IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 12 recante «Funzioni in materia
di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del  Comitato
interministeriale per le politiche del mare»; 
  Visto, altresi', il comma 11 del predetto art. 12 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16 dicembre 2022, n. 204, il quale  prevede  che  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico  e  organizzativo
alle attivita' del Comitato interministeriale per  le  politiche  del
mare, anche mediante il ricorso ad esperti; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in
particolare, l'art. 20 recante «Proroga  di  termini  in  materia  di
politiche per il mare»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, recante «Regolamento  recante  il  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2014, recante «Codice di comportamento e  di  tutela  della
dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21  ottobre
2022 di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022 con il quale il sen. Sebastiano Musumeci, detto Nello, e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data
23 ottobre 2022, con il quale  al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito  l'incarico  per
le politiche del mare e il Sud; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito  l'incarico  per
la protezione civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale al  Ministro  senza  portafoglio  sen.
Sebastiano Musumeci,  detto  Nello,  e'  delegato  l'esercizio  delle
funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione  d'iniziative  anche
normative, vigilanza e  verifica,  nonche'  di  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze
e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; 
  Visto, in particolare, l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri in data 12 novembre  2022,  con  il  quale  al
Ministro senza portafoglio sen.  Sebastiano  Musumeci,  detto  Nello,
sono state delegate la Presidenza del Comitato interministeriale  per
le  politiche  del  mare,  l'adozione  del  regolamento  interno  del
medesimo Comitato e  la  trasmissione  alle  Camere  della  relazione
annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare di cui  all'art.
12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
16 dicembre 2022 di istituzione della «Struttura di missione  per  le
politiche del mare»; 
  Ritenuto  necessario  definire  e  disciplinare  le  modalita'   di
funzionamento del Comitato interministeriale  per  le  politiche  del
mare; 
 
                               Adotta 
                  il seguente regolamento interno: 
 
                               Art. 1 
 
  Compiti del Comitato interministeriale per le politiche del mare 
 
  1. Il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM),
di seguito  denominato  Comitato,  opera  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e svolge le funzioni di cui  all'art.  12  del
decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge dicembre  2022,  n.  204,  in  materia  di
coordinamento  e  definizione  degli   indirizzi   strategici   delle
politiche del mare. 
  2. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del  Piano
del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi  strategici
in materia di: 
    a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di  vista
ecologico, ambientale, logistico, economico; 
    b) valorizzazione economica del mare con particolare  riferimento
all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della
pesca  e  dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse
energetiche; 
    c) valorizzazione delle vie  del  mare  e  sviluppo  del  sistema
portuale; 
    d)  promozione  e  coordinamento   delle   politiche   volte   al
miglioramento della continuita' territoriale da e per  le  isole,  al
superamento degli svantaggi derivanti  dalla  condizione  insulare  e
alla valorizzazione delle economie delle isole minori; 
    e)   promozione   del   sistema-mare    nazionale    a    livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo  strategico  in
materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle   imprese
italiane; 
    f)  valorizzazione  del  demanio   marittimo,   con   particolare
riferimento  alle  concessioni  demaniali  marittime  per   finalita'
turistico ricreative. 
  3. Il Piano del mare, approvato dal Comitato con cadenza triennale,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
costituisce  riferimento  per  gli  strumenti  di  pianificazione  di
settore. 
  4. Il  Comitato  monitora  l'attuazione  del  Piano  del  mare,  lo
aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti  e  delle
priorita' indicate anche in sede europea, adotta le iniziative idonee
a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonche'  puo'  pronunciarsi,
nell'ambito delle proprie funzioni, su qualunque altro argomento  sia
sottoposto alla  sua  attenzione  dalle  amministrazioni  di  settore
competenti. 
  5. Il Comitato adotta, entro il 31 maggio di ogni anno, un rapporto
sulla propria attivita' e sullo stato di  attuazione  del  Piano  che
contiene, altresi', una valutazione sulle tendenze in atto in materia
di politiche del mare. 
  6. In sede di prima applicazione e in relazione al solo anno  2023,
il termine del 31 maggio di cui al precedente comma e'  prorogato  al
31 luglio 2023.