Avvertenza: 
    Si procede alla ripubblicazione del testo  del  decreto-legge  10
marzo 2023, n. 20, coordinato con la legge di  conversione  5  maggio
2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di  flussi  di
ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare.»,  corredato  delle  relative  note,  ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione  del  testo
unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla
emanazione dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
               Misure per la programmazione dei flussi 
             di ingresso legale dei lavoratori stranieri 
 
  1. Per il triennio 2023-2025, le  quote  massime  di  stranieri  da
ammettere nel territorio dello Stato per  lavoro  subordinato,  anche
per esigenze di carattere stagionale, e  per  lavoro  autonomo,  sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri. 
  2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui  al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri  sente  i  Ministri
competenti per materia, gli iscritti al registro di cui  all'articolo
42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, nonche' il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro. Il predetto decreto e'  adottato,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri  generali  per  la
definizione  dei  flussi  di  ingresso  che   devono   tenere   conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato  del  lavoro  effettuata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente
rappresentative sul  piano  nazionale.  Il  medesimo  decreto  indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per  le
causali stabilite dal testo unico di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998,  n.  286,  per  ciascuno  degli  anni  del  triennio  di
riferimento. 
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti  possono
essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo  la  procedura
di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22,  24  e  26
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
eccedenti i limiti del decreto di  cui  al  comma  1  possono  essere
esaminate nell'ambito delle  quote  che  si  rendono  successivamente
disponibili con gli ulteriori decreti di cui al  presente  comma.  Il
rinnovo  della   domanda   non   deve   essere   accompagnato   dalla
documentazione richiesta, se la stessa  e'  gia'  stata  regolarmente
presentata in sede di prima istanza. 
  5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale,  quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con  lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari. 
  5-bis. Con i decreti di cui al  presente  articolo  possono  essere
assegnate quote  dedicate  ad  apolidi  e  a  rifugiati  riconosciuti
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. 
  5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma  4,  e
secondo le procedure  di  cui  agli  articoli  22  e  24,  in  quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere  stagionale,  di  stranieri
cittadini di Paesi con i quali  l'Italia  ha  sottoscritto  intese  o
accordi in materia di rimpatrio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 21, 22, e 24,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). -  1.
          L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di  lavoro
          subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
          nell'ambito delle quote di ingresso stabilite  nei  decreti
          di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote  i
          decreti prevedono  restrizioni  numeriche  all'ingresso  di
          lavoratori di Stati che non collaborano  adeguatamente  nel
          contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
          di  propri  cittadini  destinatari  di   provvedimenti   di
          rimpatrio. Con tali decreti sono altresi' assegnate in  via
          preferenziale quote  riservate  ai  lavoratori  di  origine
          italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
          grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi  non
          comunitari, che chiedano di essere inseriti in un  apposito
          elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche  o
          consolari,  contenente  le  qualifiche  professionali   dei
          lavoratori stessi,  nonche'  agli  Stati  non  appartenenti
          all'Unione europea, con i quali il  Ministro  degli  affari
          esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  il
          Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  abbia
          concluso  accordi  finalizzati  alla  regolamentazione  dei
          flussi  d'ingresso  e  delle  procedure  di   riammissione.
          Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
          accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con  le
          corrispondenti  autorita'  nazionali   responsabili   delle
          politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. 
              1-bis. Al di fuori delle quote di cui  all'articolo  3,
          comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli  22  e
          24,  in  quanto  compatibili,  possono  essere  autorizzati
          l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato,  anche  a
          carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i
          quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in  materia
          di rimpatrio. 
              2. Le intese o accordi bilaterali di  cui  al  comma  1
          possono inoltre prevedere la utilizzazione in  Italia,  con
          contratto di lavoro subordinato, di  gruppi  di  lavoratori
          per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
          tempo; al termine  del  rapporto  di  lavoro  i  lavoratori
          devono rientrare nel paese di provenienza. 
              3. Gli stessi accordi  possono  prevedere  procedure  e
          modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. 
              4.  I  decreti  annuali  devono  tenere   conto   delle
          indicazioni fornite, in modo articolato  per  qualifiche  o
          mansioni, dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sull'andamento  dell'occupazione  e  dei  tassi  di
          disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
          numero dei cittadini stranieri non appartenenti  all'Unione
          europea iscritti nelle liste di collocamento. 
              4-bis. Il decreto  annuale  ed  i  decreti  infrannuali
          devono altresi' essere predisposti in base  ai  dati  sulla
          effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni  e  per
          bacini  provinciali  di  utenza,  elaborati   dall'anagrafe
          informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il  regolamento
          di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
          altre strutture  pubbliche  e  private,  nei  limiti  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio. 
              4-ter. Le regioni  possono  trasmettere,  entro  il  30
          novembre di ogni anno, alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, un rapporto sulla  presenza  e  sulla  condizione
          degli immigrati extracomunitari nel  territorio  regionale,
          contenente anche le indicazioni  previsionali  relative  ai
          flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
          capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. 
              5. Le intese o accordi bilaterali di  cui  al  comma  1
          possono prevedere che i lavoratori stranieri che  intendono
          fare ingresso in Italia per motivi di  lavoro  subordinato,
          anche  stagionale,  si   iscrivano   in   apposite   liste,
          identificate dalle medesime intese,  specificando  le  loro
          qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
          dal regolamento di attuazione. Le predette  intese  possono
          inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle  liste,  per
          il successivo inoltro agli uffici del Ministero del  lavoro
          e della previdenza sociale. 
              6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi  di  cui  al
          presente testo unico,  il  Ministro  degli  affari  esteri,
          d'intesa con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  puo'  predisporre  progetti  integrati   per   il
          reinserimento di lavoratori extracomunitari  nei  Paesi  di
          origine, laddove ne esistano le condizioni e siano  fornite
          idonee garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di  provenienza,
          ovvero  l'approvazione  di  domande  di  enti  pubblici   e
          privati, che richiedano di  predisporre  analoghi  progetti
          anche per altri Paesi. 
              7.  Il  regolamento  di  attuazione  prevede  forme  di
          istituzione di  un'anagrafe  annuale  informatizzata  delle
          offerte  e  delle  richieste  di  lavoro  subordinato   dei
          lavoratori  stranieri  e   stabilisce   le   modalita'   di
          collegamento  con  l'archivio   organizzato   dall'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  e  con  le
          questure. 
              8. L'onere derivante dal presente articolo e'  valutato
          in euro 180.759,91 (lire 350  milioni)  annui  a  decorrere
          dall'anno 1998.». 
              «Art. 22 (Lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
          indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito  presso
          la  prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo   uno
          sportello   unico    per    l'immigrazione,    responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori subordinati stranieri  a  tempo  determinato  ed
          indeterminato. 
              2.  Il  datore   di   lavoro   italiano   o   straniero
          regolarmente soggiornante in Italia che intende  instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato o indeterminato  con  uno  straniero  residente
          all'estero deve  presentare,  previa  verifica,  presso  il
          centro per l'impiego competente, della indisponibilita'  di
          un   lavoratore   presente   sul   territorio    nazionale,
          idoneamente   documentata,   allo   sportello   unico   per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella in cui ha sede legale l'impresa,  ovvero  di  quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa: 
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; 
                b) idonea documentazione relativa alle  modalita'  di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; 
                c)  la  proposta  di  contratto  di   soggiorno   con
          specificazione  delle  relative   condizioni,   comprensiva
          dell'impegno al pagamento da parte dello stesso  datore  di
          lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese  di
          provenienza; 
                d)  dichiarazione  di  impegno  a   comunicare   ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro; 
                d-bis)  asseverazione  di  cui  all'articolo  24-bis,
          comma 2. 
              3. Nei casi in cui non  abbia  una  conoscenza  diretta
          dello straniero, il datore di lavoro italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia   puo'   richiedere,
          presentando la documentazione di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu'  persone
          iscritte nelle liste  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
          selezionate secondo criteri  definiti  nel  regolamento  di
          attuazione. 
              4. 
