IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 196-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'individuazione delle «misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalita' telematiche, delle misure per la gestione e la conservazione delle copie cartacee» e delle misure per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo nei casi previsti dall'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile; Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua le misure organizzative per l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, nonche' delle copie cartacee degli atti depositati con modalita' telematiche.