Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 10
marzo 2023, n. 20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio
2023, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia di flussi di
ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare.», corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Misure per la programmazione dei flussi
di ingresso legale dei lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono
definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al
comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri
competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo
42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto
dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica
inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le
causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di
riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono
essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo la procedura
di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente
disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il
rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla
documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente
presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di
cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote
riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo
Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere
assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, all'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e
secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto
compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per
lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri
cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o
accordi in materia di rimpatrio».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22, e 24, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i
decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti sono altresi' assegnate in via
preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonche' agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e
24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i
quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia
di rimpatrio.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30
novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, puo' predisporre progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in euro 180.759,91 (lire 350 milioni) annui a decorrere
dall'anno 1998.».
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le
informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora,
nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite
dalla questura le informazioni relative agli elementi
ostativi di cui al presente articolo.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti
numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere
esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il
medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali",
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.».
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro
o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori
agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad
eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il
nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro. Si applica quanto
previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione
relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di cui
all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di
lavoro fornisce l'alloggio, esibisce al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo
a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale sono
specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito,
nonche' l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle
disposizioni vigenti. L'eventuale canone di locazione non
puo' essere eccessivo rispetto alla qualita' dell'alloggio
e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il
medesimo canone non puo' essere decurtato automaticamente
dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato
secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi
da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al
comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a piu' datori di
lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti
temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su
richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di
essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione,
decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si
intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero gia'
autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a
prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore e' stato regolarmente assunto dal
datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo
svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio
nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di
dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza
del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi,
il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello
Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare. Al termine del periodo di
cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di
provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro
stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, gia' ammesso a lavorare in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o
altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno
tre mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, puo'
chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, puo'
richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il
rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma
3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di cui
al presente articolo. Sulla base del nulla-osta triennale
al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita'
successive alla prima sono concessi dall'autorita'
consolare, previa esibizione della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a
trasmetterne copia allo sportello unico immigrazione
competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca
presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il
contratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per
le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata
da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha
ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. Il
rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti
delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis
e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo'
essere revocato quando:
a) il datore di lavoro e' stato oggetto di sanzioni a
causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro e' stata liquidata
per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data
della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di
lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un
posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di
coprire mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il
permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato quando:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro
stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera
c), il datore di lavoro e' tenuto a versare al lavoratore
un'indennita' per la cui determinazione si tiene conto
delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze,
per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e
12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
16. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel
territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attivita' per conto di imprese
stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da
un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della
prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a
prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione
a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra
l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 42, commi 1 e
2, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). -
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare
nel territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attivita' industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero costituire societa' di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attivita',
compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione
dell'autorita' competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende
svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste
da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato
il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attivita' che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresi', allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma
3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione
e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla
data del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice
penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.».
«Art. 42 (Misure di integrazione sociale). - 1. Lo
Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonche' in
collaborazione con le autorita' o con enti pubblici e
privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella societa'
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunita' di integrazione e crescita
personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle possibilita'
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e
religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta
presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di
libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri
residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualita' di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e
religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati
a criteri di convivenza in una societa' multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
Omissis.».