IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 concernente, tra
l'altro,  gli  interventi  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n.  32  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  29
marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142  «Misure  urgenti
in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali   e
industriali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno  alle  imprese  agricole
danneggiate dalla siccita') ai sensi del quale  le  imprese  agricole
che hanno subito danni  dalla  siccita'  eccezionale  verificatasi  a
partire dal mese di maggio 2022 e che,  al  verificarsi  dell'evento,
non beneficiavano della copertura recata da  polizze  assicurative  a
fronte  del  rischio  siccita',  possano  accedere  agli   interventi
previsti  per  favorire  la  ripresa   dell'attivita'   economica   e
produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102; 
  Vista la comunicazione della Commissione (2022/C  485/01)  relativa
agli orientamenti per gli aiuti  di  Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Esaminato, in  particolare,  l'art.  25  del  suddetto  regolamento
2022/2472, riguardante gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati
da eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.   173
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
(nella  Gazzetta  Ufficiale  4   gennaio   2023,   n.   3),   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste»,  in
particolare il comma 3 che dispone  che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste,  a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge   21
settembre, n. 104, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da  ultimo  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Esaminata la proposta della Regione Liguria di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    siccita' dal 1° maggio al 30 settembre 2022  nelle  Provincie  di
Genova, Imperia, La Spezia e Savona; 
  Dato atto alla Regione  Liguria  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/04; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Liguria  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali  ed
apistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    
           siccita' dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;
Genova:    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c)
           e d) nell'intero territorio della Provincia di Genova.
  
           siccita' dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;
Imperia:   provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c)
           e d) nell'intero territorio della Provincia di Imperia.
  
           siccita' dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;
La Spezia: provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c)
           e d) nell'intero territorio della Provincia di La Spezia.
  
           siccita' dal 01 maggio 2022 al 30 settembre 2022;
Savona:    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c)
           e d) nell'intero territorio della Provincia di Savona.
    
    Roma, 22 marzo 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida