IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16  gennaio
2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163, e, in particolare, l'art. 3,  comma  3,  il
quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero  dell'economia
e delle finanze sono individuate  le  regole  tecniche-operative  per
l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del  processo
tributario; 
  Visto il decreto direttoriale del 4 agosto  2015,  come  modificato
dal decreto direttoriale del 25 novembre 2017, recante le  specifiche
tecniche relative alla  fase  introduttiva  del  processo  tributario
telematico e, in particolare, l'art.  14  che  prevede  l'adeguamento
delle regole tecniche all'evoluzione scientifica e  tecnologica,  con
cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del medesimo decreto; 
  Vista l'istituzione del  Forum  italiano  sul  processo  tributario
telematico avvenuta con decreto del direttore generale delle  finanze
del 20 maggio 2019; 
  Rilevata la necessita', formulata dai  partecipanti  al  Forum,  di
modificare le specifiche  tecniche  concernenti  l'apposizione  della
firma digitale sugli allegati agli atti processuali trasmessi tramite
il S.I.Gi.T.; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria, espresso con delibera n. 905 in data 14 settembre 2021; 
  Acquisito il parere espresso in data 11 novembre 2021  dal  Garante
per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto 4 agosto 2015 del direttore  generale  delle  finanze
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    1) Nel preambolo, dopo le parole «Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali";» sono aggiunte le seguenti: 
      «Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati, di seguito: «regolamento»); 
      Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE); 
      Vista la direttiva emanata dal sig.  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in  data  3  ottobre  2018,  concernente  l'attuazione,
nell'ambito  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; 
      Considerato il decreto del direttore generale delle finanze  in
data 11  gennaio  2019  recante  l'organizzazione  dipartimentale  in
attuazione della direttiva 3 ottobre 2018 del Ministro  dell'economia
e delle finanze in materia di trattamento dei dati personali.»; 
    2) All'art. 1, dopo la lettera «s. "UTC":  Coordinated  Universal
Time», sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «; t."PADES" (PDF Advanced Electronic Signature)»: modalita' di
sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato
".pdf" (Portable Document Format)  che  consente  di  memorizzare  le
informazioni relative alla firma digitale senza alterare  il  formato
del file originale; 
      u. "CADES" (Cryptographic Message  Syntax  Advanced  Electronic
Signature)»:  le  informazioni  sulla  firma  digitale   insieme   al
documento originale e alle informazioni necessarie  per  la  verifica
della  validita'  della  firma   sono   racchiuse   in   una   «busta
crittografata» (PKCS#7). Tale modalita' di sottoscrizione si realizza
in un unico file in formato «.p7m»; 
      v. «EML (Electronic mail)»: formato che identifica un file  che
contiene un messaggio e-mail. Puo' contenere  l'intero  messaggio  di
posta elettronica comprensivo di  corpo  del  messaggio,  mittente  e
destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati.»; 
    3) All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2 le parole «la classificazione  resa  disponibile»
sono sostituite dalle seguenti: «la  classificazione  e  i  controlli
resi disponibili»; 
      b) al comma 4: 
        1) all'alinea, la parola «successivamente» e' soppressa; 
        2) alla lettera b), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle
seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»; 
        3) alla lettera d), dopo la parola «firmati» sono aggiunte le
seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»; 
        4) alla lettera e), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle
seguenti  parole:  «ammessi  dal  sistema,   durante   la   fase   di
caricamento, e alla verifica della  validita'  del  formato  ai  fini
della protocollazione, dopo la trasmissione»; 
      c) al comma 5, nel primo periodo dopo le parole «dei controlli»
sono aggiunte le seguenti «degli atti» e dopo il  terzo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «L'esito del controllo di cui alla  lettera  c)
del comma 4 si considera comunque positivo se risulta  valida  almeno
una  delle  firme  apposte  sui  file  degli   atti   trasmessi   con
sottoscrizione plurima.»; 
      d) al comma 6, primo periodo, le parole «a), b), c) e d)»  sono
sostituite con le seguenti: «a) e c)» e dopo il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: «In caso di riscontro delle anomalie di cui  ai
punti b), d) ed e) del comma 4, il sistema fornisce durante  la  fase
di  caricamento  dei  file  le  informazioni  relative  alla  mancata
acquisizione dei file stessi.»; 
      e) il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  In  caso  di
riscontro negli allegati al ricorso delle anomalie di  cui  ai  punti
b), d) ed e) del comma 4, il S.I.Gi.T. fornisce durante  la  fase  di
caricamento  dei  file  le   informazioni   relative   alla   mancata
acquisizione dei file stessi. In caso di riscontro negli allegati  al
ricorso dell'anomalia di cui al punto a)  del  comma  4,  il  sistema
iscrive il ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati
contenenti  l'anomalia  riscontrata.  In  caso  di  riscontro   negli
allegati al ricorso dell'anomalia di cui al punto c) del comma 4,  il
sistema   procede   comunque   all'acquisizione    degli    allegati.
Contestualmente al verificarsi delle anomalie di cui ai punti a) e c)
del comma 4, il sistema  rende  disponibile  nell'area  riservata  un
messaggio contenente l'indicazione dei file e le  relative  anomalie.
