IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'art. 60, par. 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013
che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese
sostenute per interventi decisi dall'autorita' di gestione del
relativo programma;
Visti, in particolare, gli articoli 65, par. 3 e 66 del citato
regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi dei quali rispettivamente gli
Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale,
che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di
controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione
delle funzioni tra l'autorita' di gestione e gli altri organismi e
l'autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi
per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di
sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile
dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie
funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre di
tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio
incarico;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della Politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della
Commissione del 6 agosto 2014, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto
riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (di
seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione
C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione
C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, in particolare, la sottomisura 17.2
«Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le
epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le
emergenze ambientali»;
Visto il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022, sottomisura
17.2 per un contributo pubblico di euro 48.500.000,00;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante
«Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»,
cosi' come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo
2018, n. 32;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare
il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui
all'art. 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.
1305/2013;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 recante
procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti
gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;
Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 2019, n. 642 e 8 aprile
2020, n. 3687 di approvazione, rispettivamente, del Piano di gestione
dei rischi in agricoltura 2019 e del Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2020;
Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2020, n. 2588 recante
«Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale»;
Visto il decreto direttoriale 19 luglio 2019, n. 29010 di
approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza
della spesa per le quote di adesione alla copertura mutualistica -
sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022;
Viste le «Linee guida sull'ammissibilita' delle spese relative allo
sviluppo rurale 2014-2020» approvate da ultimo con decreto
ministeriale 13 gennaio 2021, n. 14786;
Vista la convenzione di delega sottoscritta il 12 luglio 2021
dall'autorita' di gestione e da AGEA in qualita' di organismo
intermedio, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle
attivita' delegate per le sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN 2014-2022;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di
procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in
materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e,
in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni
«Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, cosi' come modificato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da
ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del
Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali
e delle relative competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4
gennaio 2021 di conferimento dell'incarico di direttore generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419 recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023, in corso di registrazione;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502
con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti
dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza
del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse
finanziarie, in corso di registrazione;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n.
54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli
obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro
realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreto legislativon. 165/1999
e n. 118/2000, e' individuata quale organismo pagatore ed in quanto
tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art.
7, par.1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Tenuto conto che nel PGRA sono individuate, tra l'altro, le
tipologie di spesa ammissibile di cui ai Fondi di mutualizzazione che
possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1,
lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
Considerato che la domanda di riconoscimento presentata dai
soggetti gestori all'autorita' competente costituisce manifestazione
di interesse per l'accesso ai benefici delle predette sottomisure
17.2 e 17.3 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del sopracitato decreto 7
febbraio 2019;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione della
sottomisura 17.2 del PSRN 2014- 2022, relativamente alle integrazioni
delle quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli
agricoltori aderenti al Fondo di mutualizzazione, con particolar
riferimento alle campagne 2019 e 2020;
Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per le
suddette campagne in funzione delle risorse disponibili, tenuto conto
della dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 17.2;
Ritenuto opportuno che le decisioni dell'autorita' di gestione in
merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.2 siano
assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano
esser resi edotti delle opportunita' previste dal PSRN 2014-2022
nell'ambito del sistema di gestione del rischio;
Decreta:
Art. 1
Sottomisura 17.2 del PSRN 2014/2022 - Approvazione dell'avviso
pubblico - invito a presentare proposte inerenti all'integrazione
delle quote di adesione alla copertura mutualistica - Annualita'
2019 e 2020.
1. E' approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare
proposte inerenti all'integrazione delle quote di adesione alla
copertura mutualistica ai sensi della sottomisura 17.2 - Fondi di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze
ambientali di cui al PSRN 2014-2022 - Annualita' 2019 e 2020.
L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente
decreto.