IL DIRETTORE GENERALE 
          dell'internazionalizzazione e della comunicazione 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo  2020,  n.  12  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «Regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 74 del 26 marzo 2021, recante  «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg.  UCB  del  12  ottobre  2021,  n.
1383), con cui si e'  provveduto  all'individuazione  delle  spese  a
carattere strumentale e  comuni  a  piu'  centri  di  responsabilita'
amministrativa nonche' al loro affidamento in gestione unificata alle
direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 166; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg.  UCB  del  12  ottobre  2021,  n.
1380), con cui si  e'  provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili
della gestione, delle risorse finanziarie  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca per  l'anno
2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di  livello  generale
conferiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre
2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli  l'incarico
di funzione dirigenziale  di  livello  generale  di  direzione  della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della  comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'art. 1, comma 2,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica  e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(Regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX "Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
196 del 23  agosto  2016,  «Disposizioni  per  la  concessione  delle
agevolazioni  finanziarie»,  adottato  dal  Ministero  in  attuazione
dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del  26
luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705  del  17  ottobre
2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  1314  del  14  dicembre  2021,
registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n.  3142,
e il successivo decreto ministeriale  di  modifica  n.  1368  del  24
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27  dicembre  2021
con il n. 3143, e in particolare, l'art.  18,  comma  4,  del  citato
decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto
dei  risultati  delle  valutazioni  effettuate,   delle   graduatorie
adottate e  dei  progetti  selezionati  per  il  finanziamento  dalle
iniziative  internazionali  e  dispone,  entro trenta  giorni   dalla
conclusione delle attivita' valutative internazionali, il decreto  di
ammissione al finanziamento dei progetti vincitori; 
  Dato   atto   che   tutte   le   prescritte   istruttorie   saranno
contestualmente  attivate  ai  sensi  del  decreto  ministeriale   n.
593/2016 (avviamento delle procedure per la  nomina  dell'ETS  e  per
l'incarico  delle  valutazioni  economico-finanziarie   al   soggetto
convenzionato); 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n.  1004  che  ha
istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca; 
  Visto il decreto interministeriale  n.  996  del  28  ottobre  2019
registrato alla Corte dei conti in data 29  novembre  2019,  reg.  n.
1-3275 che definisce la ripartizione delle  risorse  disponibili  sul
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST) per l'anno 2019; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  n.  466  del  28  dicembre   2020
registrato dall'UCB in data 13 gennaio 2021 n. 92, con  il  quale  e'
stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di
previsione della spesa del Ministero per  l'anno  2019,  dell'importo
complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36  destinati
al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti
di ricerca presentati nell'ambito delle  iniziative  di  cooperazione
internazionale  ed  euro  341.869,39,   pari   al   5%   dell'importo
complessivo, da  destinare  ai  costi  delle  relative  attivita'  di
valutazione e monitoraggio; 
  Visto il trasferimento  sul  capitolo  7345  dei  residui  correnti
afferenti ai capitoli 7245 destinati alla copertura di  finanziamenti
in favore delle iniziative di cooperazione internazionale, cosi' come
da nota prot. MUR n. 19708 in data 21  novembre  2022,  a  firma  del
direttore generale dott. Di Felice; 
  Vista l'iniziativa europea  «ECSEL  Joint  Undertaking:  Electronic
Components  and  Systems  for  European  Leadership»,  istituita  con
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.  561/2014  del  6
maggio 2014; 
  Visto  il  bando  transnazionale   lanciato   dalla   ECSEL   Joint
Undertaking pubblicato in data 6 febbraio 2019  con  scadenza  il  18
settembre 2019 e che descrive  i  criteri  ed  ulteriori  regole  che
disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale  dei  progetti  cui
partecipano proponenti italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2019  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
Fondi FIRST nella  forma  di  contributo  alla  spesa  pari  ad  euro
2.500.000,00, come da lettera di impegno  n.  2413  del  12  febbraio
2019, successivamente incrementato di euro 307.755,83, come da e-mail
del DGR dott. Vincenzo Di Felice in data 2 dicembre 2019; 
  Considerato che per il bando  ECSEL  Joint  Undertaking  Call  2019
2-RIA, di cui trattasi e' stato emanato l'avviso integrativo in  data
11 marzo 2019 prot. MUR n. 444; 
  Vista la decisione finale del Comitato  delle  autorita'  pubbliche
PAB ECSEL svoltosi in data 25 novembre 2019 con  la  quale  e'  stata
formalizzata  la  graduatoria  delle  proposte   presentate   e,   in
particolare, la  valutazione  positiva  espressa  nei  confronti  del
progetto dal titolo «ADACORSA Airborne data collection  on  resilient
system architectures», avente come obiettivo  quello  di  fornire  un
insieme di piattaforme tecnologiche europee per rendere  i  droni  un
mezzo  sicuro,  affidabile  ed  efficiente  tale  da   poter   essere
utilizzati  oltre  la  linea  di  vista  dell'operatore  (BVLOS)   in
applicazioni di osservazione e/o trasporto e con un costo complessivo
pari a euro 2.141.979,00; 
  Vista la nota prot. MUR n. 5637 del 9 aprile 2020,  a  firma  dello
scrivente in qualita' di dirigente pro tempore dell'Ufficio VIII, con
la quale si comunicano gli  esiti  della  valutazione  internazionale
effettuata sui progetti presentati in risposta al bando  e  la  lista
dei progetti a partecipazione italiana meritevoli  di  finanziamento,
fra i quali il progetto dal titolo «ADACORSA»; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «ADACORSA» figurano i seguenti proponenti italiani: 
    capofila Infineon Technologies Italia S.r.l.; 
    SB    Consorzio    nazionale    interuniversitario     per     la
nanoelettronica - IUNET; 
    SB Universita' degli studi di Parma; 
  Vista la procura notarile rep. 76588 dell'8 maggio 2020 a firma del
dott. Tomaso Vezzi notaio in Modena con la quale il sig.  Luca  Selmi
legale rappresentante del Consorzio nazionale interuniversitario  per
la nanoelettronica  -  IUNET  delega  il  legale  rappresentante  pro
tempore della Infineon Technologies  Italia  S.r.l.  in  qualita'  di
capofila; 
  Vista la procura notarile rep. 2308 del 15 luglio 2020 a firma  del
dott. Alberto de Torres notaio in Parma con la quale il  prof.  Paolo
Andrei rettore e legale rappresentante dell'Universita'  degli  studi
di Parma delega il legale rappresentante pro tempore  della  Infineon
Technologies Italia S.r.l. in qualita' di capofila; 
  Visto il  Consortium  Agreement  definito  tra  i  partecipanti  al
progetto «ADACORSA», sottoscritto in data 18 giugno 2020; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA COR n. 10716888 n. 10716891  e  n.  10716892  del  27
marzo 2023; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure
Deggendorf n. 22482836 del 22 marzo 2023, n. 22482837  del  22  marzo
2023 e n. 22483068 del 22 marzo 2023; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo  2013,  n.  33  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale «ADACORSA» e' ammesso
alle  agevolazioni  previste,  secondo  le  normative  citate   nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al 1° maggio 2020 e la sua durata e' di trentasei
mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (Allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto.