IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'articolo 2545-terdecies codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'articolo 2, comma 1, prevede  che  «il  Ministero
dello sviluppo economico assume la denominazione di  Ministero  delle
imprese e del made in Italy» e all'articolo 2, comma 4,  prevede  che
«le denominazioni "Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy"  e
"Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo
economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Vista la sentenza del 9 novembre 2022 n. 49/2"22 del  Tribunale  di
Arezzo, con la quale e' stato dichiarato lo stato d'insolvenza  della
societa'  cooperativa  «Residenza  San   Carlo   Borromeo   societa' 
cooperativa sociale in  liquidazione»; 
  Considerato che, ex articolo 195, comma  4  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267,  la  stessa  e'  stata  comunicata  all'autorita'
competente perche' disponga  la  liquidazione  ed  e'  stata  inoltre
notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini  stabiliti
per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento; 
  Ritenuta l'opportunita' di omettere la comunicazione di  avvio  del
procedimento ex articolo 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  con
prevalenza dei principi  di  economicita'  e  speditezza  dell'azione
amministrativa, atteso che l'adozione  del  decreto  di  liquidazione
coatta  amministrativa  e'  atto   dovuto   e   consequenziale   alla
dichiarazione dello stato di insolvenza e che il  debitore  e'  stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  predetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva
ministeriale del 9 giugno 2022, in  ottemperanza  ai  criteri  citati
negli artt. 3 e 4 della predetta direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' cooperativa «Residenza San Carlo Borromeo  societa' 
cooperativa sociale in  liquidazione», con sede in Pratovecchio  Stia
(AR) (codice fiscale n. 02348140514), e' posta in liquidazione coatta
amministrativa, ai  sensi  dell'articolo  2545-terdecies  del  codice
civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore
l'avv. Alberto Rimmaudo, nato a Firenze il 27  giugno  1970,  (codice
fiscale RMMLRT70H27D612X), domiciliato in Massa (MS), via  La  Salle,
n. 23.