Estratto determina AAM/A.I.C. n. 87 del 13 aprile 2023
Procedura europea n. IT/H/0861/001-003/DC e n.
IT/H/0861/001-003/IA/001.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale
IDIPULFIB, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto
delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente
estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e
domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublino
15, Irlanda (IE).
Confezioni:
«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421015 (in base 10) 1J2R8R (in base 32);
«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421027 (in base 10) 1J2R93 (in base 32);
«534 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421039 (in base 10) 1J2R9H (in base 32);
«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister
PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421041 (in base 10) 1J2R9K (in base 32).
Principio attivo: pirfenidone.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios
Liconsa, S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Poligono Industrial
Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'.
Classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe
C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopra indicate e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura.
Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o
di specialista: pneumologo.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla
determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo.
Tutela di mercato
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10,
commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale
generico non puo' essere immesso in commercio, finche' non siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di
riferimento, ovvero, finche' non siano trascorsi undici anni
dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se
durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C.
abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni
terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare
all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni
normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno
rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a
dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in
commercio del medicinale.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia
europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).
Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul
territorio nazionale, e' fatto obbligo al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire un
pacchetto informativo per i medici comprendente il riassunto delle
caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e la «checklist
per la sicurezza relativa a pirfenidone che deve contenere gli
elementi chiave relativi alla funzionalita' epatica, danno epatico
farmaco-indotto e alla fotosensibilita'», il cui contenuto e formato
sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di
AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita' di
distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura
addizionale prevista.
Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio
il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle
condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento
autorizzativo potra' essere oggetto di revoca, secondo quanto
disposto dall'art. 43, comma 3 del decreto ministeriale 30 aprile
2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2 del decreto
legislativo n. 219/2006, AIFA potra' disporre il divieto di vendita e
di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso
dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.
Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22 del decreto legislativo
n. 219/2006.
Validita' dell'autorizzazione
L'autorizzazione ha validita' fino alla Data comune di rinnovo
europeo (CRD) 5 dicembre 2027, come indicata nella notifica di fine
procedura (EoP) dello Stato membro di riferimento (RMS).
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.