IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma  delle  determinazioni  di  classificazione  e
prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
relativo alla riduzione dei ticket e a  disposizioni  in  materia  di
spesa farmaceutica; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017), la quale ha previsto che entro il 31  marzo
2017 fossero stabiliti dall'AIFA i criteri per la classificazione dei
farmaci innovativi e ad  innovativita'  condizionata  e  dei  farmaci
oncologici innovativi e le modalita' per la valutazione degli effetti
dei predetti farmaci  ai  fini  della  permanenza  del  requisito  di
innovativita', nonche' le modalita' per la  eventuale  riduzione  del
prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e, in particolare, il suo art.  1,  commi  408  e
409, con i quali e' stato  previsto  un  monitoraggio  degli  effetti
dell'utilizzo dei farmaci  innovativi  e  innovativi  oncologici  sul
costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il comunicato «Comunicazione AIFA  sui  farmaci  innovativi»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 1514/2021 del 16 dicembre 2021,  recante
«Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Adakveo"  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 4 del 7 gennaio2022; 
  Tenuto conto che il  medicinale  «Adakveo» (crizanlizumab)  risulta
essere inserito nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art.
10, comma 2, decreto-legge 8 novembre 2012,  n.  189,  come  definito
dall'art. 1, comma 1, dell'accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010
(Rep. Atti n. 197/CSR) a seguito di determinazione AIFA n.  1514/2021
del  16  dicdembre  2021,  sopra  citata,  l'indicazione  terapeutica
«Adakveo» e' indicato per la prevenzione delle  crisi  vaso-occlusive
(vaso occlusive crises - VOC) ricorrenti nei pazienti con malattia  a
cellule falciformi di eta'  uguale  e  superiore  a sedici  anni  che
abbiano presentato almeno 2 VOC nel corso dei dodici mesi precedenti.
Puo'    essere    somministrato    come    terapia    aggiuntiva    a
idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia  in  pazienti
per i quali il trattamento con HU/HC e' inappropriato o inadeguato»; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella seduta dell'8-10 marzo  2023,  con  cui  e'  stato  sospeso  il
riconoscimento   dell'innovativita'   condizionata   al    medicinale
«Adakveo» (crizanlizumab), fino  alla  conclusione  del  processo  di
valutazione dei nuovi dati presso EMA; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
       Sospensione del requisito di innovativita' terapeutica 
 
  E' sospeso il requisito di innovativita', fino alla conclusione del
processo di valutazione dei nuovi dati  presso  EMA,  del  medicinale
ADAKVEO (crizanlizumab) per  l'indicazione  terapeutica  «Adakveo  e'
indicato  per  la  prevenzione  delle  crisi   vaso-occlusive   (vaso
occlusive crises -  VOC)  ricorrenti  nei  pazienti  con  malattia  a
cellule falciformi di eta'  uguale  e  superiore  a sedici  anni  che
abbiano presentato almeno 2 VOC nel corso dei dodici mesi precedenti.
Puo'    essere    somministrato    come    terapia    aggiuntiva    a
idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia  in  pazienti
per i quali il trattamento con HU/HC e' inappropriato o inadeguato». 
  Restano invariate le  condizioni  negoziali  correnti,  cosi'  come
indicate nella determinazione AIFA n. 1514/2021 del 16 dicembre 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 4 del 7 gennaio 2022.