IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce
nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1,
prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione
separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente alla
predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».
Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022,
con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al
comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota
dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».
Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del
2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge»;
Decreta:
Art. 1
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29
dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1,
comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti
minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei
contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima.
3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui al
comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire
dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione
anticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitata
contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per
predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene
meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della
facolta' medesima.
4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto
al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono
imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non
versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta,
ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la
pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di
appartenenza, se inferiore.
6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti
i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere
esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla
maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di
revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al
momento in cui la revoca stessa e' esercitata.
7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i
contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro
effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,
l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico
del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere
riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del
computo delle prestazioni pensionistiche.