IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, il quale dispone che il  Ministero  della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e
nei bilanci regionali,  puo'  stipulare,  nell'ambito  dei  programmi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni
e con altri soggetti pubblici interessati; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che  stabilisce  i  criteri  per
l'avvio della seconda fase del programma  nazionale  di  investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5  dicembre  1997,
n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17  maggio  1999,  n.
144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di  gestione
tecnica,  amministrativa  e  finanziaria   attribuite   al   Comitato
interministeriale per la programmazione economica; 
  Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6  agosto
1999 recante «Regolamento concernente il  riordino  delle  competenze
del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2  novembre
1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero  della
sanita' l'ammissione a  finanziamento  dei  progetti  in  materia  di
edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi
dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le leggi finanziarie  23  dicembre
1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27
dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n.
311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24  dicembre
2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191,  13
dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n.
228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28  dicembre
2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205,  30
dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160, 30  dicembre  2020,
n. 178 e 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24  luglio  2019  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio  2020)  concernente  il
riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art.  2,
comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  per  la  prosecuzione
del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  ex  art.  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e  successive  modificazioni,  che
prevede l'accantonamento di una riserva pari ad  euro  635.000.000,00
da ripartire e assegnare con successivi  provvedimenti  del  Ministro
della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano ed informativa  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica; 
  Vista la nota prot. GAB n. 3821 del  2  marzo  2022  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 5128/2022) con cui l'Ufficio di Gabinetto di  questo
Ministero,  nel  trasmettere  la  richiesta  del  24   gennaio   2022
dell'associazione «La miglior vita possibile»  per  la  realizzazione
del Centro regionale per le cure  palliative  pediatriche  -  Hospice
pediatrico presso l'Azienda ospedaliera di Padova, ha  richiesto  «di
effettuare l'istruttoria  di  competenza  relativamente  al  progetto
dell'Azienda ospedaliera di Padova» al fine della  sottoposizione  al
Ministro delle ipotesi di finanziamento, eventualmente utilizzando la
quota residua di riserva per  interventi  urgenti  del  programma  di
investimento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988  (delibera
CIPE n. 51/2019); 
  Vista la nota prot. n. 494382 del 24  ottobre  2022  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 21441/2022) con cui la Regione Veneto  ha  trasmesso
la  documentazione  tecnica  ed  economica,  comprensiva  del  quadro
economico per  la  realizzazione  dell'intervento  denominato  «Nuovo
hospice pediatrico - Centro di  riferimento  regionale  per  le  cure
palliative e terapia del dolore pediatriche della  Regione  Veneto  -
Azienda ospedale-Universita' di Padova», per un costo complessivo  di
9.470.000,00 euro, di cui 8.996.000,00 euro  da  finanziarsi  con  le
risorse a valere sulla quota di riserva per  interventi  urgenti  del
Ministro della delibera CIPE n. 51/2019 e 474.000,00 euro con risorse
del bilancio regionale; 
  Considerato che sulla quota di riserva per  interventi  urgenti  di
cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono state destinate da
disposizioni  normative   risorse   pari   a   484.512.693,48   euro,
determinando conseguentemente un residuo di 150.487.306,52 euro; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti 268/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge  11  marzo
1988, n. 67,  nell'ambito  della  quota  di  riserva  per  interventi
urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24  luglio  2019,  n.  51,  e'
assegnata alla Regione Veneto la somma pari a 8.996.000,00 euro,  per
la realizzazione dell'intervento denominato «Nuovo hospice pediatrico
- Centro di riferimento regionale per le cure  palliative  e  terapia
del   dolore   pediatriche   della   Regione   Veneto    -    Azienda
ospedale-Universita' di Padova».