IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di  ripartizione  e  di  erogazione  delle  risorse  destinate   agli
incentivi per la formazione professionale  di  cui  all'art.  83-bis,
comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita'  operative
per l'erogazione dei contributi a  favore  delle  iniziative  per  la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare,
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  europea  del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 310  del  31  dicembre  2021  -  Suppl.
ordinario n. 49,  e,  in  particolare,  la  tabella  10  relativa  al
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ivi
allegata; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  15
marzo 2022, n. 56 che, in base alla legge 30 dicembre 2021,  n.  254,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha  destinato
al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a  240.000,000
euro per ciascuna annualita' del triennio sopra considerato; 
  Considerato che sul capitolo 7330/P.G. 6 del bilancio di previsione
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   risultano
disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi
per interventi a favore della formazione professionale delle  imprese
di autotrasporto per l'annualita' 2022; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2022; 
  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo  2022,  n.
56, le risorse da destinare  all'agevolazione  per  nuove  azioni  di
formazione professionale  nel  settore  dell'autotrasporto  ammontano
complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualita' 2022. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese
di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui  titolari,  soci,
amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati   nel   Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi
possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per
far fronte alle spese sostenute per la formazione  professionale  dei
dirigenti loro dipendenti nelle  materie  disciplinate  dal  presente
decreto. Da tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti alla formazione  organizzata  dalle  imprese  per
conformarsi alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in  materia  di
formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.
651/2014. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale  6  novembre  2009,
nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente  decreto.
Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono   essere
oggetto di finanziamento esclusivamente le  attivita'  di  formazione
dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al  comma
2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 15 giugno 2023 e deve avere termine entro il 30
novembre 2023. Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014.