IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 6 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, gli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1; Visto il «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; Visto in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, e successive modificazioni, il quale dispone la definizione, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli stanziamenti previsti dai citati articoli 9 e 15 della suddetta legge; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con cio' disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali a titolo di concorso alla finanza pubblica; Sentito il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 marzo 2023, repertorio atti n. 37; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera m), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia, tra l'altro, di minoranze linguistiche; Decreta: Art. 1 Ambito territoriale dei progetti 1. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2023-2025, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla citata legge, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e successive modificazioni. 2. I progetti di cui al comma 1 si riferiscono a minoranze linguistiche ammesse a tutela per le quali si sia provveduto alla delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge n. 482 del 1999, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonche', per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e dalla allegata tabella, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1, possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta riconosciuti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.