IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) ,
i) e p) , della legge 22 aprile  2021,  n.  53,  e,  in  particolare,
l'art. 23, comma 1, il quale dispone che, «con decreto  del  Ministro
della salute, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,  e'  adottato  il
manuale operativo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  q),  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Ritenuto  pertanto,  in  attuazione  delle   previsioni   contenute
nell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,
di adottare il manuale operativo recante misure minime  uniformi  sul
territorio  per   la   gestione   del   sistema   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, al
fine di semplificare e rendere piu' organico e coordinato il  sistema
stesso; 
  Sentito il Centro servizi nazionale (CSN)  per  la  gestione  della
Banca dati nazionale informatizzata dell'anagrafe  zootecnica  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise; 
  Considerati gli  esiti  delle  riunioni  di  coordinamento  con  le
regioni e le province autonome; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 2 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Oggetto, finalita' e misure supplementari 
 
  1. In attuazione dell'art. 23, comma 1, del decreto  legislativo  5
agosto 2022, n.  134,  e'  approvato  il  manuale  operativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, che contiene le procedure per  la
gestione del Sistema di  identificazione  e  registrazione  (da  ora:
«Sistema I&R») degli stabilimenti, degli operatori e degli animali. 
  2. Le regioni e province autonome  possono  applicare,  nei  propri
territori, misure supplementari o piu'  rigorose  rispetto  a  quelle
stabilite dal presente decreto a condizione che le stesse: 
    a) non siano in contrasto con  le  norme  dell'Unione  europea  e
nazionali; 
    b) garantiscano l'alimentazione della BDN  in  tempo  reale,  con
identico livello di qualita' e di sicurezza  dei  dati  e  assicurino
agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale.