IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile   2020   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  applicabili   sull'intero   territorio   nazionale»,   che
all'allegato 10 dettava i principi generali per il  monitoraggio  del
rischio sanitario legato all'epidemia; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  30  aprile  2020
recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio
del  rischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26  aprile  2020»,  con  il
quale e' stato  adottato  il  sistema  di  monitoraggio  del  rischio
sanitario  connesso  al  passaggio  dalla  fase  1   alla   fase   2A
dell'epidemia da SARS-CoV-2 e sono stati  affidati  ad  una  apposita
Cabina di regia, composta  dal  Ministero  della  salute,  regioni  e
province autonome e l'Istituto  superiore  di  sanita',  la  raccolta
delle informazioni necessarie per la classificazione del rischio e la
classificazione  settimanale  del   livello   di   rischio   di   una
trasmissione non controllata e  non  gestibile  di  SARS-CoV-2  nelle
regioni e province autonome; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 29 maggio  2020  con
il quale e' stata costituita, presso il Ministero  della  salute,  la
Cabina di regia per il monitoraggio del livello  di  rischio  di  una
trasmissione non controllata e non gestibile di SARS COV-2, di cui al
decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,  nonche'   i
successivi decreti ministeriali 17 marzo 2021 e 4 agosto 2022 che  ne
integrano la composizione; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,   ai   sensi   del   quale:   «In
considerazione del rischio  sanitario  connesso  al  protrarsi  della
diffusione degli agenti virali da COVID-19,  lo  stato  di  emergenza
dichiarato con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 24  marzo  2022,  n.  24  recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello  stato  di  emergenza»,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 maggio  2022,  n.
52,  che  definisce  le  regole  per  la  raccolta  di  dati  per  la
sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e  per  il  monitoraggio  della
situazione epidemiologica  e  delle  condizioni  di  adeguatezza  dei
sistemi sanitari regionali; 
  Viste le  circolari  della  direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria e della programmazione sanitaria del Ministero della salute
n. 15279  del  30  aprile  2020  «Emergenza  Covid-19:  attivita'  di
monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1
alla fase 2A di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 26 aprile 2020» e n. 8045 del  8  aprile  2022
«Rilevazione giornaliera dati Covid-19: dati aggregati,  posti  letto
attivati e accessi presso i servizi di pronto soccorso»; 
  Considerato che il progressivo aumento della copertura vaccinale  e
della  risposta  immunitaria  indotta  dall'infezione   naturale   da
varianti a basso impatto  clinico  nella  popolazione  nelle  diverse
fasce  di  eta'  ha  determinato   un'evoluzione   della   situazione
epidemiologica dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio  nazionale
e che il sistema di monitoraggio del  rischio  sanitario  vigente  ha
registrato una progressiva e ormai stabile  diminuzione  dell'impatto
dell'epidemia sui servizi assistenziali in termini di saturazione dei
posti letto ospedalieri, pur in presenza di fluttuazioni nel trend di
incidenza; 
  Considerato  che,  facendo  riferimento  alle  quattro  fasi  nella
risposta  alla  epidemia  da  COVID-19   identificate   dall'American
Enterprise Institute, il passaggio alla fase 3 di risposta  pandemica
«sviluppo di immunita' e sospensione delle misure  di  distanziamento
fisico» si e' concretizzato  in  Italia  il  31  marzo  2022  con  la
cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale, ai sensi del
citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221; 
  Tenuto conto delle raccomandazioni espresse dalla Cabina  di  regia
di cui al citato decreto ministeriale 30 aprile 2020 e verbalizzate a
partire dalla riunione del 22 luglio 2022, in merito all'opportunita'
di  una  semplificazione   dell'attuale   sistema   di   monitoraggio
settimanale,  con  il  superamento  della  valutazione  del   rischio
strutturata per  regione  in  base  a  valori  soglia  predefiniti  e
dell'utilizzo di indicatori come contact tracing e risorse umane,  la
cui affidabilita' nella valutazione del rischio e' limitata in questa
fase di risposta epidemica; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  1240493  del  19  dicembre   2022   del
coordinatore della commissione salute della Conferenza delle regioni,
nella quale si  chiede  che  venga  rivalutato  il  tracciato  record
rispetto ai  dati  che  debbono  essere  inviati  per  alimentare  il
«Sistema di sorveglianza COVID-19», nonche' il sistema  stesso  degli
indicatori di cui al citato decreto ministeriale 30 aprile  2020  per
renderlo piu' coerente e adatto allo scenario epidemiologico  attuale
anche  in  considerazione  dell'impatto  organizzativo  legato   alle
attivita' di monitoraggio; 
  Vista  la  nota  prot.  0002149-20/01/2023-DGPRE,  concernente   la
trasmissione della citata nota  del  coordinatore  della  commissione
salute  e  la  proposta  per  una  rapida  revisione  tecnica  e  una
semplificazione  normativa  del  monitoraggio   epidemico   COVID-19,
secondo le modalita' concordate con l'Istituto superiore di sanita'; 
  Tenuto conto delle principali indicazioni internazionali (ECDC,  EU
e  WHO)  in  merito  alla  transizione  da  una  gestione   di   tipo
emergenziale ad una  gestione  sostenibile,  attraverso  misure  piu'
adeguate all'attuale fase epidemica  e  in  grado  di  conciliare  la
protezione della salute pubblica con  la  sostenibilita'  sociale  ed
economica; 
  Ritenuto   opportuno,    alla    luce    dell'attuale    situazione
epidemiologica dell'infezione da SARS-CoV-2 e  dell'attuale  fase  di
risposta pandemica, modificarne il sistema di  monitoraggio  passando
dal  sistema  di  valutazione  del  rischio  di  una   epidemia   non
controllata e non gestibile strutturalmente definito da  parametri  e
soglie di allerta connesse al passaggio dalla fase  1  alla  fase  2A
dell'epidemia, cosi' come sanciti dal decreto ministeriale 30  aprile
2020 e dal  decreto-legge  n.  105/2021,  ad  un  sistema  facilmente
flessibile  ed  adattabile   rispetto   alla   circolazione   virale,
maggiormente sostenibile e senza la previsione di livelli  di  soglia
ne' di valutazione del rischio, che  garantisca  comunque  un'attenta
osservazione dell'andamento  epidemico  allo  scopo  di  identificare
tempestivamente i cambiamenti nelle caratteristiche della  diffusione
dei casi  di  malattia  e  nell'impatto  sui  servizi  assistenziali,
fornendo un'adeguata e sollecita  informazione  a  tutti  gli  organi
competenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Nuovo sistema di monitoraggio connesso alla fase 3  dell'epidemia  da
                             SARS-CoV-2 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, con il presente decreto
e' istituito il nuovo sistema di monitoraggio connesso  alla  fase  3
dell'epidemia da Sars-CoV-2. 
  2. I criteri e gli indicatori previsti dal nuovo sistema  volto  al
monitoraggio dei cambiamenti delle caratteristiche  della  diffusione
dei  casi  di  malattia  e  dell'impatto  sui  servizi  assistenziali
connesso alla fase 3 dell'epidemia da SARS-CoV-2 sono individuati con
circolare  congiunta  delle  direzioni  generali  della   prevenzione
sanitaria e della programmazione sanitaria. 
  3. Il  Ministero  della  salute,  tramite  la  Cabina  di  regia  -
costituita con decreto  ministeriale  29  maggio  2020  e  successive
integrazioni  e  composta  dai  rappresentanti  del  Ministero  della
salute, dell'Istituto superiore di sanita',  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  -  analizza  con  cadenza
settimanale le informazioni relative al monitoraggio di cui al  comma
2. 
  4.  Su  proposta  della  Cabina   di   regia,   in   considerazione
dell'andamento epidemico, il Ministero della  salute,  con  circolare
congiunta delle direzioni  generali  della  prevenzione  sanitaria  e
della programmazione sanitaria,  potra'  ridefinire  la  cadenza  del
monitoraggio di cui al comma 3. 
  5. Il Ministero della salute, l'Istituto superiore di  sanita',  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
adempimenti di cui al presente decreto e delle circolari  applicative
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.