IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino ed il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,  n.  172  e  successive
modifiche e, in particolare, l'art. 27, comma 9; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di  attuazione  dell'art.
65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il  codice
della nautica da diporto; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  del  10  agosto  2021  recante  adozione  dei
programmi di esame per il conseguimento  delle  patenti  nautiche  di
categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 232 del 28 settembre 2021; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  Marina  mercantile  del  26
gennaio 1960 recante disciplina dello sci nautico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29
del 4 dicembre 1960; 
  Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20
luglio 1994, n. 550  recante  regolamento  di  disciplina  dello  sci
nautico in acque interne; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  1°   settembre   2021,   recante   requisiti,
formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti
da diporto ovvero delle moto  d'acqua  ai  fini  di  locazione  o  di
noleggio per finalita' ricreative o per usi  turistici  di  carattere
locale,  nonche'  di  appoggio  alle  immersioni  subacquee  a  scopo
sportivo o ricreativo nelle acque  marittime  e  interne,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 11 del 15 gennaio 2022; 
  Considerate le criticita' interpretative ed applicative  sottoposte
all'attenzione  della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne, in riferimento a ciascun articolo segnalato,  emerse
nel corso della prima applicazione del citato  decreto  1°  settembre
2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita'  di  procedere  a
specifici interventi correttivi; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili del 1° settembre 2021, in premessa citato, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 2, comma 2, lettera d), dopo la parola  «copia»  sono
aggiunte le seguenti: «, ove previsti,»; 
    b) all'art. 7, comma 1, dopo la parola «nautico» sono aggiunte le
seguenti: «per conto di terzi»; 
    c) all'allegato 2, alla lettera f) le parole  «5000  metri  dalle
coste»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «500  metri  dalle  coste
rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 aprile 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini