IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11  aprile  2023,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il  giorno
9 novembre 2023 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro; 
  Considerato  che  il  suddetto  fenomeno   sismico   ha   provocato
l'evacuazione di diversi  nuclei  familiari  dalle  loro  abitazioni,
nonche' danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici  e
privati; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle
strutture interessati dall'evento in questione; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante  dall'evento  sismico  di
cui in premessa, il  Presidente  della  Regione  Marche  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,  provinciali  e
comunali, oltre che  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese
societa' in house o partecipate dagli enti territoriali  interessati,
che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, e
alle misure volte  a  garantire  la  continuita'  amministrativa  nei
comuni e nei territori  interessati,  anche  mediante  interventi  di
natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna  misura,
ove  compatibile  con  la  specifica  tipologia,  la  localita',   le
coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con  la
durata  e  l'indicazione  dell'oggetto  della   criticita',   nonche'
l'indicazione della relativa  stima  di  costo.  Ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  i  CUP  degli
interventi devono  essere  acquisiti  ed  inseriti  nel  piano  anche
successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine  di
quindici    giorni     dall'approvazione     e     comunque     prima
dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai
fini della realizzazione dello specifico intervento. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2,  del  medesimo  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il  piano  rimodulato  deve  essere
sottoposto alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della
delibera del Consiglio dei  ministri  di  stanziamento  di  ulteriori
risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9,
comma 4, del presente provvedimento. 
  6. Eventuali somme residue o non  programmate,  rispetto  a  quelle
rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,
possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia
differente, nell'ambito di quanto  previsto  dal  medesimo  articolo,
rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa  rimodulazione
del piano degli interventi da sottoporre  all'approvazione  del  Capo
del Dipartimento, corredata di  motivata  richiesta  del  Commissario
delegato  che  attesti  altresi'  la  non  sussistenza  di  ulteriori
necessita' per la tipologia di misura originaria. 
  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere
corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la
tempistica ivi prevista. 
  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  il
Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  9. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  10. Al fine di garantire l'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato,  anche  avvalendosi
dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per
le  eventuali   espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per   la
realizzazione  degli  interventi,  alla  redazione  dello  stato   di
consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli  anche
con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di
occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.