              5.  Lo  sportello   unico   per   l'immigrazione,   nel
          complessivo  termine  massimo  di  sessanta  giorni   dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate  le  prescrizioni  di  cui  al  comma  2  e   le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla fattispecie, rilascia,  in  ogni  caso,  acquisite  le
          informazioni dalla questura competente, il nulla  osta  nel
          rispetto dei limiti numerici,  quantitativi  e  qualitativi
          determinati  a  norma   dell'articolo   3,   comma   4,   e
          dell'articolo 21, e, a  richiesta  del  datore  di  lavoro,
          trasmette  la  documentazione,  ivi  compreso   il   codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.  Il  nulla  osta  al  lavoro   subordinato   ha
          validita' per un periodo non superiore  a  sei  mesi  dalla
          data del rilascio. 
              5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora,
          nel termine indicato al comma 5, non sono  state  acquisite
          dalla  questura  le  informazioni  relative  agli  elementi
          ostativi di cui al presente articolo. 
              5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
          numerici stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo  3,
          comma 4. Le istanze eccedenti tali  limiti  possono  essere
          esaminate  nell'ambito   delle   quote   che   si   rendono
          successivamente disponibili tra  quelle  stabilite  con  il
          medesimo decreto. 
              5-bis. Il nulla osta  al  lavoro  e'  rifiutato  se  il
          datore di lavoro risulti  condannato  negli  ultimi  cinque
          anni, anche con sentenza non  definitiva,  compresa  quella
          adottata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
          ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
          per: 
                a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina
          verso l'Italia e dell'emigrazione  clandestina  dall'Italia
          verso altri Stati o per reati diretti  al  reclutamento  di
          persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
          della prostituzione o di minori da impiegare  in  attivita'
          illecite; 
                b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
          ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
                c) reato previsto dal comma 12. 
              5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',  rifiutato
          ovvero, nel caso sia stato rilasciato,  e'  revocato  se  i
          documenti presentati sono stati ottenuti mediante  frode  o
          sono stati falsificati o  contraffatti  ovvero  qualora  lo
          straniero non  si  rechi  presso  lo  sportello  unico  per
          l'immigrazione per la  firma  del  contratto  di  soggiorno
          entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
          sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla
          osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
          i collegamenti telematici. 
              5-quater. Al sopravvenuto accertamento  degli  elementi
          ostativi di cui al presente articolo, anche a  seguito  dei
          controlli effettuati ai sensi dell'articolo  24-bis,  comma
          4, conseguono la revoca del nulla  osta  e  del  visto,  la
          risoluzione di diritto del contratto di soggiorno,  nonche'
          la revoca del permesso di soggiorno. 
              6. Gli uffici consolari del Paese  di  residenza  o  di
          origine dello straniero provvedono, dopo  gli  accertamenti
          di rito, a rilasciare il visto di ingresso con  indicazione
          del codice fiscale, comunicato dallo  sportello  unico  per
          l'immigrazione.  Entro  otto   giorni   dall'ingresso,   lo
          straniero  si  reca   presso   lo   sportello   unico   per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del contratto di soggiorno che resta ivi  conservato  e,  a
          cura di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia  all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 
              6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
          soggiorno   il   nulla   osta   consente   lo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale. 
              7. 
              8. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario deve essere munito  del  visto  rilasciato
          dal consolato italiano presso lo  Stato  di  origine  o  di
          stabile residenza del lavoratore. 
              9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
          collegamenti  telematici,   le   informazioni   anagrafiche
          relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
          il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,  o  comunque
          idoneo per l'accesso al lavoro, e  comunicano  altresi'  il
          rilascio dei permessi  concernenti  i  familiari  ai  sensi
          delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla  base
          delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un   "Archivio
          anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da  condividere
          con  altre  amministrazioni  pubbliche;  lo  scambio  delle
          informazioni  avviene  in  base  a   convenzione   tra   le
          amministrazioni interessate. Le  stesse  informazioni  sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale. 
