IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made  in  Italy»  e  all'art.  2,  comma  4,  prevede  che  «le
denominazioni  "Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy"  e
"Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo
economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Viste le risultanze  ispettive  dalle  quali  si  rileva  lo  stato
d'insolvenza della societa' cooperativa  «Milano  Cosmetics  societa'
cooperativa in liquidazione»; 
  Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata,
effettuata d'ufficio presso il  competente  registro  delle  imprese,
dalla  quale  si  evince  che  l'ultimo  bilancio  depositato   dalla
cooperativa, riferito all'esercizio al 31  dicembre  2016,  evidenzia
una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a  fronte  di  un
attivo  patrimoniale  di  euro  979.178,00  si  riscontra  una  massa
debitoria di euro 1.648.986,00 ed un  patrimonio  netto  negativo  di
euro -728.334,00; 
  Considerato che in data 5 settembre 2019 e' stato assolto l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti
interessati,   che   non    hanno    formulato    osservazioni    e/o
controdeduzioni; 
  Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi
immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli
atti; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  suddetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva
ministeriale del 9 giugno 2022, in  ottemperanza  ai  criteri  citati
negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' cooperativa «Milano Cosmetics  societa'  cooperativa
in  liquidazione»,  con  sede  in   Milano   (MI)   (codice   fiscale
04774490967) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art. 2545-terdecies del codice civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore
il dott. Dario Brambilla, nato a Brescia (BS)  il  28  novembre  1954
(codice fiscale BRMDRA54S28B157P), ivi domiciliato in via Moretto  n.
12.