IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Francesco  Trotta
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
relativo alla riduzione dei ticket e a  disposizioni  in  materia  di
spesa farmaceutica; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  133/2021  del  27  settembre  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 242 del 9 ottobre 2021,  recante  «Classificazione,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del
medicinale  per  uso  umano   "Onureg",   approvato   con   procedura
centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2021 con la quale  la
societa'   Bristol-Myers   Squibb   Pharma   EEIG   ha   chiesto   la
riclassificazione, ai  fini  della  rimborsabilita',  del  medicinale
«Onureg» (azacitidina); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 marzo 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 20-22 marzo 2023; 
  Vista la delibera n.  15  del  26  aprile  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ONUREG (azacitidina) nelle  confezioni  sottoindicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Onureg» e' indicato come terapia  di  mantenimento  in  pazienti
adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) che abbiano  conseguito  una
remissione completa (CR)  o  una  remissione  completa  con  recupero
incompleto dell'emocromo (CRi) dopo terapia d'induzione  associata  o
meno a trattamento di consolidamento e che non siano  candidabili,  o
decidano  di  non  sottoporsi,  al  trapianto  di  cellule  staminali
emopoietiche (HSCT). 
  Confezioni: 
    «300  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-  blister
(OPA/PVC/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049620040/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 12.895,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21.281,91; 
    «200  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-  blister
(OPA/PVC/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 049620026/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 12.895,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21.281,91; 
    «200  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-  blister
(OPA/PVC/ALU)» 7 compresse - A.I.C. n. 049620014/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.447,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.640,13; 
    «300  mg-  compressa  rivestita  con  film-  uso  orale-  blister
(OPA/PVC/ALU)» 7 compresse - A.I.C. n. 049620038/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.447,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.640,13. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata,  in  relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata
«"Onureg" e' indicato come terapia di mantenimento in pazienti adulti
con  leucemia  mieloide  acuta  (LMA)  che  abbiano  conseguito   una
remissione completa (CR)  o  una  remissione  completa  con  recupero
incompleto dell'emocromo (CRi) dopo terapia d'induzione  associata  o
meno a trattamento di consolidamento e che non siano  candidabili,  o
decidano  di  non  sottoporsi,  al  trapianto  di  cellule  staminali
emopoietiche (HSCT)», da cui conseguono: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge
n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.