              10. Lo sportello unico per l'immigrazione  fornisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 
              11. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce
          motivo di revoca del permesso di  soggiorno  al  lavoratore
          extracomunitario   ed   ai   suoi   familiari    legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso di soggiorno per lavoro subordinato che  perde  il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
          validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo  che
          si tratti di permesso di soggiorno per  lavoro  stagionale,
          per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
          periodo di durata della prestazione di sostegno al  reddito
          percepita  dal  lavoratore  straniero,  qualora  superiore.
          Decorso il termine  di  cui  al  secondo  periodo,  trovano
          applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
          comma  3,  lettera  b).  Il   regolamento   di   attuazione
          stabilisce le modalita'  di  comunicazione  ai  centri  per
          l'impiego, anche ai  fini  dell'iscrizione  del  lavoratore
          straniero  nelle  liste  di  collocamento   con   priorita'
          rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
              11-bis. 
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno previsto dal presente  articolo,  ovvero  il  cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini di legge, il  rinnovo,  revocato  o  annullato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e  con  la
          multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 
              12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
          aumentate da un terzo alla meta': 
                a) se i lavoratori occupati sono in numero  superiore
          a tre; 
                b) se i lavoratori occupati sono minori in  eta'  non
          lavorativa; 
                c) se i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle
          altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di
          cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
              12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice  applica
          la sanzione amministrativa  accessoria  del  pagamento  del
          costo medio di rimpatrio del lavoratore  straniero  assunto
          illegalmente. 
              12-quater. Nelle ipotesi  di  particolare  sfruttamento
          lavorativo di  cui  al  comma  12-bis,  e'  rilasciato  dal
          questore, su  proposta  o  con  il  parere  favorevole  del
          procuratore della  Repubblica,  allo  straniero  che  abbia
          presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
          instaurato nei confronti del datore di lavoro, un  permesso
          di soggiorno. 
              12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al  comma
          12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere  rinnovato
          per un anno  o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla
          definizione  del  procedimento  penale.  Il   permesso   di
          soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
          le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore  della
          Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
          meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 
              12-sexies. Il permesso di soggiorno  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi  speciali",
          consente lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  e  puo'
          essere convertito, alla scadenza, in permesso di  soggiorno
          per lavoro subordinato o autonomo. 
              13. Salvo quanto previsto per i  lavoratori  stagionali
          dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio   il
          lavoratore    extracomunitario    conserva    i     diritti
          previdenziali  e  di  sicurezza  sociale  maturati  e  puo'
          goderne indipendentemente dalla vigenza di  un  accordo  di
          reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  al   compimento   del
          sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga   al
          requisito contributivo  minimo  previsto  dall'articolo  1,
          comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              14. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di
          assistenza sociale, di cui alla legge  30  marzo  2001,  n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia. 
              15. I lavoratori italiani  ed  extracomunitari  possono
          chiedere  il  riconoscimento  di   titoli   di   formazione
          professionale acquisiti all'estero; in assenza  di  accordi
          specifici,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, sentita la  commissione  centrale  per  l'impiego,
          dispone condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento  delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano alle regioni a statuto speciale e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  degli  statuti  e
          delle relative norme di attuazione.». 
              «Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di  lavoro
          o  le  associazioni  di  categoria  per  conto   dei   loro
          associati, che intendono instaurare in Italia  un  rapporto
          di lavoro subordinato a carattere  stagionale  nei  settori
          agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero,  devono
          presentare richiesta nominativa allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione della provincia di residenza. Si  applicano,
          ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
          eccezione dei commi 11 e 11-bis. 
              2. Lo sportello unico per  l'immigrazione  rilascia  il
          nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per  la
          durata  corrispondente  a  quella  del  lavoro   stagionale
          richiesto, non oltre venti giorni dalla data  di  ricezione
          della richiesta del datore di  lavoro.  Si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis. 
              3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
          relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
          all'articolo 22, comma 2,  lettera  b),  se  il  datore  di
          lavoro  fornisce  l'alloggio,  esibisce  al  momento  della
          sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo
          a  provarne  l'effettiva  disponibilita',  nel  quale  sono
          specificate le condizioni  a  cui  l'alloggio  e'  fornito,
          nonche'   l'idoneita'   alloggiativa   ai    sensi    delle
          disposizioni vigenti. L'eventuale canone di  locazione  non
          puo' essere eccessivo rispetto alla qualita'  dell'alloggio
          e alla retribuzione del lavoratore  straniero  e,  in  ogni
          caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
          medesimo canone non puo' essere  decurtato  automaticamente
          dalla retribuzione del lavoratore. 
