IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ed in particolare l'art. 1, commi 443 - 445. Visti gli articoli 96-98 del regio decreto n. 523/1904 recante testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie; Visto il regio decreto n. 1775 dell'8 gennaio 1933 recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto il regolamento (UE) n. 995 del 20 ottobre 2010 ove vengono disposti gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante Codice della protezione civile; Visto, altresi', il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli n. 107 e n. 108 TFUE; Acquisita l'intesa della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 marzo 2023; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Agli imprenditori agricoli e' consentita l'attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. 2. Il presente decreto definisce le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per sostenere progetti relativi alla attivita' di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.