IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197  recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2023-2025»  pubblicata  in   Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234  recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»  pubblicata  in   Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed  in  particolare  l'art.  1,
comma 702; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo
2022 che da' attuazione all'art. 1, comma 702 della legge 30 dicembre
2021, n. 234; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 52, della legge  29  dicembre
2022, n. 197 che prevede che  «in  considerazione  delle  difficolta'
causate dalla crisi energetica che interessano il settore  del  vetro
di Murano, il fondo istituito dall'art. 1, comma 702, della legge  30
dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese  operanti  nel  settore
della  ceramica  artistica  e  del  vetro  artistico  di  Murano,  e'
rifinanziato nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli
interventi di sostegno finanziati a valere sulle risorse  di  cui  al
primo periodo sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione
della Commissione europea concernente il quadro temporaneo  di  crisi
per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a  seguito
dell'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 53, della legge  29  dicembre
2022, n. 197 che prevede che «con decreto del Ministro delle  imprese
e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri  e
le modalita' di riparto del fondo di cui  al  comma  52  tra  domande
nuove e domande gia' presentate ai sensi  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 29 marzo  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2022, non finanziate  in  tutto  o  in
parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo di cui
al predetto comma 52. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo
sono stabilite le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione
delle risorse non utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in
house dello Stato a cui demandare l'attuazione degli interventi»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022,
(2022/C 131 I/01) «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 426/01  del
9 novembre 2022, che proroga fino  al  31  dicembre  2023  le  misure
previste dal quadro temporaneo sopra citato; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in  particolare  gli  articoli
46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 1424 final del
1° marzo 2023 con cui viene autorizzato l'Aiuto  di  Stato  SA.106254
(2023/N) - Italy-TCF: Limited amounts of aid to artistic ceramic  and
crystal producers of Murano; 
  Considerato  che  sul  capitolo  di  bilancio  2171   «sostegno   e
valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», PG 2 «sostegno
e valorizzazione della ceramica artistica e del  vetro  artistico  di
Murano», sussiste una disponibilita' finanziaria di euro 1.500.000,00
(un milione e cinquecentomila/00) per l'anno 2023; 
  Ritenuto opportuno prevedere la possibilita'  di  demandare  ad  un
ente in house dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione
delle domande di ammissione al contributo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    b) «Regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    c) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione,  del  18  dicembre  2013,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli   aiuti   di
importanza minore («de minimis»); 
    d)  «Quadro   temporaneo   Ucraina»:   la   Comunicazione   della
Commissione europea del 23 marzo  2022,  (2022/C  131  I/01)  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» e successive modificazioni e integrazioni; 
    e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    f)  «Invitalia»:  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato.