IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 196-septies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile che demanda  a  un  decreto  del  Ministro
della giustizia  l'individuazione  delle  «misure  organizzative  per
l'acquisizione di copia cartacea e per la  riproduzione  su  supporto
analogico degli atti  depositati  con  modalita'  telematiche,  delle
misure per la gestione e la conservazione  delle  copie  cartacee»  e
delle misure per la gestione e la conservazione degli atti depositati
su supporto cartaceo nei casi previsti  dall'art.  196-quater,  primo
comma,  terzo  periodo,  e  quarto  comma  delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice di procedura civile; 
  Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo  cui,
per  conseguire  maggiore  efficienza  nella   loro   attivita',   le
amministrazioni pubbliche  incentivano  l'uso  della  telematica  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati; 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  decreto  individua  le  misure  organizzative  per
l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli atti  depositati
su supporto cartaceo a norma dell'art. 196-quater, primo comma, terzo
periodo, e quarto  comma,  delle  disposizioni  per  l'attuazione  al
codice di procedura civile, nonche' delle copie cartacee  degli  atti
depositati con modalita' telematiche.