   disposizioni   transitorie   per
          garantire la graduale applicazione del metodo  normalizzato
          e   della   tariffa   ed   il    graduale    raggiungimento
          dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione
          dei rifiuti urbani da parte dei comuni». 
              28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, le parole:  «1°  gennaio  1999»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2000.». 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - La legge 11 novembre  2011,  n.  180  (Norme  per  la
          tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  novembre  2011,  n.
          265. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno
          2017,   n.   120   (Regolamento   recante   la   disciplina
          semplificata della gestione delle terre e rocce  da  scavo,
          ai sensi dell'articolo 8  del  decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre  2014,  n.  164),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 agosto 2017, n. 183. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento
          relativo  agli  interventi  di  bonifica,   di   ripristino
          ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,  operativa
          e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola
          e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2019, n. 132. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  241,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art.  241  (Regolamento  aree  agricole).  -  1.  Il
          regolamento   relativo   agli   interventi   di   bonifica,
          ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza,
          operativa  e  permanente,   delle   aree   destinate   alla
          produzione  agricola  e  all'allevamento  e'  adottato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita'  produttive,  della  salute  e  delle   politiche
          agricole e forestali.». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio  e  del  mare  18  settembre  2001,  n.  468
          (Regolamento recante: «Programma nazionale  di  bonifica  e
          ripristino  ambientale»),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 gennaio 2002, n. 13, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  28  novembre  2006,  n.  308
          (Regolamento recante integrazioni al  decreto  ministeriale
          18 settembre 2001, n.  468  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio,  concernente  il  programma
          nazionale di bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti
          inquinati),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          gennaio 2007, n. 24, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 242-ter, comma 3, del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle  note  alle
          premesse. 
              -  La  Parte  Quarta,  Titolo  V,  del  citato  decreto
          legislativo n.  152  del  2006,  reca:  «Bonifica  di  siti
          contaminati». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma  6,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
                «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - (Omissis). 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   ricomprende   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita'  dei  lavori.  A  tal  fine  il
          proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
          elaborati progettuali previsti dalle normative  di  settore
          per      consentire      la      compiuta       istruttoria
          tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli
          atti  di  assenso  comunque   denominati   necessari   alla
          realizzazione  e  all'esercizio  del  medesimo  progetto  e
          indicati puntualmente in apposito elenco con  l'indicazione
          anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. 
              (Omissis)».