IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre
2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco
Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264
dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali assume la
denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204.
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025, ed in particolare l'art. 1,
commi 443 - 445.
Visti gli articoli 96-98 del regio decreto n. 523/1904 recante
testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie;
Visto il regio decreto n. 1775 dell'8 gennaio 1933 recante testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici;
Visto il regolamento (UE) n. 995 del 20 ottobre 2010 ove vengono
disposti gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante Codice
della protezione civile;
Visto, altresi', il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale;
Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee in
materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli n.
107 e n. 108 TFUE;
Acquisita l'intesa della conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 marzo
2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Agli imprenditori agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta
di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei
torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in
seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.
2. Il presente decreto definisce le condizioni, i criteri e le
modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1,
comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, per sostenere progetti relativi alla
attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo
dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla
battigia del mare.