IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno   2004,   n.   157,   convertito   con
modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n.  204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, provvede con  decreto  all'applicazione
nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5,  33
e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132», come modificato e integrato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste»,  in
particolare il comma 3 che dispone  che  le  denominazioni  «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022,  n.  362512,  recante
attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/1317   della
Commissione del 27 luglio 2022 che  prevede  deroghe  al  regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda l'applicazione delle norme relative  alle  buone  condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7  e  8,  per  l'anno  di
domanda 2023; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno  ai  piani  strategici
che gli Stati  membri  devono  redigere  nell'ambito  della  politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2289   della
Commissione,  del  21   dicembre   20121,   recante   «Modalita'   di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e
del Consiglio relativo alla presentazione  del  contenuto  dei  piani
strategici della PAC e al sistema elettronico di  scambio  sicuro  di
informazioni»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione  del
4  maggio  2022  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116   del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della  Commissione
del  21  dicembre  2021  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione
del 31 maggio 2022 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  nella
politica agricola comune; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione
del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE)  2021/2115
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda
l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche
e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8  per  l'anno  di  domanda
2023; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2  dicembre
2022 con la quale la Commissione ha  approvato  il  Piano  strategico
della PAC 2023-2027 dell'Italia  ai  fini  del  sostegno  dell'Unione
finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo
agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sue  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, recante «Disciplina del  regime
di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei   beneficiari   dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087,  recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i pagamenti diretti»; 
  Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in  materia
di condizionalita' per il nuovo periodo di programmazione  della  PAC
2023-2027; 
  Ritenuto necessario definire i requisiti minimi pertinenti relativi
all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli
animali; 
  Ritenuto di individuare,  ai  sensi  dell'art.  3  del  regolamento
2022/1173, il termine ultimo per la presentazione  delle  domande  di
sostegno e delle domande di pagamento per gli interventi a capo  o  a
superficie  dello  sviluppo  rurale  e  di  stabilire  tale   termine
coerentemente a quello previsto per la domanda unica considerato  che
tali domande sono tutte sottoposte al medesimo Sistema  integrato  di
gestione e controllo; 
  Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di  Trento  e
Bolzano, nel corso della seduta del 2 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto: 
    a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le  norme
per il mantenimento del terreno in buone  condizioni  agronomiche  ed
ambientali per l'applicazione del regime di  condizionalita'  di  cui
agli articoli 12, 13 e a norma dell'allegato III del regolamento (UE)
2021/2115; 
    b)  definisce   i   requisiti   minimi   relativi   all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti  fitosanitari  e  al  benessere  animale
richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70,  paragrafo
3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. 
  2. Gli  obblighi  di  cui  al  precedente  comma,  lettera  a),  si
applicano: 
    ai beneficiari che ricevono un sostegno per  tipi  di  intervento
sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II  del
regolamento (UE) 2021/2115 o di  pagamenti  annuali  a  titolo  degli
articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115; 
    ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che  abbiano
assunto impegni pluriennali a valere sulla  programmazione  2014-2022
e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione  2014-2022  e
che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027. 
  3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano: 
    ai beneficiari che ricevono  pagamenti  ai  sensi  dell'art.  31,
paragrafo 5, lettera b) e dell'art. 70, paragrafo 3, lettera  b)  del
regolamento (UE) 2021/2115; 
    ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art. 28 e  29
del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati  con
risorse FEASR 2023-2027. 
  I  suddetti  beneficiari  devono  rispettare  i  requisiti   minimi
relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari  e  al
benessere animale solo se tali requisiti  hanno  pertinenza  con  gli
impegni volontari attivati. 
  Tale pertinenza e' quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella
versione   correntemente   approvata   dalla   Commissione   europea,
integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali
o provinciali. 
  4. Gli obblighi di cui al comma 1  del  presente  articolo  non  si
applicano: 
    a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di  cui  all'art.  28,
paragrafo 9 e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013,
anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27; 
    b)  ai  beneficiari  che  ricevono  il  sostegno  relativo   agli
interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1  dell'art.  45  del
regolamento  (UE)  2022/126,  che  riguardano  le  attivita'  per  la
conservazione,  l'uso  e  lo  sviluppo  sostenibili   delle   risorse
genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.