Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2023 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri
competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo
42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le
causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di
riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono
essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo la procedura
di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente
disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il
rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla
documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente
presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere
assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e
secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri
cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o
accordi in materia di rimpatrio».