              4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene  rilasciato
          secondo le modalita' previste agli articoli  30-bis,  commi
          da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto  del  diritto  di
          precedenza in favore dei lavoratori  stranieri  di  cui  al
          comma 9 del presente articolo. 
              5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori  di
          lavoro che impiegano lo  stesso  lavoratore  straniero  per
          periodi di  lavoro  complessivamente  compresi  nei  limiti
          temporali  di  cui  al  comma  7,  deve  essere  unico,  su
          richiesta,  anche  cumulativa,  dei   datori   di   lavoro,
          presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno  di
          essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 
              6.  Qualora  lo  sportello  unico  per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrono  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
                a)  la  richiesta   riguarda   uno   straniero   gia'
          autorizzato almeno una volta nei cinque anni  precedenti  a
          prestare lavoro  stagionale  presso  lo  stesso  datore  di
          lavoro richiedente; 
                b) il lavoratore e' stato  regolarmente  assunto  dal
          datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
          precedente permesso di soggiorno. 
              7. Il nulla osta  al  lavoro  stagionale  autorizza  lo
          svolgimento  di   attivita'   lavorativa   sul   territorio
          nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo  di
          dodici mesi. 
              8. Fermo restando il limite di  nove  mesi  di  cui  al
          comma 7, il nulla osta  al  lavoro  stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
          del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,
          il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro  nello
          Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto  da
          parte dell'autorita' consolare. Al termine del  periodo  di
          cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
          provenienza, salvo che  sia  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno  rilasciato  per  motivi   diversi   dal   lavoro
          stagionale. 
              9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
          Italia almeno una volta nei  cinque  anni  precedenti,  ove
          abbia rispettato le condizioni  indicate  nel  permesso  di
          soggiorno e sia rientrato nello Stato di  provenienza  alla
          scadenza del medesimo, ha  diritto  di  precedenza  per  il
          rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
          altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
          fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. 
              10. Il lavoratore stagionale, che  ha  svolto  regolare
          attivita' lavorativa sul territorio  nazionale  per  almeno
          tre mesi, al  quale  e'  offerto  un  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  puo'
          chiedere  allo  sportello  unico  per   l'immigrazione   la
          conversione   del   permesso   di   soggiorno   in   lavoro
          subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo  3,
          comma 4. 
              11. Il datore di lavoro dello straniero  che  si  trova
          nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma  3-ter,  puo'
          richiedere  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione  il
          rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
          unico, accertati i requisiti di cui all'articolo  5,  comma
          3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita'  di  cui
          al presente articolo. Sulla base del  nulla-osta  triennale
          al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
          successive  alla   prima   sono   concessi   dall'autorita'
          consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
          soggiorno per lavoro stagionale,  trasmessa  al  lavoratore
          interessato  dal  datore  di   lavoro,   che   provvede   a
          trasmetterne  copia  allo  sportello   unico   immigrazione
          competente. Entro otto giorni dalla data  di  ingresso  nel
          territorio  nazionale,  il  lavoratore  straniero  si  reca
          presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
          contratto di soggiorno per lavoro secondo  le  disposizioni
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
          le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
          da un datore di lavoro  anche  diverso  da  quello  che  ha
          ottenuto il nullaosta triennale al  lavoro  stagionale.  Il
          rilascio dei nulla  osta  pluriennali  avviene  nei  limiti
          delle quote di ingresso per lavoro stagionale. 
