IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 di nomina dei ministri  ed  in  particolare  dell'on.  Francesco
Lollobrigida come Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero
delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   assume   la
denominazione  di  Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204. 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n.  197  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025, ed in  particolare  l'art.  1,
commi 443 - 445. 
  Visti gli articoli 96-98 del  regio  decreto  n.  523/1904  recante
testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie; 
  Visto il regio decreto n. 1775 dell'8 gennaio  1933  recante  testo
unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 995 del 20 ottobre  2010  ove  vengono
disposti gli obblighi degli operatori che  commercializzano  legno  e
prodotti da esso derivati; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  recante  Codice
della protezione civile; 
  Visto, altresi', il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Preso atto delle  vigenti  disposizioni  nazionali  ed  europee  in
materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli  articoli  n.
107 e n. 108 TFUE; 
  Acquisita l'intesa della conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2  marzo
2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Agli imprenditori agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta
di  legname  depositato  naturalmente  nell'alveo  dei   fiumi,   dei
torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in
seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. 
  2. Il presente decreto definisce le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art.  1,
comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste,  per  sostenere  progetti  relativi  alla
attivita' di raccolta di legname depositato  naturalmente  nell'alveo
dei fiumi, dei torrenti, sulle  sponde  di  laghi  e  fiumi  e  sulla
battigia del mare.