IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito
«decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera
continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei
titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive nn. 98/26/CE e 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal
regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle
penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento
delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento
all'entrata in vigore dello stesso;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023,
concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione,
negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della
componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8
maggio 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 64.154 milioni di euro;
Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il
direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla
determina n. 4583336 del 25 gennaio 2023;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 2023, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 3,70% con godimento 17 aprile 2023 e scadenza 15
giugno 2030;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una terza tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 3,70%, avente godimento 17 aprile
2023 e scadenza 15 giugno 2030. L'emissione della predetta tranche
viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo
minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni
di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,70%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni
anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere
sulla prima cedola, in scadenza il 15 giugno 2023, sara' pari allo
0,599725% lordo, corrispondente a un periodo di cinquantanove giorni
su un semestre di centottantadue giorni.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di
rimborso del titolo («coupon stripping»).
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.