              12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi  5-bis
          e 5-ter, il nulla osta al  lavoro  stagionale  puo'  essere
          rifiutato ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,  puo'
          essere revocato quando: 
                a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
          causa di lavoro irregolare; 
                b) l'impresa del datore di lavoro e' stata  liquidata
          per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; 
                c) il datore di lavoro non  ha  rispettato  i  propri
          obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza   sociale,
          tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro  o
          di  impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai
          contratti collettivi applicabili; 
                d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la  data
          della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
          lavoro ha effettuato licenziamenti al  fine  di  creare  un
          posto vacante che lo  stesso  datore  di  lavoro  cerca  di
          coprire mediante la richiesta di assunzione. 
              13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma  5,  il
          permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
          rifiutato  ovvero,  nel  caso  sia  stato  rilasciato,   e'
          revocato quando: 
                a) e' stato ottenuto  in  maniera  fraudolenta  o  e'
          stato falsificato o contraffatto; 
                b) risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o  non
          soddisfa piu' le condizioni  di  ingresso  e  di  soggiorno
          previste dal presente testo unico o se soggiorna  per  fini
          diversi da quelli per cui ha  ottenuto  il  nulla  osta  ai
          sensi del presente articolo; 
                c) nei casi di cui al comma 12. 
              14. Nei  casi  di  revoca  del  nulla  osta  al  lavoro
          stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso  di
          soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
          c), il datore di lavoro e' tenuto a versare  al  lavoratore
          un'indennita' per la  cui  determinazione  si  tiene  conto
          delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
          nazionale e non corrisposte. 
              15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
          per lavori di carattere stagionale, uno  o  piu'  stranieri
          privi del permesso  di  soggiorno  per  lavoro  stagionale,
          ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato  o  annullato,
          e' punito ai sensi dell'articolo 22,  commi  12,  12-bis  e
          12-ter, e si applicano le  disposizioni  di  cui  ai  commi
          12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22. 
              16.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano agli stranieri: 
                a)  che  al  momento  della  domanda  risiedono   nel
          territorio di uno Stato membro; 
                b)  che  svolgono  attivita'  per  conto  di  imprese
          stabilite  in  un  altro  Stato  membro  nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE,  ivi
          compresi  i  cittadini  di  Paesi   terzi   distaccati   da
          un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito  della
          prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; 
                c) che sono familiari di  cittadini  dell'Unione  che
          hanno esercitato il loro diritto alla  libera  circolazione
          nell'Unione, conformemente alla  direttiva  2004/38/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
                d)  che  godono,  insieme  ai  loro  familiari  e   a
          prescindere  dalla  cittadinanza,  di  diritti  di   libera
          circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
          a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati  membri  o  tra
          l'Unione e Paesi terzi. 
              17. Il permesso di soggiorno rilasciato  ai  sensi  del
          presente articolo reca un  riferimento  che  ne  indica  il
          rilascio per motivi di lavoro stagionale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 26 e 42, commi 1 e
          2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).  -
          1.  L'ingresso  in  Italia  dei  lavoratori  stranieri  non
          appartenenti all'Unione europea  che  intendono  esercitare
          nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale  di
          lavoro autonomo puo' essere  consentito  a  condizione  che
          l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
          ai cittadini italiani, o a cittadini  di  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione Europea. 
              2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare  in
          Italia   una    attivita'    industriale,    professionale,
          artigianale o commerciale, ovvero  costituire  societa'  di
          capitale o di persone o accedere a cariche societarie  deve
          altresi' dimostrare di disporre  di  risorse  adeguate  per
          l'esercizio dell'attivita'  che  intende  intraprendere  in
          Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti  dalla
          legge italiana per  l'esercizio  della  singola  attivita',
          compresi, ove richiesti, i requisiti  per  l'iscrizione  in
          albi e registri; di essere in possesso di una  attestazione
          dell'autorita' competente in data non anteriore a tre  mesi
          che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
          dell'autorizzazione   o   della   licenza   prevista    per
          l'esercizio  dell'attivita'  che   lo   straniero   intende
          svolgere. 
              3. Il lavoratore non  appartenente  all'Unione  europea
          deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
          alloggiativa e di un reddito annuo,  proveniente  da  fonti
          lecite, di importo superiore  al  livello  minimo  previsto
          dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria. 
