IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e in particolare l'art.  4,  il
quale dispone che il citato Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  sia
denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia
finalizzato a dare unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme
degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale  rivolti  al
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di  stabilita'  2014)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   6,
concernente il vincolo di  destinazione  territoriale  del  complesso
delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80  per  cento  nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle  aree  del  Centro-Nord  e
l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio  unitario
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  attraverso  le  specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge  n.  101
del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno del 6 maggio  2017,  n.  1,  recante  «Fondo  Sviluppo  e
coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n.  25  e  26  del  10
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo  sviluppo.
Governance,  modifiche  e  riprogrammazioni  di   risorse,   revoche,
disposizioni finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.
1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, dall'art. 41, comma 3,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,    convertito    con
modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  nonche',
dall'art. 56, comma 3, del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
recante  «Misure  urgenti  in  materia   di   politiche   energetiche
nazionali,   produttivita'   delle   imprese   e   attrazione   degli
investimenti, nonche' in materia di  politiche  sociali  e  di  crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
n. 91; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  7  del  citato  art.  44   del
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui:
«In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione  di  cui
al comma 1 puo' contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  «missioni»  della  politica  di
coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2022»; 
  Visti, inoltre, il comma 7-bis, il quale dispone che «con  delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre  2022,
su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito  di
una  ricognizione  operata  dal  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche  avvalendosi
dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello  Stato,  sono
individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno  2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio  2018,  aventi  valore
finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in  relazione
ai quali il CIPESS individua  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e
finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati
in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi  nei  termini  indicati  o  la  mancata
alimentazione   dei   sistemi   di    monitoraggio    determina    il
definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e'  disposto
ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni
giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine,  si  intendono  per
obbligazioni  giuridicamente  vincolanti,  quelle   derivanti   dalla
stipulazione del contratto  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori,  o  la
progettazione definitiva unitamente  all'esecuzione  dei  lavori,  ai
sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.
Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a
200 milioni di  euro,  per  i  quali  il  cronoprogramma  procedurale
prevede il ricorso a piu' procedure  di  affidamento  dei  lavori,  i
termini  previsti  per  l'adozione  di  obbligazioni   giuridicamente
vincolanti si intendono rispettati al momento della  stipulazione  di
contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento  del
costo dell'intero intervento», e il comma 7-ter, il quale dispone che
«con la medesima  delibera  di  cui  al  comma  7-bis  sono  altresi'
individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari  relativi  agli
interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di
sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali
non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)», del  citato
art. 44 del decreto-legge n.  34  del  2019,  cosi'  come  introdotti
dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; 
  Visto,  altresi',  il  comma  7-quater  del  citato  art.  44   del
decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui gli  interventi  diversi  da
quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano  OGV  entro  il
termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in  particolare,  l'art.  14,  comma
2-bis, il quale prevede che con  apposita  delibera  del  CIPESS,  si
provveda alla ricognizione degli interventi finanziati con le risorse
del FSC, programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in  essere
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai quali  non  si
applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e  7-bis  dell'art.
44 del decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista la delibera di questo Comitato del  29  aprile  2021,  n.  2,
recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano
sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del
decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina  ordinamentale
dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di  programmazione
2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in  un  quadro
unitario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale,  tra  l'altro,  l'onorevole  Raffaele  Fitto  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, onorevole
Raffaele Fitto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il  quale  il  senatore  Alessandro  Morelli  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, prot.  n.  347-P
del 21 dicembre 2022 e l'allegata proposta di delibera per il  CIPESS
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n.  8982-P
del 20 dicembre 2022, e la successiva nota integrativa prot. n. 383-P
del 23 dicembre 2022, nonche' la nota del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, prot.  n.  395-P