In riferimento alle anomalie del punto  a),  le  stesse  informazioni
relative ai soli file non acquisiti vengono inviate all'indirizzo PEC
del depositante.»; 
      f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le  tipologie  di
formato dei file ammessi dal S.I.Gi.T. e la codifica  puntuale  delle
anomalie con la relativa descrizione, derivanti dai riscontri di  cui
ai punti a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  4,  sono  pubblicati  ed
aggiornati nell'area pubblica del portale.»; 
    4) All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2 le parole «la classificazione  resa  disponibile»
sono sostituite dalle seguenti: «la  classificazione  e  i  controlli
resi disponibili»; 
      b) al comma 4: 
        1) all'alinea, la parola «successivamente» e' soppressa; 
        2) alla lettera b), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle
seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»; 
        3) alla lettera d), dopo la parola  «firmati»  aggiungere  le
seguenti parole: «durante la fase di caricamento nel sistema»; 
        4) alla lettera e), la parola «trasmessi» e' sostituita dalle
seguenti  parole:  «ammessi  dal  sistema,   durante   la   fase   di
caricamento, e alla verifica della  validita'  del  formato  ai  fini
della protocollazione, dopo la trasmissione»; 
      c) al comma 5, nel primo periodo dopo le parole «dei controlli»
sono aggiunte le seguenti «degli atti» e dopo il secondo periodo,  e'
aggiunto il seguente: «L'esito del controllo di cui alla  lettera  c)
del comma 4 si considera comunque positivo se risulta  valida  almeno
una  delle  firme  apposte  sui  file  degli   atti   trasmessi   con
sottoscrizione plurima.»; 
      d) al comma 6 le parole «a), b), c) e d)» sono  sostituite  con
le seguenti: «a) e c)» e dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente: «In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio
delle anomalie di cui ai punti b), d) ed e) del comma 4,  il  sistema
fornisce durante la fase di  caricamento  dei  file  le  informazioni
relative alla mancata acquisizione dei file stessi.»; 
      e) il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  In  caso  di
riscontro negli allegati all'atto di costituzione in  giudizio  delle
anomalie di cui ai punti b), d) ed  e)  del  comma  4,  il  S.I.Gi.T.
fornisce durante la fase di  caricamento  dei  file  le  informazioni
relative alla mancata  acquisizione  dei  file  stessi.  In  caso  di
riscontro  negli  allegati  all'atto  di  costituzione  in   giudizio
dell'anomalia di cui al punto a) del comma 4, il sistema  iscrive  il
ricorso al registro generale e non acquisisce gli allegati contenenti
l'anomalia riscontrata. In caso di riscontro negli allegati  all'atto
di costituzione in giudizio dell'anomalia di  cui  al  punto  c)  del
comma 4, il sistema procede comunque all'acquisizione degli allegati.
Contestualmente al verificarsi delle anomalie di cui ai punti a) e c)
del comma 4, il sistema  rende  disponibile  nell'area  riservata  un
messaggio contenente l'indicazione dei file e le  relative  anomalie.
In riferimento alle anomalie del punto  a),  le  stesse  informazioni
relative ai soli file non acquisiti vengono inviate all'indirizzo PEC
del depositante.»; 
      f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le  tipologie  di
formato dei file ammessi dal S.I.Gi.T. e la codifica  puntuale  delle
anomalie con la relativa descrizione, derivanti dai riscontri di  cui
ai punti a), b), c), d)  ed  e)  del  comma  4,  sono  pubblicati  ed
aggiornati nell'area pubblica del portale.»; 
    5) All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) sono sottoscritti con  firma  elettronica  qualificata  o
firma digitale CADES (con estensione .p7m) o  PADES  (con  estensione
.pdf).»; 
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I documenti informatici allegati, per i quali e'  ammessa
anche la  scansione  in  formato  immagine  di  documenti  analogici,
rispettano i seguenti requisiti: 
          a) sono in  formato  PDF/A-1a  o  PDF/A-1b,  TIFF  con  una
risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e  compressione
CCITT Group IV (modalita' fax), nonche'  EML  che  possono  contenere
allegati nei formati di cui alla presente lettera; 
          b) sono privi di elementi attivi, tra  cui  macro  o  campi
variabili, e di collegamenti ipertestuali; 
          c)  possono  essere  sottoscritti  con  firma   elettronica
qualificata o firma digitale.»; 
    6) L'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14 (Adeguamento delle regole tecniche e delle  misure  di
sicurezza e privacy).» 
      1.  Le  regole  tecnico   operative   e   le   misure   tecnico
organizzative adottate al fine di garantire un livello  di  sicurezza
adeguato  ai  rischi  presentati  dai  trattamenti  individuati  sono
periodicamente esaminate  e  aggiornate  sulla  base  di  valutazioni
d'impatto, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679. 
      2. I responsabili dello  svolgimento  di  compiti  connessi  ai
trattamenti dei dati personali relativi alle  funzioni  svolte  dalle
Corti di giustizia tributaria sono individuati  dalla  direttiva  del
Ministro dell'economia e delle finanze e  dal  relativo  decreto  del
direttore generale delle finanze. 
      3. I responsabili dello  svolgimento  di  compiti  connessi  ai
trattamenti dei dati personali relativi alle  funzioni  svolte  dalle
Corti  di  giustizia  tributaria  hanno  l'obbligo  di   informazione
reciproca qualora vengano a conoscenza  di  una  violazione  di  dati
personali  che  possa  produrre  effetti  sui  trattamenti  di   dati
personali effettuati da altre Corti di giustizia tributaria.».