              4. Sono fatte salve le norme piu'  favorevoli  previste
          da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 
              5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato
          il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
          acquisiti i nulla osta del Ministero degli  affari  esteri,
          del Ministero dell'interno e  del  Ministero  eventualmente
          competente in  relazione  all'attivita'  che  lo  straniero
          intende svolgere in Italia, rilascia il visto  di  ingresso
          per   lavoro   autonomo,   con    l'espressa    indicazione
          dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti
          numerici stabiliti a norma  dell'articolo  3,  comma  4,  e
          dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
          rilascia,  altresi',  allo  straniero   la   certificazione
          dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
          ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo  5,  comma
          3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno  per
          lavoro autonomo. 
              6. Le procedure di  cui  al  comma  5  sono  effettuate
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
          rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla  data  di
          presentazione della domanda e della relativa documentazione
          e deve essere utilizzato  entro  centottanta  giorni  dalla
          data del rilascio. 
              7-bis. La condanna con provvedimento  irrevocabile  per
          alcuno dei reati previsti  dalle  disposizioni  del  Titolo
          III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, e successive modificazioni, relativi alla  tutela  del
          diritto di autore, e dagli articoli 473 e  474  del  codice
          penale  comporta  la  revoca  del  permesso  di   soggiorno
          rilasciato allo straniero e l'espulsione del  medesimo  con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica.». 
              «Art. 42 (Misure di  integrazione  sociale).  -  1.  Lo
          Stato, le regioni, le  province  e  i  comuni,  nell'ambito
          delle proprie competenze, anche in  collaborazione  con  le
          associazioni  di  stranieri   e   con   le   organizzazioni
          stabilmente   operanti   in   loro   favore,   nonche'   in
          collaborazione con le  autorita'  o  con  enti  pubblici  e
          privati dei Paesi di origine, favoriscono: 
                a) le attivita' intraprese in favore degli  stranieri
          regolarmente soggiornanti  in  Italia,  anche  al  fine  di
          effettuare corsi della lingua e della cultura  di  origine,
          dalle  scuole  e  dalle  istituzioni  culturali   straniere
          legalmente  funzionanti  nella  Repubblica  ai  sensi   del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          389, e successive modificazioni ed integrazioni; 
                b)  la  diffusione  di  ogni  informazione  utile  al
          positivo  inserimento  degli   stranieri   nella   societa'
          italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
          doveri, le diverse opportunita' di integrazione e  crescita
          personale  e  comunitaria  offerte  dalle   amministrazioni
          pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
          di un positivo reinserimento nel Paese di origine; 
                c)  la   conoscenza   e   la   valorizzazione   delle
          espressioni culturali, ricreative,  sociali,  economiche  e
          religiose  degli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in
          Italia  e  ogni  iniziativa  di  informazione  sulle  cause
          dell'immigrazione e di  prevenzione  delle  discriminazioni
          razziali o della xenofobia  anche  attraverso  la  raccolta
          presso  le  biblioteche  scolastiche  e  universitarie,  di
          libri, periodici e  materiale  audiovisivo  prodotti  nella
          lingua originale  dei  Paesi  di  origine  degli  stranieri
          residenti in Italia o provenienti da essi; 
                d) la realizzazione di convenzioni  con  associazioni
          regolarmente iscritte nel registro di cui al  comma  2  per
          l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
          titolari di carta di soggiorno o di permesso  di  soggiorno
          di  durata  non  inferiore  a  due  anni,  in  qualita'  di
          mediatori interculturali al fine di  agevolare  i  rapporti
          tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
          ai  diversi  gruppi  etnici,  nazionali,   linguisitici   e
          religiosi; 
                e) l'organizzazione di corsi di formazione,  ispirati
          a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
          prevenzione di  comportamenti  discriminatori,  xenofobi  o
          razzisti, destinati agli operatori degli  organi  e  uffici
          pubblici e degli enti privati che hanno  rapporti  abituali
          con stranieri o  che  esercitano  competenze  rilevanti  in
          materia di immigrazione. 
              2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito  presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          gli  affari  sociali   un   registro   delle   associazioni
          selezionate  secondo  criteri  e  requisiti  previsti   nel
          regolamento di attuazione. 
              Omissis.».