IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33
e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», in
particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante
attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della
Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di
domanda 2023;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici
che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n.
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del
7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della
Commissione, del 21 dicembre 20121, recante «Modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani
strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di
informazioni»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del
4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione
del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella
politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione
del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche
e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda
2023;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre
2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico
della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione
finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del regime
di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i pagamenti diretti»;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in materia
di condizionalita' per il nuovo periodo di programmazione della PAC
2023-2027;
Ritenuto necessario definire i requisiti minimi pertinenti relativi
all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli
animali;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 3 del regolamento
2022/1173, il termine ultimo per la presentazione delle domande di
sostegno e delle domande di pagamento per gli interventi a capo o a
superficie dello sviluppo rurale e di stabilire tale termine
coerentemente a quello previsto per la domanda unica considerato che
tali domande sono tutte sottoposte al medesimo Sistema integrato di
gestione e controllo;
Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel corso della seduta del 2 marzo 2023;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto:
a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme
per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed
ambientali per l'applicazione del regime di condizionalita' di cui
agli articoli 12, 13 e a norma dell'allegato III del regolamento (UE)
2021/2115;
b) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo
3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma, lettera a), si
applicano:
ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento
sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II del
regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli
articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115;
ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano
assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022
e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e
che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano:
ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 31,
paragrafo 5, lettera b) e dell'art. 70, paragrafo 3, lettera b) del
regolamento (UE) 2021/2115;
ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 28 e 29
del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con
risorse FEASR 2023-2027.
I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi
relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al
benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli
impegni volontari attivati.
Tale pertinenza e' quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella
versione correntemente approvata dalla Commissione europea,
integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali
o provinciali.
4. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano:
a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'art. 28,
paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013,
anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli
interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'art. 45 del
regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attivita' per la
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.