del 27 dicembre 2022, concernente la  ricognizione  ex  art.  56  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022, corredata dalle seguenti  tavole
allegate: 
    allegato A1: interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n.  26  del  2018,
aventi valore finanziario superiore a 200 milioni di euro,  corredati
dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali; 
    allegato A2: interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022
dell'OGV di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS n.  26  del  2018,
aventi valore finanziario superiore a 25 milioni di euro e  inferiore
a 200 milioni di euro, corredati  dei  relativi  obiettivi  iniziali,
intermedi e finali; 
    allegato B: interventi privi di OGV sottoposti a commissariamento
governativo; 
    allegato C: interventi infrastrutturali privi di OGV inclusi  nei
CIS; 
  Tenuto conto che ciascun progetto e' identificato  univocamente  in
uno solo degli allegati sopra descritti secondo il seguente ordine di
priorita': interventi infrastrutturali inclusi  nei  CIS,  interventi
sottoposti  a  commissariamento  governativo  e   quindi   interventi
infrastrutturali di valore superiore a 25 e 200 milioni di euro; 
  Tenuto conto, inoltre, che  la  ricognizione  e'  stata  effettuata
sulla base delle informazioni  estratte  dai  pertinenti  sistemi  di
monitoraggio  e  delle   informazioni   integrative   fornite   dalle
amministrazioni coinvolte, assumendo a riferimento queste  ultime  in
caso di dati non aggiornati sui sistemi informativi di monitoraggio; 
  Tenuto conto, in particolare, che per ciascun intervento di  valore
superiore a 25 milioni di euro di cui ai citati allegati A1 e A2, gli
obiettivi iniziali, intermedi e  finali  sono  stati  declinati  come
segue: 
    obiettivi iniziali:  data  di  approvazione  della  progettazione
definitiva o del progetto di fattibilita' tecnico-economica; 
    obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento
lavori o di progettazione definitiva  unitamente  all'esecuzione  dei
lavori (obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023); 
    obiettivi finali: data collaudo; 
  e che, nell'ambito di tale tipologia di lavori, per gli  interventi
infrastrutturali di valore complessivo superiore  a  200  milioni  di
euro, per i  quali  il  cronoprogramma  prevede  il  ricorso  a  piu'
procedure di affidamento dei lavori,  gli  obiettivi  intermedi  sono
declinati come segue: 
    obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento
dei lavori o di progettazione  definitiva  unitamente  all'esecuzione
dei lavori per un ammontare complessivo superiore  al  20  per  cento
dell'intero costo  dell'intervento  (obbligatoriamente  entro  il  30
giugno 2023); 
  Tenuto conto, altresi', che, ai sensi della normativa vigente, sono
definanziati gli interventi per i quali non intervengano: 
    proposta di aggiudicazione entro il 31 dicembre  2022,  ai  sensi
dell'art. 44, comma 7, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del
2019; 
    stipulazione del contratto avente  ad  oggetto  i  lavori,  o  la
progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori,  entro
il 30 giugno 2023 ai sensi dell'art.  44,  comma  7-bis,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 56, comma  2,  secondo  periodo,
del citato decreto-legge n. 50  del  2022,  con  successive  delibere
questo Comitato saranno  individuati  gli  interventi  che  risultano
definanziati per il mancato rispetto  del  termine  per  l'assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti cui al citato  art.  44,
comma 7, lettera b), e 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, o  per
la mancata alimentazione dei sistemi di  monitoraggio  come  disposto
dal citato art. 44, comma 7-bis, del decreto-legge n.  34  del  2019,
con la relativa imputazione dell'eventuale fabbisogno  residuo  delle
riduzioni del FSC 2014-2020 operate dall'art. 58 del decreto-legge n.
50  del  2022  sulle  risorse  disponibili  del  medesimo  ciclo   di
programmazione; 
  Tenuto conto della necessita', condivisa in  sede  istruttoria,  di
completare l'allineamento dei dati presenti nella Banca dati unitaria
(BDU) del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di aggiornare  e  di
integrare le  tavole  degli  interventi  allegate  alla  proposta  di
delibera; 
  Tenuto conto che con le delibere  di  cui  all'art.  56,  comma  2,
secondo periodo, del citato decreto-legge  n.  50  del  2022  possono
altresi' essere disposti: 
    il consolidamento degli interventi presenti nelle tavole allegate
alla proposta di delibera, all'esito  dell'obbligatorio  allineamento
dei dati di monitoraggio contenuti nella Banca dati unitaria  con  le
informazioni fornite dalle amministrazioni; 
    l'integrazione degli obiettivi riferiti  agli  interventi  aventi
valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, di cui
agli allegati A1 e A2; 
    la determinazione dei  cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari
degli interventi inseriti nei CIS e a titolarita' dei Commissari,  di
cui agli allegati B e C; 
    l'eventuale aggiornamento delle  tavole  degli  interventi  sulla
base dei dati di monitoraggio risultanti dalla Banca dati unitaria; 
  Vista la nota del Capo del Dipartimento per la programmazione e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri prot. n. 308-P del 13 gennaio 2023 concernente gli esiti
della  verifica  dei  CUP  e  la  nota  di  risposta  del  Capo   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri prot. n. 1596-P del 2 marzo 2023 in  cui  sono
trasmessi gli allegati A1, A2, B e C  aggiornati  con  le  rettifiche
delle anomalie riscontrate nel confronto con la banca dati CUP, fermo
restando  la  perdurante  necessita',  per  alcuni   interventi,   di
conseguente allineamento dei dati riportati nella BDU da  realizzarsi
attraverso le delibere di cui all'art. 56, comma 2, secondo  periodo,
del citato decreto-legge n. 50 del 2022; 
  Tenuto conto della informativa sulla proposta di delibera  resa  in
data 21 dicembre 2022 nella cabina di regia,  istituita  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, ai  sensi
della lettera c) dell'art. 1, comma  703,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Visto il  concerto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
espresso in corso di seduta; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il Pnrr; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ricognizione ex 44, comma 7-bis,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50. 
