(Testo approvato dalla Commissione 
                  nella seduta del 18 maggio 2023) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale  del
Molise  n.  11  del  20  febbraio  2023,  pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise - edizione straordinaria - n. 7 del 21
febbraio 2023, sono stati convocati per i giorni 25 e 26 giugno  2023
i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale  e  per
il rinnovo del consiglio regionale della Regione Molise; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge  14  aprile  1975,  n.  103  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di  servizi  di
media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208; 
    c) l'art. 1 della legge 22 febbraio  2000,  n.  28  e  successive
modifiche; 
    d) l'art. l, comma 4, della vigente Convenzione tra il  Ministero
dello sviluppo economico e la Rai,  nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    e) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modificazioni; 
    f) la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
    g) la  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  «Norme  per
l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»; 
    h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
    i) la legge regionale del  Molise  5  dicembre  2017,  n.  20,  e
successive modificazioni, recante «Norme per l'elezione del consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale»; 
    j)  lo  statuto  della  Regione  Molise,  approvato   con   legge
statutaria regionale n. 10 del 18 aprile 2014; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia,  in
quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  j),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Vista la legge 27 gennaio 2023, n. 7, di conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre, 2022, n.  190,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di
votazione»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alla consultazione per l'elezione  del  Presidente  della
Giunta regionale e per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della
regione Molise fissata per la data di cui in premessa e si  applicano
nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla
consultazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alla  presente   consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   testata   giornalistica
regionale.