IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di
enti pubblici di previdenza e assistenza», e, in particolare,
l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante
«Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel
settore musicale in fondazioni di diritto privato», e, in
particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga
e definizione di termini», e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria
e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in
particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante
«Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale
militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per
il servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di Commissioni
presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e
delle Forze di polizia»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di stabilire misure
volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti
previdenziali pubblici, nonche' delle fondazioni lirico-sinfoniche;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima
scadenza al fine di garantire la continuita' e l'efficacia
dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonche'
l'occupazione nel settore del salvamento acquatico;
Considerata, infine, la straordinaria necessita' e urgenza di
stabilire misure che assicurino l'effettivita' delle politiche di
solidarieta' sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle
imprese e del made in Italy, del Ministro della cultura e del
Ministro per lo sport e i giovani;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici
1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a-bis) e' abrogata;
b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le
seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia»;
c) il comma 3-bis e' abrogato;
d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore
generale;» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede,
e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata
competenza e professionalita', con specifica esperienza nonche' di
indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di
imparzialita' e garanzia.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su proposta del consiglio di
amministrazione, tra persone di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle
sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita'
dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al
personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di
cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'
tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli organi di cui
al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di
insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non
consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni
allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel
corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla
carica o deceduti.».
2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione
degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla
nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuita'
amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, e' nominato, entro venti
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario
straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario e' scelto tra
persone di comprovata competenza e professionalita' nonche' di
indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di
imparzialita' e garanzia e assume, per il periodo in cui e' in
carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi
della disciplina vigente. Con la nomina del commissario
straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di
amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto
immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono
all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di
amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il
termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari
straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti
modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli
altri regolamenti interni.
4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti
interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle
modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede,
entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, a proporre
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del
direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e' abrogato.