  1.1 Con la presente delibera, le cui tavole allegate  costituiscono
parte integrante, sono individuati: 
    gli  interventi  infrastrutturali,  privi  al  30   giugno   2022
dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della
delibera CIPESS n. 26 del 2018, aventi valore finanziario superiore a
200 milioni di  euro,  corredati  dei  relativi  obiettivi  iniziali,
intermedi e finali (allegato A1); 
    gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'OGV
di cui al punto 2.3 della delibera CIPESS  n.  26  del  2018,  aventi
valore finanziario superiore a 25 milioni di euro e inferiore  a  200
milioni di euro, corredati dei relativi obiettivi iniziali, intermedi
e finali (allegato A2); 
    gli interventi privi di  obbligazione  giuridicamente  vincolante
sottoposti a commissariamento governativo (allegato B); 
    gli   interventi   infrastrutturali   privi    di    obbligazione
giuridicamente vincolante  inclusi  nei  contratti  istituzionali  di
sviluppo (allegato C). 
  I dati di cui alle citate tavole allegate costituiscono  una  prima
ricognizione  suscettibile  di  aggiornamento   come   indicato   nel
successivo punto 1.3. 
  1.2 Gli allegati A1 e  A2  riportano,  per  ciascun  intervento  di
valore superiore a  25  milioni  di  euro,  gli  obiettivi  iniziali,
intermedi e finali, che sono declinati come segue: 
    obiettivi iniziali:  data  di  approvazione  della  progettazione
definitiva o del progetto di fattibilita' tecnico-economica; 
    obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento
lavori o di progettazione definitiva  unitamente  all'esecuzione  dei
lavori (obbligatoriamente entro il 30 giugno 2023); 
    obiettivi finali: data collaudo. 
  Nell'ambito  di  tale  tipologia  di  lavori,  per  gli  interventi
infrastrutturali di valore superiore a 200 milioni di euro  (allegato
A1), gli obiettivi intermedi sono declinati come segue: 
    obiettivi intermedi: data di stipula del contratto di affidamento
dei lavori o di progettazione  definitiva  unitamente  all'esecuzione
dei lavori per un ammontare complessivo superiore  al  20  per  cento
dell'intero costo  dell'intervento  (obbligatoriamente  entro  il  30
giugno 2023). 
  1.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma  2,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 50 del 2022,  secondo  il  quale
«con una o piu' delibere  da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla
scadenza   del   termine   per   l'assunzione   delle    obbligazioni
giuridicamente vincolanti, di cui all'art. 44, commi 7, lettera b), e
7-bis  del  predetto  decreto-legge  n.  34  del  2019,  il  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi  definanziati
e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere
sulle risorse disponibili  della  programmazione  2014-2020,  con  le
richiamate delibere e' altresi' disposto: 
    il consolidamento degli interventi presenti nelle tavole allegate
alla presente delibera, a seguito dell'obbligatorio allineamento,  da
concludersi entro  il  30  giugno  2023,  dei  dati  di  monitoraggio
contenuti nella Banca dati  unitaria  (BDU)  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze con le informazioni fornite dalle amministrazioni.  Resta  in
ogni  caso  fermo  che  sono  esclusi  dalle   tavole   e   risultano
definanziati,   laddove   non   abbiano   conseguito   l'obbligazione
giuridicamente vincolante nei tempi  previsti  dalla  normativa,  gli
interventi che in esito al consolidamento non posseggono i  requisiti
previsti o per cui non sono stati correttamente aggiornati i dati  di
monitoraggio in BDU; 
    l'integrazione degli obiettivi riferiti  agli  interventi  aventi
valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, di cui
agli allegati A1 e A2; 
    la determinazione dei  cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari
degli interventi inseriti nei CIS e a titolarita' dei Commissari,  di
cui agli allegati B e C; 
    l'eventuale aggiornamento delle  tavole  degli  interventi  sulla
base dei dati di monitoraggio risultanti dalla  Banca  dati  unitaria
(BDU). Resta in ogni  caso  fermo  che  l'inserimento  di  interventi
originariamente non ricompresi negli elenchi e' possibile solo se dal
monitoraggio emerge che i requisiti fossero gia' posseduti alla  data
del 30 giugno 2022 per gli interventi di cui agli allegati A1 e A2  e
al 31 dicembre 2022 per gli interventi di cui agli allegati B e C». 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 
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finanze, n. 662