IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 702; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022 che da' attuazione all'art. 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto in particolare, l'art. 1, comma 52, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede che «in considerazione delle difficolta' causate dalla crisi energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo istituito dall'art. 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, e' rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 53, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che prevede che «con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande gia' presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, (2022/C 131 I/01) «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 426/01 del 9 novembre 2022, che proroga fino al 31 dicembre 2023 le misure previste dal quadro temporaneo sopra citato; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 1424 final del 1° marzo 2023 con cui viene autorizzato l'Aiuto di Stato SA.106254 (2023/N) - Italy-TCF: Limited amounts of aid to artistic ceramic and crystal producers of Murano; Considerato che sul capitolo di bilancio 2171 «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», PG 2 «sostegno e valorizzazione della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano», sussiste una disponibilita' finanziaria di euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) per l'anno 2023; Ritenuto opportuno prevedere la possibilita' di demandare ad un ente in house dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande di ammissione al contributo; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea; b) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; c) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»); d) «Quadro temporaneo Ucraina»: la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, (2022/C 131 I/01) «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni e integrazioni; e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; f) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato.